CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 37591/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la revoca della confisca per equivalente e dichiarata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000, per aver, quale rappresentante legale pro tempore della società [OSCURATO:SOCIETA], indicato nella dichiarazione annuale fatture fittizie emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA] dell'ammontare di euro 640.000,00, con conseguente indicazione di IVA a credito di euro 134.400.00, essendosi avvalso di sei fatture ritenute almeno in parte emesse per prestazioni inesistenti nella dichiarazione annuale per gli anni d'imposta 2012. Considerato che con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. Considerato che avverso tale sentenza il ricorrente ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo di difensore lamentando, con il primo motivo, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, per aver la Corte territoriale erroneamente omesso di valutare che le fatture in contestazione erano fatture in acconto, e pertanto non recavano precisa indicazione della prestazione che si farebbe effettuata, con il secondo motivo di ricorso lamenta omessa valutazione probatoria del preliminare di cessione dell'attività della società [OSCURATO:SOCIETA], poiché le fatture erano state tutte emesse in acconto in previsione di un'attività che si sarebbe svolta, e con il terzo motivo, lamenta errata applicazione dell'art. 2 d.lgs. 74 del 2000 quanto al criterio della fittizietà delle fatture; Rilevato che la prima doglianza presenta profili di inammissibilità, poiché il contenuto della doglianza riproduce acriticamente il gravame presentato in sede di ricorso in appello, nonostante questo sia stato esaminato dalla Corte territoriale. Anche la seconda censura, parimenti, questa è inammissibile, in quanto, presenta censure volte a ottenere una rivalutazione probatorio non consentita nel giudizio di legittimità. Quanto al terzo motivo, questo è manifestamente infondato, poiché non trova riscontro il vizio dedotto stante la coerente e sufficiente argomentazione delle doglianze nel giudizio di secondo grado. Nel trattare tutte le doglianze congiuntamente, può condividersi il percorso logico argomentativo del giudice di seconde cure. Invero, il giudice di merito, mediante puntuale analisi del compendio probatorio, non ha basato il suo giudizio sul solo processo verbale di constatazione, così come affermato dalla difesa ma ha riscontrato la oggettiva inesistenza delle fatture in contestazione, in ragione della genericità dell'oggetto delle prestazioni, senza alcun precisazione temporale in ordine alla esecuzione della prestazione, considerata anche l'assenza di documentazione contrattuale e che sono stati accertati pagamenti per importi non corrispondenti alle singole fatture emesse. Si evidenzia peraltro che le fatture in acconto non possono confluire nelle voci del passivo della dichiarazione. Inoltre, condivisibilmente, il giudice a quo ha affermato che lo storno delle fatture emesse non era confluito nella dichiarazioni relative all'anno di imposta in cui erano state emesse, ma due anni dopo. Anche in ordine alla documentazione attestante la fusione delle due società, il giudice, con motivazione congrua e esente ha vizi logici, ha affermato che non vi è prova che tale fusione si sia realizzata e in ogni caso, che la regolamentazione delle partite di debito e credito avviene di regola dopo il perfezionamento dell'operazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigli