Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 25090/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2130‒2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Roma alla via Piediluco, n. 9, è elettivamente domiciliato, PEC: ; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE– RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore , rappresent ate e difes e dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: TRIBUTI- cartella di pagamento -controricorrenti - avverso la sentenza n. 526/03/2017 della Commissione tributaria regionale dell’ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], genitore dell’odierno ricorrente, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate con avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005 aveva rettificato la dichiarazione dei redditi del predetto contribuente, socio della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in conseguenza della rettifica del reddito della società partecipata; le sentenze della CTP di L’Aquila e quella pronunciata dalla CTR in grado di appello veniva cassate da questa Corte con l’ordinanza n. 3521 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che, rilevando il difetto di litisconsorziotra società e soci, rinviava la causa alla CTP dell’Aquila per nuovo giudizio.

2. In mancanza di riassunzione nei termini, il giudizio veniva dichiarato estinto e, pertanto, l’agente della riscossione emetteva una cartella di pagamento che notificava a [OSCURATO:PERSONA], quale erede di Vincenzo di Salvatore, deceduto in data 23/10/2011, che l’impugnava dinanzi alla CTP dell’Aquila che accoglieva il ricorso limitatamente alle sanzioni ritenendole non dovute dall’erede.

3. Gli appelli separatamente proposti dall’Agenzia delle entrate – Riscossione e dal contribuente venivano rigettati dalla CTR dell’Abruzzo che, con la sentenza in epigrafe indicata, riteneva inammissibile perché nuova la deduzione del contribuente di avvenuta accettazione dell’eredità del padre con beneficio di inventario; riteneva, altresì, inammissibili, perché privi di specificità, i motivi di appello incentrati «sulla sconoscenza della cartella, non allegata, concernente il proprio dante causa», «sull’avvenuta estinzione del procedimento ad opera della [OSCURATO:PERSONA], davanti alla quale il procedimento definito con l’ordinanza della S.C. in data 12.2.2011 avrebbe dovuto essere riassunto», «sulla decadenza del concessionario per la riscossione dalla possibilità di emettere la cartella», «sulla cancellazione della società AZETAPRODUCTIONS di [OSCURATO:PERSONA] C. impeditiva della possibile emissione di cartelle di pagamento anche per i soci», «sul difetto di motivazione della cartella», «ecc.»; riteneva, invece, infondati gli altri motivi, ovvero:a) il motivo con cui era statadedotta la nullità della sentenza di primo grado «per difetto della trattazione sulla richiesta di sospensione dell’atto impugnato», in quanto l’omessa pronuncia sull’istanza di sospensione non era idonea a determinare la nullità della successiva pronuncia; b) il motivo con cui era stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione e quello con cui era stato dedotto il vizio di ultra ed extrapetizione.

Rigettava la rinnovata richiesta di sospensione mancando i requisiti del fumuse del periculum .

4. Riteneva, invece, fondati i motivi di appello proposti dall’Agenzia delle entrate – Riscossione .

Al riguardo sosteneva che dall’esame della cartella di pagamento emergeva che nella stessa non erano state incluse le sanzioni originariamente comminate al de cuius, sicché la stessa era pienamente legittima.

Riteneva, inoltre, che la soccombenza integrale del contribuente comportasse la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali anche del primo grado, ove erano state, invece, compensate.

5. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad otto motivi preceduti da due “eccezioni” di nullità della sentenza impugnata; l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione replicano con controricorso.

Considerato che:

1. Con una prima “eccezione”, da qualificarsi come motivo di ricorso,il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per l’ error in procedendocommesso dai giudici di appello per aver reso una sentenza del tutto carente di motivazione e, comunque, illegittima per aver omesso di pronunciarsi su punti decisividella controversia.

2. Il motivo è inammissibile là dove deduce un vizio di omessa pronuncia «su punti decisivi della controversia», avendo il ricorrente mancato di indicare, in spregio al principio di specificità del ricorso, di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.,i motivi d’appello che la CTR non avrebbe esaminato.

A ciò aggiungasi che il ricorrente, in ossequio al predetto principio, avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, i motivi di impugnazione o le questioni posti in sede di appello su cui la CTR non si era pronunciata, onde consentire a questo Collegio di verificare la fondatezza della tesi sostenuta nel motivo in esame.

E’ noto, in fatti, che, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, come nel caso di specie, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iterprocessuale senza compiere generali verifiche degli atti (cfr., fra le tante, Cass. n. 23834 del 2019; conf.

Cass. n. 3141 del 2023, non massimata).

3. Invece, là dove deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente, il motivoè infondato.

4. Com’è noto, la motivazione è solo apparente –e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf.

Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

5. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno espresso delle ben identificabili rationes decidendi , per come risulta dall’apparto motivazionale di cui si è dato ampiamente conto nella parte espositiva dello svolgimento del processo, che consente di affermare che la motivazione della sentenza d’appello è congruamente motivata, ponendosi ben al di sopra del minimo costituzionale.

6. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la «nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 52 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR fissato l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione dell’atto impositivo impugnato e dell’esecuzione della sentenza di primo grado.

7. Il motivo è i nammissibile per difetto di specificità.

Invero il ricorrente lamenta la mancata fissazione dell’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione benché dalla sentenza impugnata risulti che l’istanza è stata regolarmente trattata all’udienza del 22 maggio 2017 e rigettata dalla CTR con la motivazione sopra riportata.

Non specifica il ricorrentese tale udienza sia stata fissata per la trattazione dell’istanza o del merito della causa o di entrambi, osservandosi, peraltro, da un lato, che il ricorrente non può lamentare alcuna lesione del diritto di difesa per la mancata fissazione di un’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione in una data diversa da quella di discussione della causa nel merito, come sembra sostenere nel motivo inesame, e, dall’altro, che in ogni caso le disposizioni censurate prescrivono, ma senza alcuna sanzione per l’eventuale inosservanza, che la trattazione della richiesta di sospensione venga fissata alla prima camera di consiglio utile.

8. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la «insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», consistente nell’avere la CTR omesso di esaminare la copiosa documentazione probatoria prodotta in giudizio.

9. Il motivo è inammissibile alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. n. 7090 del 2022).

10. A ciò aggiungasi che il motivo è inammissibile perché la sua deduzione, vertendosi nel caso di specie in ipotesi di c.d.

“doppia conforme”, è preclusa dal disposto di cui all’art. 348-bis, quinto comma, cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis (ora dall’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quarto comma, cod. proc. civ.) e al riguardo deve ricordarsi che «Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. èinammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse».

11. Va precisato che nel caso in esame esulada tale principio e, quindi, dalla rilevata inammissibilità del motivo la sola questione delle sanzioni applicate con la cartella di pagamento, avendo la CTR ribaltato la sentenza di primo grado.

Sul punto deve però rilevarsi che il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ritenuto legittima la cartella di pagamento proprio perché non conteneva le sanzioni originariamente comminateal de cuius.

12. Con il motivo in esame il ricorrente lamenta altresì che la CTR non aveva né rilevato né esaminato la questione dell’accettazione dell’eredità del de cuius con beneficio di inventari o ; quella relativa alla mancata conoscenza da parte del ricorrente dell’originario avviso di accertamento emesso nei confronti del de cuius; quella della dichiarazione di estinzione del giudizio effettuata dalla CTR anziché dalla CTP quale giudice del rinvio individuato da questa Corte nell’ordinanza n. 3521 del 2011 sopra citata; quella dell’intervenuta estinzione della società di cui il de cuiusera socio , con cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

13. Le censure sono inammissibili in quanto il ricorrente non ha impugnatola statuizione d’appello che ha dichiar ato inammissibili tutte le predette questioni per aspecificità dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente.

14. Quanto alle altre due questioni dedotte nel motivo in esame relativamente al calcolo degli interessi applicati e ai compensi di riscossione (c.d. aggio) pretesi dall’agente della riscossione, le censure sono inammissibili per novità delle questioni dedotte, non avendo il contribuente indicato in quale atto del giudizio di merito aveva proposto tali censure di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata.

15. Va, pertanto, ribadito che «Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità pernovità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa» (Cass. n. 32804 del 2019).

16. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la «nullità della sentenza ex artt. 36, comma 2 del D.Lgs. 546/1992, 112 cpc e 118 disp.att. cpc in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 cpc».

17. Sostiene la ricorrente che la sentenza sarebbe nulla perché corredata di una motivazione apparente e che «Nella fattispecie la sentenza emessa dai giudici della CTR è viziata da ultrapetizione o extrapetizione in quanto ha interferito nel potere dispositivo delle parti ed ha alterato gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, ha sostituito i fatti costitutivi della pretesa, emettendo un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero ha attribuito o negato un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato)».

18. Il motivo è inammissibile per intrinseca contraddittorietà posto che la deduzione di nullità della sentenza per difetto di motivazione si pone in insanabile contrasto con la deduzione di ultra o extrapetizione della stessa.

19. In ogni caso, là dove deduce il vizio di ultra o extrapetizione, il motivo è inammissibile per evidente difetto di specificità in quanto il ricorrente si è limitato ad argomentare la censura richiamando le norme ed i principi giurisprudenziali in materia ma senza indicare le domande ed eccezioni proposte e le statuizioni d’appello pronunciate oltre i limiti di quelle.

Ed è noto che, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, come nel caso in esame, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (fra le tante, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019).

20. A ciò aggiungasi che il difetto di specificità del motivo per le sopra rilevate omissioni è nella specie ancor più grave sol che si pensi che il vizio di extra o ultrapetizione non ricorre qualora il giudice esamini una questione non espressamente formulata ma da ritenersi tacitamente proposta per essere l'antecedente logico e giuridico di quelle espressamente dedotte (Cass. n. 13964 del 2019).

21. Il ricorrente ripropone, quindi, le questioni relative all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e alla dichiarazione di estinzione del giudizio fatta dalla CTR anziché dalla CTP, che si è detto essere inammissibili (v. par. 12 e 13).

22. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 cod. proc. civ. nonché dell’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR omesso di esaminare la documentazione prodotta in giudizio, di porre a fondamento della decisione le prove proposte dal contribuente e di rilevare che «tali prove e fatti non sono stati contestati specificatamente dall’Ufficio».

23. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità in quanto il ricorrente si limita genericamente a dedurre la violazione delle disposizioni censurate senza indicare in maniera analitica quali documenti i giudici di appello avrebbero omesso di esaminare (che, peraltro, è questione che andava dedotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e nei limiti di deducibilità del vizio logico di motivazione di cui alla citata disposizione), quali prove addotte dal contribuente avrebbero trascurato di esaminare e valutare e, infine, quali erano i fatti non espressamente contestati dall’amministrazione finanziaria.

24. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. sostenendo che la CTR non aveva rilevato che l’amministrazione finanziaria non aveva fornito la prova della propria pretesa posto che «la presunzione opera sul quantum debeatur e non già sull’accertamento dell’an che deve trovare la sua giustificazione in altre norme» e che «i giudici hanno rigettato l’appello del contribuente senza esaminare alcuna prova ed alcun documento».

25. Il motivo è inammissibile innanzitutto per la sua incomprensibilità, posto che nel caso di specie la pretesa erariale è fondata su un avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito di estinzione del relativo giudizio di impugnazione e non su elementi presuntivi, che il ricorrente neppure indica in maniera analitica, con la conseguenza che anche per tale ragione il motivo deve ritenersi inammissibile.

26. Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 per avere la CTR violato le disposizioni in materia di intrasmissibilità all’erede delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate al de cuius.

27. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente trascritto il contenuto della cartella di pagamento impugnata almeno nella parte relativa alle sanzioni; adempimento nella specie vieppiù necessario considerato che la CTR ha espressamente rigettato il motivo di appello proposto al riguardo dal contribuente affermando che nella cartella impugnata non erano state incluse le sanzioni originariamente comminate al de cuius.

28. Con il settimo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992.

29. Il ricorrente lamenta la tardività della notifica della cartella di pagamento, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto effettuata oltre il secondo anno successivo alla data in cui l’accertamento era divenuto definitivo; tale data dovendosi individuare in quella del 29/09/2005, ovvero il sessantesimo giorno successivo alla data de3l 15/06/2005 di notifica dell’avviso di accertamento al de cuius, computato il periodo di sospensione feriale del 1° agosto al 15 settembre 2005.

30. Il motivo è inammissibile in quanto la questione non risulta trattata nel giudizio di merito ed il ricorrente non specifica, come era suo onere, quando aveva introdotto la censura nei gradi di merito.

Si rinvia, al riguardo, a quanto detto esaminando il secondo motivo ove si è richiamata il principio affermato da Cass. n. 32804 del 2019.

31. Identico esito subisce la censura formulata con riferimento all’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, di tardività della riassunzione del giudizio avverso l’originario avviso di accertamento a seguito della cassazione con rinviooperata da questa Corte con l’ordinanza n. 3521 del 2011.

32. Peraltro, la questione non può essere posta nel giudizio di impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito della dichiarazione di estinzione di altro e diverso giudizio, ma doveva essere fatta valere solo impugnando tale provvedimento di estinzione ai sensi dell’art. 308 cod. proc. civ.

33. Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della legge 241 del 1990, della legge n. 212 del 2000 nonché la carenza di motivazione della cartella di pagamento impugnata.

34. Il motivo è inammissibilein quanto il ricorrente non ha censurato la statuizione d’appello che ha dichiarato inammissibile la questione riproposta con il motivo in esame per aspecificità del motivo di appello proposto dal contribuente.

35. In estrema sintesi, il ricorso va complessivamente rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2130‒2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Roma alla via Piediluco, n. 9, è elettivamente domiciliato, PEC: ; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE– RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore , rappresent ate e difes e dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: TRIBUTI- cartella di pagamento -controricorrenti - avverso la sentenza n. 526/03/2017 della Commissione tributaria regionale dell’ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], genitore dell’odierno ricorrente, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate con avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005 aveva rettificato la dichiarazione dei redditi del predetto contribuente, socio della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in conseguenza della rettifica del reddito della società partecipata; le sentenze della CTP di L’Aquila e quella pronunciata dalla CTR in grado di appello veniva cassate da questa Corte con l’ordinanza n. 3521 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che, rilevando il difetto di litisconsorziotra società e soci, rinviava la causa alla CTP dell’Aquila per nuovo giudizio. 2. In mancanza di riassunzione nei termini, il giudizio veniva dichiarato estinto e, pertanto, l’agente della riscossione emetteva una cartella di pagamento che notificava a [OSCURATO:PERSONA], quale erede di Vincenzo di Salvatore, deceduto in data 23/10/2011, che l’impugnava dinanzi alla CTP dell’Aquila che accoglieva il ricorso limitatamente alle sanzioni ritenendole non dovute dall’erede. 3. Gli appelli separatamente proposti dall’Agenzia delle entrate – Riscossione e dal contribuente venivano rigettati dalla CTR dell’Abruzzo che, con la sentenza in epigrafe indicata, riteneva inammissibile perché nuova la deduzione del contribuente di avvenuta accettazione dell’eredità del padre con beneficio di inventario; riteneva, altresì, inammissibili, perché privi di specificità, i motivi di appello incentrati «sulla sconoscenza della cartella, non allegata, concernente il proprio dante causa», «sull’avvenuta estinzione del procedimento ad opera della [OSCURATO:PERSONA], davanti alla quale il procedimento definito con l’ordinanza della S.C. in data 12.2.2011 avrebbe dovuto essere riassunto», «sulla decadenza del concessionario per la riscossione dalla possibilità di emettere la cartella», «sulla cancellazione della società AZETAPRODUCTIONS di [OSCURATO:PERSONA] C. impeditiva della possibile emissione di cartelle di pagamento anche per i soci», «sul difetto di motivazione della cartella», «ecc.»; riteneva, invece, infondati gli altri motivi, ovvero:a) il motivo con cui era statadedotta la nullità della sentenza di primo grado «per difetto della trattazione sulla richiesta di sospensione dell’atto impugnato», in quanto l’omessa pronuncia sull’istanza di sospensione non era idonea a determinare la nullità della successiva pronuncia; b) il motivo con cui era stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione e quello con cui era stato dedotto il vizio di ultra ed extrapetizione. Rigettava la rinnovata richiesta di sospensione mancando i requisiti del fumuse del periculum . 4. Riteneva, invece, fondati i motivi di appello proposti dall’Agenzia delle entrate – Riscossione . Al riguardo sosteneva che dall’esame della cartella di pagamento emergeva che nella stessa non erano state incluse le sanzioni originariamente comminate al de cuius, sicché la stessa era pienamente legittima. Riteneva, inoltre, che la soccombenza integrale del contribuente comportasse la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali anche del primo grado, ove erano state, invece, compensate. 5. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad otto motivi preceduti da due “eccezioni” di nullità della sentenza impugnata; l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione replicano con controricorso. Considerato che: 1. Con una prima “eccezione”, da qualificarsi come motivo di ricorso,il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per l’ error in procedendocommesso dai giudici di appello per aver reso una sentenza del tutto carente di motivazione e, comunque, illegittima per aver omesso di pronunciarsi su punti decisividella controversia. 2. Il motivo è inammissibile là dove deduce un vizio di omessa pronuncia «su punti decisivi della controversia», avendo il ricorrente mancato di indicare, in spregio al principio di specificità del ricorso, di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.,i motivi d’appello che la CTR non avrebbe esaminato. A ciò aggiungasi che il ricorrente, in ossequio al predetto principio, avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, i motivi di impugnazione o le questioni posti in sede di appello su cui la CTR non si era pronunciata, onde consentire a questo Collegio di verificare la fondatezza della tesi sostenuta nel motivo in esame. E’ noto, in fatti, che, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, come nel caso di specie, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iterprocessuale senza compiere generali verifiche degli atti (cfr., fra le tante, Cass. n. 23834 del 2019; conf. Cass. n. 3141 del 2023, non massimata). 3. Invece, là dove deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente, il motivoè infondato. 4. Com’è noto, la motivazione è solo apparente –e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017). 5. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno espresso delle ben identificabili rationes decidendi , per come risulta dall’apparto motivazionale di cui si è dato ampiamente conto nella parte espositiva dello svolgimento del processo, che consente di affermare che la motivazione della sentenza d’appello è congruamente motivata, ponendosi ben al di sopra del minimo costituzionale. 6. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la «nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 52 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR fissato l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione dell’atto impositivo impugnato e dell’esecuzione della sentenza di primo grado. 7. Il motivo è i nammissibile per difetto di specificità. Invero il ricorrente lamenta la mancata fissazione dell’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione benché dalla sentenza impugnata risulti che l’istanza è stata regolarmente trattata all’udienza del 22 maggio 2017 e rigettata dalla CTR con la motivazione sopra riportata. Non specifica il ricorrentese tale udienza sia stata fissata per la trattazione dell’istanza o del merito della causa o di entrambi, osservandosi, peraltro, da un lato, che il ricorrente non può lamentare alcuna lesione del diritto di difesa per la mancata fissazione di un’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione in una data diversa da quella di discussione della causa nel merito, come sembra sostenere nel motivo inesame, e, dall’altro, che in ogni caso le disposizioni censurate prescrivono, ma senza alcuna sanzione per l’eventuale inosservanza, che la trattazione della richiesta di sospensione venga fissata alla prima camera di consiglio utile. 8. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la «insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», consistente nell’avere la CTR omesso di esaminare la copiosa documentazione probatoria prodotta in giudizio. 9. Il motivo è inammissibile alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. n. 7090 del 2022). 10. A ciò aggiungasi che il motivo è inammissibile perché la sua deduzione, vertendosi nel caso di specie in ipotesi di c.d. “doppia conforme”, è preclusa dal disposto di cui all’art. 348-bis, quinto comma, cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis (ora dall’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quarto comma, cod. proc. civ.) e al riguardo deve ricordarsi che «Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. èinammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse». 11. Va precisato che nel caso in esame esulada tale principio e, quindi, dalla rilevata inammissibilità del motivo la sola questione delle sanzioni applicate con la cartella di pagamento, avendo la CTR ribaltato la sentenza di primo grado. Sul punto deve però rilevarsi che il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ritenuto legittima la cartella di pagamento proprio perché non conteneva le sanzioni originariamente comminateal de cuius. 12. Con il motivo in esame il ricorrente lamenta altresì che la CTR non aveva né rilevato né esaminato la questione dell’accettazione dell’eredità del de cuius con beneficio di inventari o ; quella relativa alla mancata conoscenza da parte del ricorrente dell’originario avviso di accertamento emesso nei confronti del de cuius; quella della dichiarazione di estinzione del giudizio effettuata dalla CTR anziché dalla CTP quale giudice del rinvio individuato da questa Corte nell’ordinanza n. 3521 del 2011 sopra citata; quella dell’intervenuta estinzione della società di cui il de cuiusera socio , con cancellazione della stessa dal registro delle imprese. 13. Le censure sono inammissibili in quanto il ricorrente non ha impugnatola statuizione d’appello che ha dichiar ato inammissibili tutte le predette questioni per aspecificità dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente. 14. Quanto alle altre due questioni dedotte nel motivo in esame relativamente al calcolo degli interessi applicati e ai compensi di riscossione (c.d. aggio) pretesi dall’agente della riscossione, le censure sono inammissibili per novità delle questioni dedotte, non avendo il contribuente indicato in quale atto del giudizio di merito aveva proposto tali censure di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata. 15. Va, pertanto, ribadito che «Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità pernovità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa» (Cass. n. 32804 del 2019). 16. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la «nullità della sentenza ex artt. 36, comma 2 del D.Lgs. 546/1992, 112 cpc e 118 disp.att. cpc in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 cpc». 17. Sostiene la ricorrente che la sentenza sarebbe nulla perché corredata di una motivazione apparente e che «Nella fattispecie la sentenza emessa dai giudici della CTR è viziata da ultrapetizione o extrapetizione in quanto ha interferito nel potere dispositivo delle parti ed ha alterato gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, ha sostituito i fatti costitutivi della pretesa, emettendo un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero ha attribuito o negato un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato)». 18. Il motivo è inammissibile per intrinseca contraddittorietà posto che la deduzione di nullità della sentenza per difetto di motivazione si pone in insanabile contrasto con la deduzione di ultra o extrapetizione della stessa. 19. In ogni caso, là dove deduce il vizio di ultra o extrapetizione, il motivo è inammissibile per evidente difetto di specificità in quanto il ricorrente si è limitato ad argomentare la censura richiamando le norme ed i principi giurisprudenziali in materia ma senza indicare le domande ed eccezioni proposte e le statuizioni d’appello pronunciate oltre i limiti di quelle. Ed è noto che, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, come nel caso in esame, presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (fra le tante, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019). 20. A ciò aggiungasi che il difetto di specificità del motivo per le sopra rilevate omissioni è nella specie ancor più grave sol che si pensi che il vizio di extra o ultrapetizione non ricorre qualora il giudice esamini una questione non espressamente formulata ma da ritenersi tacitamente proposta per essere l'antecedente logico e giuridico di quelle espressamente dedotte (Cass. n. 13964 del 2019). 21. Il ricorrente ripropone, quindi, le questioni relative all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e alla dichiarazione di estinzione del giudizio fatta dalla CTR anziché dalla CTP, che si è detto essere inammissibili (v. par. 12 e 13). 22. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 cod. proc. civ. nonché dell’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR omesso di esaminare la documentazione prodotta in giudizio, di porre a fondamento della decisione le prove proposte dal contribuente e di rilevare che «tali prove e fatti non sono stati contestati specificatamente dall’Ufficio». 23. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità in quanto il ricorrente si limita genericamente a dedurre la violazione delle disposizioni censurate senza indicare in maniera analitica quali documenti i giudici di appello avrebbero omesso di esaminare (che, peraltro, è questione che andava dedotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e nei limiti di deducibilità del vizio logico di motivazione di cui alla citata disposizione), quali prove addotte dal contribuente avrebbero trascurato di esaminare e valutare e, infine, quali erano i fatti non espressamente contestati dall’amministrazione finanziaria. 24. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. sostenendo che la CTR non aveva rilevato che l’amministrazione finanziaria non aveva fornito la prova della propria pretesa posto che «la presunzione opera sul quantum debeatur e non già sull’accertamento dell’an che deve trovare la sua giustificazione in altre norme» e che «i giudici hanno rigettato l’appello del contribuente senza esaminare alcuna prova ed alcun documento». 25. Il motivo è inammissibile innanzitutto per la sua incomprensibilità, posto che nel caso di specie la pretesa erariale è fondata su un avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito di estinzione del relativo giudizio di impugnazione e non su elementi presuntivi, che il ricorrente neppure indica in maniera analitica, con la conseguenza che anche per tale ragione il motivo deve ritenersi inammissibile. 26. Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 per avere la CTR violato le disposizioni in materia di intrasmissibilità all’erede delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate al de cuius. 27. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente trascritto il contenuto della cartella di pagamento impugnata almeno nella parte relativa alle sanzioni; adempimento nella specie vieppiù necessario considerato che la CTR ha espressamente rigettato il motivo di appello proposto al riguardo dal contribuente affermando che nella cartella impugnata non erano state incluse le sanzioni originariamente comminate al de cuius. 28. Con il settimo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992. 29. Il ricorrente lamenta la tardività della notifica della cartella di pagamento, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto effettuata oltre il secondo anno successivo alla data in cui l’accertamento era divenuto definitivo; tale data dovendosi individuare in quella del 29/09/2005, ovvero il sessantesimo giorno successivo alla data de3l 15/06/2005 di notifica dell’avviso di accertamento al de cuius, computato il periodo di sospensione feriale del 1° agosto al 15 settembre 2005. 30. Il motivo è inammissibile in quanto la questione non risulta trattata nel giudizio di merito ed il ricorrente non specifica, come era suo onere, quando aveva introdotto la censura nei gradi di merito. Si rinvia, al riguardo, a quanto detto esaminando il secondo motivo ove si è richiamata il principio affermato da Cass. n. 32804 del 2019. 31. Identico esito subisce la censura formulata con riferimento all’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, di tardività della riassunzione del giudizio avverso l’originario avviso di accertamento a seguito della cassazione con rinviooperata da questa Corte con l’ordinanza n. 3521 del 2011. 32. Peraltro, la questione non può essere posta nel giudizio di impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito della dichiarazione di estinzione di altro e diverso giudizio, ma doveva essere fatta valere solo impugnando tale provvedimento di estinzione ai sensi dell’art. 308 cod. proc. civ. 33. Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della legge 241 del 1990, della legge n. 212 del 2000 nonché la carenza di motivazione della cartella di pagamento impugnata. 34. Il motivo è inammissibilein quanto il ricorrente non ha censurato la statuizione d’appello che ha dichiarato inammissibile la questione riproposta con il motivo in esame per aspecificità del motivo di appello proposto dal contribuente. 35. In estrema sintesi, il ricorso va complessivamente rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
Sentenza Cassazione n. 25090/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris