CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10813/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sangiovanni per procura speciale a margine del ricorso;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 3632 del 2017, depositata il 19 aprile 2017, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27486/2017Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 10813/2026Data pubblicazione 23/04/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte dellacontribuente [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento n.TF501AP05372/2014, relativo all’anno di imposta 2009, con cui venivaaccertato, ai sensi dell’ art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ai fini IRPEFe addizionali, il reddito imponibile di euro 32.476 all’esito della rettifica deiproventi derivanti dalla sublocazione alla Radan s.a.s., con contratto del 1marzo 2008, dell’immobile di proprietà del coniuge di cui era locataria, daeuro 9000 ad euro 21.000, in conformità all’entità dei canoni pattuiti,costituenti redditi diversi, ai sensi dell’art. 67 lett. h) t.u.i.r.2. La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso della contribuente secondo cuil’effettiva entità dei canoni costituenti proventi della sublocazione dovevaessere individuata tenendo conto delle riduzioni pattuite in corrispettivo allarinuncia all’indennità di avviamento e a parte del costo dei lavori di miglioriadi cui si era fatta carico la società subconduttrice.3. La CTR della Campania, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate,aveva accolto il gravame ritenendo la nullità della pattuizione della riduzionedel canone a fronte della rinuncia preventiva all’indennità di avviamento ela correlazione tra la riduzione del canone ed il beneficio derivante alproprietario e alla sublocatrice dal valore delle migliorie apportate al bene.4. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a tre motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesadepositando il controricorso.Dopo la fissazione dell’adunanza camerale, il 5 marzo 2026, la contribuenteha depositato la documentazione relativa alla definizione agevolata deldebito tributario ai sensi dell’art. 3 d.l. 119 del 2018 chiedendo ladeclaratoria della cessazione della materia del contendere o l’estinzione delgiudizio a spese compensate.Successivamente la contribuente ha depositato, il 9 marzo 2026, unamemoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. con cui ha ribadito laNumero registro generale 27486/2017Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 10813/2026Data pubblicazione 23/04/2026richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere odell’estinzione del giudizio insistendo, in via subordinata, per l’accoglimentodel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve essere rigettata l’istanza di declaratoria diestinzione del giudizio o di cessazione della materia del contendereformulata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 119 del 2018, per ladefinizione agevolata dei carichi affidati per la riscossione, senza tuttaviafornire adeguata prova del fatto che le cartelle di pagamento condonate siriferiscano all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.Dalla documentazione allegata all’istanza non si evince, infatti, il numeroidentificativo degli avvisi di accertamento a cui le cartelle di pagamentooggetto della definizione agevolata si riferiscono mentre dalla domanda dicondono risulta la dichiarazione dell’inesistenza di contenziosi pendenti.La domanda di declaratoria di estinzione o della cessazione della materiadel contendere non può, quindi, essere accolta e, a fronte della richiesta delricorrente, svolta in via subordinata, di accoglimento dell’impugnazionedeve procedersi all’esame del ricorso per cassazione.2. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato la “falsa applicazionee\o violazione dell'art. 79 l. 27 luglio 1978 n. 392 -violazione e falsaapplicazione dell'art. 1, dell'art.3, dell'art. 6 e dell'art. 26 (ex art. 23) deld.p.r. 917/1986- violazione e falsa applicazione dell'art. 1, dell'art.3,dell'art. 6 e dell'art. Il co.l lett.ra h) del d.p.r. 917/1986, e falsa applicazionedei principi di cui all'art. 11, d.p.r. 633/1972 sotto il profilo dell'art. 360 co.L n.3 c.p.c. e\o violazione dell'art. 111 co. 6 cost, dell'art. 132 co. 1 n.4cpc, dell'art. 118, disp att. p.c, sotto il profilo dell'art. 360 co. 1 n.4 c.p.c.”.La CTR avrebbe, in sostanza, motivato in modo incomprensibile le ragioniper cui la rinuncia all’avviamento operata dal conduttore in cambio dellariduzione del canone avesse dato luogo ad un reddito imponibile per lacontribuente locatrice e, comunque, nel riconoscere l’irrilevanza fiscaleNumero registro generale 27486/2017Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 10813/2026Data pubblicazione 23/04/2026della riduzione del canone correlata alla rinuncia all’indennità diavviamento, avrebbe violato l’art. 79 legge 1978 n. 392, nella parte cui haritenuto l’invalidità del patto di rinuncia alla corresponsione dell’indennità diavviamento commerciale, oltre che gli articoli 1, 6 e 26 del t.u.i.r. in materiadi tassazione dei redditi fondiari da locazione e di indennità e proventiacquisiti in sostituzione di redditi, nonché la norma relativa alla disciplinadell’IVA in materia di permuta.1.1. Il motivo è inammissibile perché sovrappone più censure fra loroincompatibili sul piano logico – giuridico in violazione della previsionedell'art. 366, comma 1 n. 4 c.p.c. che esige, a pena di inammissibilità, laproposizione di motivi di ricorso per cassazione aventi carattere dispecificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.1.2. La censura non si confronta con la fattispecie concreta sottopostaall’esame della CTR né con il contenuto della sentenza impugnata che, siapure con un fraseggio involuto, ha inteso essenzialmente escluderel’incidenza sulla determinazione del reddito da sublocazione della rinunciada parte del sublocatario ad un diritto all’indennità di avviamento nonancora sorto e di incerta maturazione. E configura, poi, il vizio di violazionedi legge con riferimento ad una serie di norme relative alla disciplinadell’imposizione fiscale del reddito fondiario da locazione e dei proventipercepiti in sostituzione del reddito o della permuta del tutto avulse rispettoalla fattispecie concreta sottoposta al vaglio della CTR pacificamente relativaalla sublocazione operata da un soggetto diverso dal proprietariodell’immobile. Peraltro, in relazione all’unica censura attinente allafattispecie, concernente la violazione dell’art. 79 legge 1978 n. 392, lagiurisprudenza della Corte è consolidata nel ritenere la nullità della clausoladi rinuncia preventiva da parte del conduttore all’indennità di avviamentoprevista dalla norma (Cass. n. 24221 del 2019; Cass. n. 22826 del 2022;Cass. n. 25086 del 2025), come affermato dalla CTR nella sentenzaimpugnata.Numero registro generale 27486/2017Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 10813/2026Data pubblicazione 23/04/20262. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la “violazione e falsa applicazione dell'art. 1,dell'art. 3, dell'art. 6 e dell'art. 26 (ex art. 23) del d.p.r. 917/1986, nonchédegli artt. 1592, 1593 c.c.- falsa applicazione dei principi di cui all'art. 11,d.p.r. 633/1972.” La CTR nel ritenere soggetta a tassazione anche lasomma relativa alla riduzione del canone pattuita in cambio dei lavori e dellemigliorie dell’immobile avrebbe violato le previsioni dell’art. 6 comma 1 lett.a) e dell’art. 26 t.u.i.r. in materia di tassazione dei redditi fondiari dalocazione, secondo cui sarebbe imponibile solo l’importo dei canonieffettivamente percepiti nell’anno di imposta e la previsione dell’art. 6comma 2 t.u.i.r., in materia di proventi conseguiti in sostituzione del redditodal momento che l’esecuzione dei lavori non costituiva, nell’anno diimposta, un provento conseguito in sostituzione del canone per lacontribuente locatrice che non era proprietaria dell’immobile. Il redditoconseguito dalla sublocatrice, ai sensi dell’art. 6 comma 2 t.u.i.r., per lemigliorie apportate dalla conduttrice, avrebbe potuto essere tassato solo almomento della riconsegna se e nella misura in cui le fossero spettate leindennità previste dall’art. 1592 e 1593 c.c.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Il vizio di violazione di legge è stato dedotto dalla ricorrente conriferimento ad una disciplina inconferente rispetto alla fattispecie concretaall’esame della CTR a cui la sentenza impugnata non ha fatto, peraltro,alcun riferimento: i redditi derivanti dalla sublocazione operata da unsoggetto che non è proprietario del bene oggetto del contratto nonrientrano, infatti, nella categoria dei redditi fondiari disciplinata dall’art. 6comma 1 lett. a) e dall’art. 26 del t.u.i.r. dal momento che, secondo leprevisioni richiamate, “i redditi fondiari concorrono, indipendentementedalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti chepossiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altroNumero registro generale 27486/2017Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 10813/2026Data pubblicazione 23/04/2026diritto reale, salvo quanto stabilito dall'art. 30, per il periodo di imposta incui si è verificato il possesso.”Non sono, quindi, norme applicabili al sublocatore che non possiedel’immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale.Il regime fiscale dei redditi derivanti dal contratto di sublocazione è, invece,dettato dall’art. 67 lett. h) t.u.i.r. comprendente i redditi derivanti dallaconcessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri benimobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende” e dall’art. 71comma 2 t.u.i.r. secondo cui “ I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma1 dell'art. 81 [ora 67] sono costituiti dalla differenza tra l'ammontarepercepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loroproduzione” la cui violazione non è stata, però, fatta oggetto di censura daparte della ricorrente.Anche la lamentata violazione dell’art. 6 comma 2 t.u.i.r. secondo cui“I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessionedei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, atitolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusiquelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditidella stessa categoria di quelli sostituiti o perduti” è relativa a norma nonapplicabile alla fattispecie concreta come ricostruita dalla CTR. L ’esecuzionedei lavori e delle migliorie prevista in corrispettivo alla predeterminatariduzione del canone è, infatti, una controprestazione contrattuale e nonuna prestazione indennitaria o risarcitoria derivante da un fatto lesivo lecitoo illecito.Non sussiste, quindi, neanche la lamentata violazione degli articoli 1592 e1594 c.c. che disciplinano l’indennità eventualmente spettante alconduttore per le migliorie apportate al bene commisurate al valore delrisultato utile al momento della riconsegna e non l’ipotesi in cui, perespressa previsione contrattuale, sia stato dato dalle parti immediato rilievoNumero registro generale 27486/2017Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 10813/2026Data pubblicazione 23/04/2026e predeterminato valore, ai costi per le migliorie che il conduttore si ècontestualmente impegnato ad apportare al bene.Non sussistono, pertanto, le violazioni di legge lamentate.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo che ha costituitooggetto di discussione fra le parti per aver la CTR mancato di valutare ilfatto che la contribuente non era proprietaria dell’immobile sublocato e nonpoteva, quindi beneficiare, nell’anno di imposta 2009, ai sensi dell’art. 6comma 2 t.u.i.r. e degli art. 1592 e 1593 c.c., del valore dei lavori ottenutiin cambio della riduzione del canone.3.1. Il motivo è inammissibile perché la censura formulata non rientra nelparadigma del vizio previsto dall’art. 360 comma 5 c.p.c.3.2. La giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che l’ art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40del 2006, delinea uno specifico vizio denunciabile per cassazione solo inrelazione all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio,da intendersi riferito a un preciso accadimento in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni,sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano ilparadigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. n. 22397 del 2019;Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).Il vizio denunciato presuppone, in particolare, che il ricorrente nel contestodella censura enunci uno specifico fatto storico che sia un fatto principale,in quanto fatto costitutivo modificativo impeditivo o estintivo dellafattispecie normativa o un fatto secondario, dedotto in funzione della provadi un fatto principale (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014), mentre la deduzionedell’omesso esame di argomentazioni difensive o di elementi istruttori o dideduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice dimerito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla meraNumero registro generale 27486/2017Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 10813/2026Data pubblicazione 23/04/2026sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non più deducibile comemotivo di ricorso (Cass. n. 11863 del 2018).3.3. Nel caso di specie il motivo è formulato con riguardo all’omessavalutazione non di un fatto storico ma della tesi difensiva sostenuta dallacontribuente, invocando l’applicazione delle previsioni degli articoli 1592 e1593 c.c. e dell’art. 6 comma 2 t.u.i.r. in ragione del fatto di non essereproprietaria del beneNon si tratta, quindi, della deduzione dell’omessa valutazione di fattiimpeditivi o modificativi della pretesa fiscale, ma dell’omessaconsiderazione come decisive di argomentazioni e tesi difensive di parte.Del resto, la CTR non ha accolto la sua tesi difensiva ma ha valutato il fattoche la contribuente non era proprietaria del bene sostenendo che,comunque, si sarebbe avvantaggiata con il proprietario delle migliorieapportate al bene, accettando, pur di concludere il contratto, un canoneinferiore per non dover affrontare il costo dei lavori da eseguire sul bene.4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.6. Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a caricodella ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, unulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo unaccertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U. n. 4315del 2020). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento afavore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in euro 1400 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parteNumero registro generale 27486/2017Numero sezionale 2568/2026Numero di raccolta generale 10813/2026Data pubblicazione 23/04/2026della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]