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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13139/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31227-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1196/17/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una intimazione di pagamento per IRPEF e contributi consortili in relazione a quattro cartelle di pagamento relativo agli anni d'imposta che vanno dal 2003 al 2007; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Ufficio affermando che le cartelle hanno per oggetto tributi erariali e contributi di bonifica e per tali tributi la prescrizione è di dieci anni.

Avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre né l'Agenzia delle entrate - Riscossione né il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] si costituivano.

Considerato che con il motivo d'impugnazione, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2964 cod. civ. nonché degli artt. 1 del d.P.R. n. 600 del 1983 e 7 del d.P.R. n. 917 del 1986 in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto nel caso di specie la prescrizione si compie in cinque anni in quanto i contributi consortili e l'IRPEF costituiscono prestazioni periodiche che nascono di anno in anno e devono essere pagati periodicamente.

Il motivo è infondato.

Infatti, secondo questa Corte: il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno Ric. 2020 n. 31227 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -2- d'imposta (Cass. n. 32308 del 2019; Cass. n. 15244 del 2020; Cass. n. 14346 del 2021); il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.

"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass.

SU n. 23397 del 2016; Cass. n. 14346 del 2021); i contributi consortili sono equiparabili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione (Cass.

SU n. 1548 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che le cartelle hanno per oggetto tributi erariali e contributi di bonifica e per tali tributi la prescrizione è di dieci anni - ha correttamente affermato che la prescrizione per i crediti erariali e per i contributi di bonifica si compie in dieci anni, in quanto, pur non trattandosi nella specie di un titolo giudiziale, non si è verificata alcuna "conversione" di un termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, dal momento che il termine di prescrizione per i suddetti tributi è fin dall'origine stabilito in dieci anni.

Ric. 2020 n. 31227 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -3- Ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è infondato, il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.400, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio d I 23 marzo 2022 t Il P, eisidente Ma o M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31227-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1196/17/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una intimazione di pagamento per IRPEF e contributi consortili in relazione a quattro cartelle di pagamento relativo agli anni d'imposta che vanno dal 2003 al 2007; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Ufficio affermando che le cartelle hanno per oggetto tributi erariali e contributi di bonifica e per tali tributi la prescrizione è di dieci anni. Avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre né l'Agenzia delle entrate - Riscossione né il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] si costituivano. Considerato che con il motivo d'impugnazione, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2964 cod. civ. nonché degli artt. 1 del d.P.R. n. 600 del 1983 e 7 del d.P.R. n. 917 del 1986 in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto nel caso di specie la prescrizione si compie in cinque anni in quanto i contributi consortili e l'IRPEF costituiscono prestazioni periodiche che nascono di anno in anno e devono essere pagati periodicamente. Il motivo è infondato. Infatti, secondo questa Corte: il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno Ric. 2020 n. 31227 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- d'imposta (Cass. n. 32308 del 2019; Cass. n. 15244 del 2020; Cass. n. 14346 del 2021); il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. SU n. 23397 del 2016; Cass. n. 14346 del 2021); i contributi consortili sono equiparabili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione (Cass. SU n. 1548 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che le cartelle hanno per oggetto tributi erariali e contributi di bonifica e per tali tributi la prescrizione è di dieci anni - ha correttamente affermato che la prescrizione per i crediti erariali e per i contributi di bonifica si compie in dieci anni, in quanto, pur non trattandosi nella specie di un titolo giudiziale, non si è verificata alcuna "conversione" di un termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, dal momento che il termine di prescrizione per i suddetti tributi è fin dall'origine stabilito in dieci anni. Ric. 2020 n. 31227 sez. MT - ud. 23-03-2022 -3- Ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è infondato, il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.400, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio d I 23 marzo 2022 t Il P, eisidente Ma o M
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