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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24536/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con un unico motivo si deduce la violazione di legge in ordine all'omessa valutazione da parte della Corte di appello di prova decisiva ai fini del giudizio di responsabilità dell'odierna ricorrente (le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato sul convoglio ferroviario ove si verifica il fatto) che, se considerata, avrebbe consentito la riqualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen.; considerato è prova decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo quella che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, ovvero quella che, non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Cabras, Rv. 255817; Sez.4, n. 6783 del 23/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323; Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670); nel caso di specie, il giudice di appello (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) ha posto a base del giudizio di responsabilità le dichiarazioni della capotreno e della viaggiatrice [OSCURATO:PERSONA] (convergenti tra loro) sulla scorta delle quali ha ritenuto integrato il delitto di rapina contestato escludendo, sulla base della operata ricostruzione fattuale, la diversa fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; né la difesa ricorrente ha rappresentato come ed in che termini le immagini registrate, comparate con la narrazione concorde delle due testimoni oculari, avrebbero potuto condurre ad un diverso giudizio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con un unico motivo si deduce la violazione di legge in ordine all'omessa valutazione da parte della Corte di appello di prova decisiva ai fini del giudizio di responsabilità dell'odierna ricorrente (le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato sul convoglio ferroviario ove si verifica il fatto) che, se considerata, avrebbe consentito la riqualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen.; considerato è prova decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo quella che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, ovvero quella che, non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Cabras, Rv. 255817; Sez.4, n. 6783 del 23/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323; Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670); nel caso di specie, il giudice di appello (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) ha posto a base del giudizio di responsabilità le dichiarazioni della capotreno e della viaggiatrice [OSCURATO:PERSONA] (convergenti tra loro) sulla scorta delle quali ha ritenuto integrato il delitto di rapina contestato escludendo, sulla base della operata ricostruzione fattuale, la diversa fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; né la difesa ricorrente ha rappresentato come ed in che termini le immagini registrate, comparate con la narrazione concorde delle due testimoni oculari, avrebbero potuto condurre ad un diverso giudizio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 24536/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris