CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2025
Cassazione n. 21623/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15215/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso l’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro -controricorrente - avverso la sentenza n. 2361 /20 2 1 de l la Corte d’Appello di Catania, depositatail 14 . 1 2 . 20 2 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.5.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] All’ing. [OSCURATO:PERSONA] conferito dal Comune di Francofonte, con determina dirigenziale del 5.7.2010, l’incarico di collaudatore tecnico amministrativo delle opere necessarie per il rifacimento dell’impianto di illuminazione del centro abitatocomunale. Eseguitele prestazioni, il professionista emise la fattura per il corrispettivo di € 12.000,00e, in difetto di pagamento, attivò il procedimento arbitrale previsto dal disciplinare d’incarico, ottenendo lodo di condanna del Comune al pagamento della somma richiesta, oltre agli accessori. Il lodo venne impugnato dal Comune di Francofonte davanti alla Corte d’Appello di Catania , la quale, instauratosi nuovamente il contraddittorio, accolse l’impugnazione, dichiarando la nullità del lodo e rigettando la domanda del professionista, sul presupposto dell’accertata nullità del conferimento dell’incarico, in mancanza della prescritta attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Contro la sentenza della Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il Comune di Francofonte si è difeso con controricorso. La causa è trattatain camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., senza che le parti abbiano provveduto al deposito di memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia « v iolazione e d errata applicazione dell’art. 124 T.U.E.L.n. 267/2000». Il ricorrente deduce l a i rrilevanza della mancata pubblicazione della determina di conferimento dell’incarico ai fini della validità dell’obbligo contrattuale e la v iolazione del principio del legittimo affidamento del contraente privato. 1.1. Il motivo è inammissibile , perché non aggredisce l’unica ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata. La Corte d’Appello di Cataniaha bensì osservato che «non v’è … prova della avvenuta pubblicazione all’albo pretorio»della determina, ma lo ha fattoin un inciso fugace quanto superfluo, che nulla aggiunge e nulla toglie alla motivazione sulla decisiva questione della mancanza di attestazione della copertura finanziaria. È dunque evidente che altrettanto irrilevante – e per questo inammissibile – rimane anche la censura mossa nei confronti di quell’ininfluente inciso. 2. Il secondo motivo di ricorso censura « v iolazione e d errata applicazione degli artt. 151 e 191, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000». Il ricorrente si duole che la Corte d’Appello di Catania abbia ritenuto l’attestazione di copertura finanziaria necessaria ai fini della validità della determina (e conseguentemente del contratto a valle), nonostante la spesa per il collaudo tecnico amministrativo fosse stata già prevista nella precedente determina relativa alla realizzazione dei lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione del centro storico. 2.1. Ilmotivo è infondato. 2.1.1. La decisione della Corte territoriale è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «ogni atto col quale l’ente locale assume un obbligo contrattuale – di qualsivoglia genere e tipo –è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall’art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l’eventuale obbligazione a carico dell ’ amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente chesia responsabile della violazione » (Cass. n. 13159/2024, alla cui più ampia motivazione si rinvia, anche per il richiamo ad ulteriori precedenti conformi). 2.1.2. Tale consolidato orientamento rappresenta, del resto, la piana applicazione delle disposizioni di legge di cui il motivo di ricorso assumela violazione . L’art. 191, comma 1,del d.lgs. n. 267 del 2000 ([OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA]) stabilisce che « Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l’esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato all’impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all’ordinazione della prestazione, con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati»(testo originario della diposizione, vigente all’epoca dei fatti). A sua volta, l’art. 151, comma 4, nel testo vigente nel 2010, disponeche «I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria». 2.1.3. Non a caso, nell’illustrare il motivo, ilricorrente non propone una diversa interpretazione delle disposizioni indicate in rubrica, ma prospetta la non necessitàdell’attestazione della copertura finanziaria in virtù di altre duedisposizioni, contenute nell’art. 183, del T.U.E.L.(sempre nel testo vigente all’epoca): il comma 5, secondo cui «Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sonofinanziate nei seguenti modi: a) con l’assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l’ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata(…)»; il successivo comma 8, secondo cui «Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio finanziario dell’ente nel termine e con le modalità previste dal regolamento di contabilità». Sennonché tali disposizioni individuano i presupposti per la sussistenza dell’impegno di spesa e, quindi, per il rilascio della relativa attestazione, ma non derogano alla necessità dell’attestazione quale requisito per l’esecutività dei provvedimenti che comportano impegni di spesa e, quindi, per la validitàdei contratt i conseguentemente stipulat i . Attestazione del responsabile del servizio finanziario che, come rilevato dal giudice a quo, non può essere surrogata dal «generico riferimento», da parte del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, «alla circostanza che“l’intera somma … è già ricompresa nel quadro economico del progetto …”». 2.1.4. Infine, il ricorrente nemmeno può invocare il «legittimo affidamento del contraente privato», dal momento che – come osservato nella sentenza impugnata – «nella delibera del responsabile dell’UTC in questione è dato espressamente atto della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario». 3. Rigettato, complessivamente, il ricorso, le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: rigetta i l ricorso e co ndanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.200 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unif