CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00923/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7159/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via F. de Sanctis n. 4, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrenti – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1273/26/14, depositata il 29 luglio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Impugnazione proposta da società estinta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1273/26/14 del 29/07/2014 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia dell’entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 48/03/12 della Commissione tributaria provinciale di Padova (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta accolto i ricorsi riuniti proposti dalla cessata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Autoingross), avverso un avviso di accertamento a fini IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004, e dagli ex soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso le cartelle di pagamento loro notificate. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, con l’avviso di accertamento impugnato erano stati accertati maggiori ricavi e maggiore IVA, con conseguente maggior debito fiscale di Autoingross, da ripartire tra gli exsoci, nei cui confronti – a segu ito dell’accertamento e in pendenza del giudizio nei confronti della società –venivano notificate due cartelle di pagamento. 1.2. La CTR motivava l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio evidenziando che: a) il ricorso originario, proposto da [OSCURATO:PERSONA], era inammissibile, essendo stata la società già cancellata dal registro delle imprese all’epoca della sua proposizione, con conseguente legittimazione dei soci in proprio, quali successori della società; b) l’inammissibilità del ricorso determinava la definitività dell’accertamento, con conseguente legittimità delle cartelle di pagamento notificate agli ex soci, responsabili solidali per i debiti della società. 2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio che nella qualità di ex soci di Autoingross, proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3. AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la erroneità della sentenza di appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 21 septies della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31, comma 4, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo - CPA), per non avere la CTR rilevato la nullità dell’avviso di accertamento notificato alla Autoingross quando la stessa era già estinta, con conseguente nullità anche delle cartelle di pagamento notificate ai soci. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. La sentenza impugnata ha accertato, in punto di fatto, che il ricorso originario è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] e dell’ex socio [OSCURATO:PERSONA], allorquando la società era già estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese. 1.3. Tale circostanza non è messa in discussione dal motivo di ricorso proposto dagli exsoci, i quali si dolgono essenzialmente del mancato rilievo d’ufficio della nullità di un avviso di accertamento notificato a una società estinta. 1.4. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli unici soggetti che si possono dolere della nullità della notifica dell’avviso di accertamento alla società estinta sono i soci, che succedono ex lege a quest’ultima (Cass. n. 5605 del 02/03/2021; Cass. S.U. 6070 del 12/03/2013) e rispondono dei debiti sociali illimitatamente o limitatamente a quanto riscosso in seguito alla liquidazione (Cass. n. 16362 del 30/07/2020; Cass. n. 23534 del 20/09/2019). Analoga legittimazione non è, invece, conferita alla società estinta, che, in quanto tale, non ha più organi amministrativi che possano agire per suo conto. 1.5. Né, nell’ottica di un procedimento impugnatorio, qual è il giudizio tributario, la nullità dell’avviso di accertamento notificato alla società estinta può essere oggetto di rilievo officioso, trasformandosi in un motivo di impugnazione che deve essere fatto valere dalla parte che ne ha interesse e, dunque, dai soci in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento; soci che, nel caso di specie, non hanno proposto alcuna impugnazione in proprio, pur essendo venuti a conoscenza dell’atto impositivo. 1.5.1. Invero, indipendentemente da un’eventuale intestazione dell’avviso anche ai soci (per come dedotto, ma non documentato da AE), la procura rilasciata per la proposizione del ricorso in primo grado denota chiaramente che sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] siano venuti a conoscenza dell’avviso di accertamento notificato alla società estinta, sicché ben avrebbero potuto impugnarlo quali successori della società e farne valere l’invalidità in ragione della nullità della notificazione. 2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 2312 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che i soci rispondano dei debiti sociali anche con riferimento a IRAP e IVA e, comunque, secondo le vie ordinarie. 2.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 2.2. Il motivo è inammissibile perché i soci non hanno dimostrato di averlo proposto nei gradi di merito del presente giudizio, laddove le cartelle di pagamento risultano impugnate (come si evince anche dalla sentenza della CTR) per carenza di motivazione con riferimento alla responsabilità solidale dei soci e in ragione della natura sussidiaria di detta responsabilità; motivi che, peraltro, non risultano nemmeno riproposti in appello. 2.3. Il motivo è, comunque, infondato in quanto, come già evidenziato, a seguito dell’estinzione della società, i soci rispondono illimitatamente dei debiti sociali (ivi compresi tutti i debiti tributari, di qualsivoglia natura) se la società estinta è una società in nome collettivo, qual è la Autoingross. 2.3.1. Né, per fare valere tale responsabilità, è necessaria la notifica nei loro confronti di uno specifico avviso di accertamento. 2.3.2. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è legittima la notifica ai soci della cartella di pagamento, anche in difetto di previa notifica agli stessi dell'avviso di accertamento, potendo i soci, se del caso, fare valere le loro doglianze in sede di impugnazione della cartella (Cass. n. 2580 del 30/01/2019; Cass.n. 13113 del 25/05/2018; si veda, altresì, Cass. n. 1281 del 22/01/2020 e, in tema di società di capitali, Cass. n. 31904 del 05/11/2021), ove non abbiano potuto proporle avverso l’avviso di accertamento. 2.3.3. Il diritto di difesa del socio è, infatti, garantito dalla possibilità di impugnare, contestualmente all'avviso di mora o alla cartella di pagamento, l'atto impositivo presupposto ai sensi dell'art 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. n. 25765 del 05/12/2014; Cass. n. 10584 del 09/05/2007; Cass. n. 11228 del 16/05/2007; Cass. n. 10267 del 21/04/2008). 3. In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 362.590,00 e della circostanza che non è stata svolta attività processuale successivamente al 23/10/2022, con conseguente applicazione del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e non già del d.m.13 agosto 2022, n.147 (Cass. S.U. n. 33482 del 14/11/2022). 3.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 7.800,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte d