CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 06342/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 Marzo 1994 Avverso la sentenza resa il 21 Marzo 2022 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza resa il 9 dicembre 2020 dal Tribunale di Palermo che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al concorso nel delitto di frode nelle assicurazioni, per avere falsamente denunciato alla compagnia Generali assicurazioni un sinistro in realtà mai verificatosi, al fine di conseguire il risarcimento dei danni asseritamente patiti. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputata, deducendo: 2.1 Violazione degli artt. 179 e 429 cod.proc.pen. stante l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputata non presente all'udienza preliminare e assistita da un difensore di ufficio. L'omessa notifica ha determinato una nullità assoluta ed insanabile che ha inciso sulla costituzione del contraddittorio. L'imputata risiede nel domicilio eletto in Corso dei Mille n. 1303 a Palermo e non è stata raggiunta per la notifica dell'estratto contumaciale, né le è stato mai notificato il decreto che dispone il giudizio dal GUP di Palermo. La notifica effettuata al difensore di ufficio è affetta da nullità assoluta ed insanabile. 3.L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dall'esame del fascicolo, consentito per la natura processuale dell'eccezione sollevata, emerge che la notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputata è stata effettuata ex art. 161 quarto c•nnma cod. proc.pen.in JDQ mano del difensore di ufficio stante la eZ) Q I, Q- assen2) n1icilio eletto di Corso dei Mille n. 1303. Ed in effetti nel fascicolo sono presenti altri tentativi di notifica all'imputata nel domicilio da lei eletto non andati a buon fine. Detta notifica a mani del difensore deve ritenersi del tutto regolare e comunque l'eventuale nullità avrebbe dovuto essere eccepita con il primo atto utile nel corso del giudizio di primo grado e , trattandosi di nullità a regime intermedio, è stata sanata dalla mancata eccezione. L'eccezione non è stata neppure sollevata con l'atto di appello ed in effetti il 23 dicembre 2021 la Ciaramitaro ha ricevuto notifica a mani proprie del decreto di citazione dinanzi alla Corte di Appello acquisendo piena conoscenza del giudizio pendente; la stessa è rimasta comunque assente, nè ha chiesto di essere rimessa in termini e il 23 marzo 2023 ha ricevuto notifica a mani proprie dell'estratto della sentenza di appello. In conclusione l'eccezione di nullità della notifica non è fondata e comunque non è stata stata tempestivamente sollevata dal difensore e dagli atti emerge la prova che l'imputata ha avuto piena contezza della celebrazione del giudizio e ha ritenuto liberamente di non parteciparvi, rimanendo assente. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente rsellino Sergio B [OSCURATO:PERSONA]