CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 18475/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3566-2022 proposto da: avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di se stesso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso l'ordinanza n. 37472/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 30/11/2021; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3566/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero sezionale 4775/2022Numero di raccolta generale 18475/2022 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Con ricorso per la correzione di errore materiale, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], invoca la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 37472/2021 della sesta sezione civile di questa Corte, nella parte in cui essa ha omesso di disporre la distrazione delle spese liquidate per il giudizio di legittimità a favore dell’odierno istante, dichiaratosi antistatario. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: ACCOGLIMENTO dell’istanza di correzione dell’errore materiale, con la quale si lamenta la mancata previsione, nel dispositivo dell’ordinanza n. 37472/2021, della distrazione delle spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore della parte vittoriosa. La prima frase del dispositivo della predetta ordinanza andrà di conseguenza corretta con inserimento, al termine della stessa, delle seguenti parole: “Dispone che le predette spese siano distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore della parte controricorrente””. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. L'istanza di correzione va dunque accolta. Nulla per le spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale. PQM la Corte accoglie l’istanza di correzione e dispone che il dispositivo dell’ordinanza della sesta sezione civile, n. 37472/2021, sia corretto con inserimento, al termine della prima frase, dopo la parola “legge” delle seguenti parole: “Dispone che le predette spese siano distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore della parte controricorrente”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 05 maggio 2022. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 3566/2022 Numero sezionale 4775/2022 Numero di raccolta generale 18475/2022Il PresidenteData pubblicazione 08/06/2022 (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0