CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2025
Cassazione n. 23396/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 23525del ruolo generale dell'anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54L05 A1767P) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 luglio del 1954 ed ivi residente nella [OSCURATO:PERSONA] n° 22, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA]Milazzo (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 70B02 A176F), che dichia- ra di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria inerenti il presente procedimento al seguente indirizzo PEC: vincen- [OSCURATO:EMAIL] o in alternativa in caso di non funzionamento al fax n. 0924 -24207. Ricorrente contro Comune di Alcamo, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] in persona del Sindaco protempore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Alcamo (TP) [OSCURATO:PERSONA], rapp.to e difeso in forza di procura speciale rilasciata in file nativo digitale in data 2 gennaio 2024, e da intendersi congiunta al presente atto, giusta la disposizione dell'art. 83 comma 3 c.p.c., e trasmessa con strumenti telematici mediante inserimento nella medesima busta, ed in virtù della determina dirigenziale del re- sponsabile del settore n° prot. 2051 del 28.12.2023 dal sottoscritto procuratore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], il quale dichiara di volere ricevere le notificazioni e le comunicazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo p.e.c. antonino.ca- [OSCURATO:EMAIL]. (fax 0923.253 32). Controricorrente avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo n° 3780 depo- sitata il 30 ottobre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il 22 dicembre 2012 il Comune di Alcamo notificava a Sa- verio [OSCURATO:PERSONA] un decreto di occupazione d'urgenza emesso ai sensi dell'art. 22-bis del d.P.R. n° 327/2001, col quale veniva di- sposta l'occupazione di un terreno, sito in contrada S. Ippolito (del quale il Baiada era proprietario per 14/36), per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale. Il 28 gennaio 2013 quest'ultimo accettava l'indennità di espro- prio provvisoriamente determinata e, quindi, riceveva la liquidazio- ne dell'80% della sua quota. Il 2 aprile 2014 veniva liquidata al Baiada la residua quota del 20% ed il 6 giugno 2015 gli veniva notificato il decreto definitivo di esproprio. Il 13 agosto 2015 il Comune quantificava l'indennità per l'oc- cupazione del fondo in euro 2.112,83 ed il 17 settembre 2015 la pagava all'exproprietario. 2.-Dato che il Baiada lamentava che tale ultima indennità gli fosse stata liquidata in base al solo residuo 20% dell'indennizzo fis- sato per l'ablazione del cespite, dopo una interlocuzione epistolare infruttuosa col Comune, con ricorso depositato il 20 dicembre 2019 adiva la Corte d'appello di Palermo, chiedendo la condanna dell'En- te territoriale a pagargli il giusto indennizzo. 3.- Con l' ordinanza indicata in intestazione la Corte d ' appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il ricorso del Baiada, sul ri- lievo che, nel caso di specie, l'indennità non era stata determinata dalla Commissione provinciale prevista dall'art. 41 del d.P.R. n° 327/2001 (mai adita da alcuna delle parti) e che essa era stata, in- vece, liquidata dallo stesso Comune con nota prot. 17229 del 13 agosto 2015. Il ricorso era stato, dunque, proposto ben oltre il termine pe- rentorio di trenta giorni “di cui all'art. 53 d.P.R. n. 327”. 4.-Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], affidando il gravame ad un solo motivo, variamente argomentato ed illustrato da memoria. Resiste il Comune,che conclude per la reiezione dell' impugna- zione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza ca- merale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.-Col primo ed unico motivo il ricorrente deduce la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 22-bis, 50 e 41 del d.P.R. n° 327/2001, in relazione all'art. 360 n° 3 cod. proc. civ. 6.-Il motivo non coglie la ratio decidendi dell'ordinanza impu- gnata, ed è, pertanto, inammissibile ecomunque infondato nel me- rito. La Corte territoriale, infatti, ha preliminarmente osservato che la stima della Commissione provinciale era mancata e che la liqui- dazione dell'indennità di occupazione era stata fatta dal Comune con nota prot. n° 17229 del 13 agosto 2015. Ha, poi, fatto discendere da tale premessa che il ricorso era stato presentato “oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto di cui all'art. 53 d.P.R. n. 327” (la citazione normativa è errata: non- dimeno, è pure indubbio che la Corte intendesse riferirsi al termine dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n° 327/2001, transitato nell'art. 29, terzo comma, del d.lgs. 1° settembre 2011, n° 150). In sostanza, la Corte ha ritenuto, sebbene implicitamente, che in caso di condivisione dell'indennità di esproprio e di contestazione dei criteri di calcolo della sola indennità di occupazione, non occor- resse adire la Commissione provinciale prevista dall'art. 41 del d.P.R. n° 327/2001 e che il termine iniziale per la contestazione di tale ultima indennità decorresse dalla comunicazione della liquida- zione fatta dal Comune. Ora, è fin troppo noto (Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n° 23645) che, quando nel ricorso per cassazione è denunciata la vio- lazione o la falsa applicazione di norme di diritto, tale vizio, giusta il disposto dell'art. 366 n° 4 cod. proc. civ., deve essere dedotto non solo mediante l'indicazione puntuale delle norme di legge asserita- mente violate, ma anche mediante l'esame del loro contenuto pre- cettivo e del raffronto tra quest'ultimo e le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata. Ebbene, la ricostruzione normativa seguita dalla Corte territo- riale non è implausibile e il motivo in esame non la critica, soffer- mandosi piuttosto su elementi irrilevanti ai fini del decidere. Infatti il ricorrente ha disapprovato i criteri di calcolo dell'in- dennizzo per l'occupazione, dolendosi in particolare della liquida- zione di esso non in base all'intera indennità di esproprio, ma sulla scorta del solo residuo venti percento pagato dalla PA al Baiada (dopo la condivisione della determinazione comunale e la corre- sponsione dell'acconto dell'ottanta percento), nonché lamentando l'erroneo calcolo della durata dell'occupazione, da conteggiare a partire dalla data di immissione in possesso (12 febbraio 2013) si- no alla data del decreto di esproprio (15 maggio 2015) e non, come fatto dal Comune, sino all'8 maggio 2014 (data di pagamento dell'indennizzo da esproprio): elementi che, in tutta evidenza, nulla hanno a che vedere con la questione della tempestività del ricorso exart. 702-bis proposto dal Baiada. Quanto, poi, all'ulteriore critica concernente la mancanza della determinazione da parte della Commissione provinciale ex art. 41 d.P.R. n° 327/2001, il ricorrente deduce che tale aspetto sarebbe “superato non solo per il fatto che si era alla presenza di un'accet- tazione volontaria, ma anche perché era possibile ricorrere diret- tamente alla Corte di Appello ancor prima di avere richiesto la no- mina della [OSCURATO:PERSONA], essendo già stato emesso il decreto definitivo di esproprio” (ricorso pagina 15). Tale stringato passaggio logico, tuttavia, non contrappone al- cuna argomentazione alla tesi sostenuta dalla Corte territoriale, se- condo la quale – come si è detto – in caso di accettazione dell ' in- dennità di esproprio non occorreva adire la Commissione provincia- le per far determinare l'indennità da occupazione, con la conse- guenza che il termine iniziale per proporre opposizione decorreva dalla liquidazione operata dal Comune. In ogni modo, anche a ritenere pertinente la critica del ricor- rente alla ratio della decisione di merito, essa appare conforme a diritto e, in particolare, alla regula iuris costantemente applicata da questa Corte (ex multis: Cass., sez. I, 26 ottobre 2018, n° 27303; Cass., sez. I, 20 aprile 1994, n° 3770), secondo la quale l'espro- priato ha la facoltà di accettare il pagamento dell'indennizzo, o, in alternativa, di contestarne l'ammontare, ma l'elezione della prima via (accettazione del pagamento) preclude l'accesso alla seconda (azione per la determinazione dell'indennità dovuta), risultando tale facoltà incompatibile con la scelta compiuta, anche quando l'ablato nell'accettare il pagamento abbia fatto riserva di agire successiva- mente per l'esatta quantificazione dello stesso o, comunque, abbia contestato la quantificazione dell'indennizzo (come avvenuto nella presente vicenda, con lettera che il ricorrente allega di aver inviato al Comune in data 1° ottobre 2015: ricorso pagina 3). L'accettazione dell'indennità non tollera infatti l'apposizione di termini o condizioni, intrinsecamente incompatibili non solo con la portata vincolante che l'accordo riveste nei rapporti tra l'espro- priante e l'espropriato, sia pure condizionatamente all'emissione del decreto di espropriazione, ma anche con la sollecita conclusione del procedimento ablatorio, che rappresenta l'obiettivo essenziale della determinazione consensuale dell'indennità (Cass., sez. I, 3 maggio 2017, n° 10715). Essa, infatti, determina l'immediato arresto del subprocedi- mento di liquidazione dell'indennità, rendendo pertanto superflua la richiesta della quantificazione alla Commissione provinciale compe- tente, ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n° 327/2001, e consentendo il pagamento diretto dell'importo accettato, nonché l'emissione del decreto di esproprio. In conclusione, il ricorso va respinto. 7.-Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del resistente, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore indeterminato della lite –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del P residente della R e- pubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto. P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.