CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27152/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA c-sg5- sul ricorso iscritto al n. 14262/2014 R.G. proposto da 2021_ Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - Avverso la sentenza n. 93/01/2013 della Commissione tributaria regionale per la Basilicata, depositata il 9/4/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2021 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Premesso che, in data 10/6/1999, fu costituita la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] recedette il socio [OSCURATO:PERSONA], ricevendo la sua quota di partecipazione sociale, e che il socio Cuscianna decise di proseguire l'attività sotto forma di ditta individuale dotata di propria partita Iva, l'Agenzia delle Entrate, sul presupposto che la società [OSCURATO:SOCIETA] avesse omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per gli anni 2001 e 2002, chiese, in data 28/6/2008, l'esibizione delle scritture contabili relative alle predette annualità e quindi emise due distinti avvisi di accertamento, riguardanti le imposte sui redditi, l'Irap e l'Iva, con i quali rideterminò induttivamente il reddito della società ex artt. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 55, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, quanto agli anni 2001 e 2002, e due distinti avvisi di accertamento, sempre per le medesime annualità, con i quali determinò il reddito da partecipazione del socio Cuscianna, per la quota del 50%, mentre lasciò fuori il socio Labarile che, al momento del recesso, aveva ricevuto la sola quota di partecipazione e non anche gli utili. Inoltre, con riguardo all'anno di imposta 2003, rettificò il reddito della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 55, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in ragione della inattendibilità della contabilità dovuta all'omissione di componenti positivi e all'annotazione di componenti negative indeducibili. Impugnati dal Cuscianna sia gli avvisi relativi all'imposta sul reddito, all'Irap e all'Iva della società, sia gli avvisi relativi all'Irpef e ai contributi previdenziali per il reddito da partecipazione del socio, sia l'avviso relativo a Irpef, Irap, Iva e contributi previdenziali della ditta individuale, la C.T.P. di Matera, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], che, costituitosi in giudizio, eccepì l'intervenuta definizione ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, quanto al 2001, e chiese la sua estromissione, quanto al 2002, accolse il ricorso con sentenza n. 22/01/10, emessa il 18/12/2009 e depositata il 15/1/2010, con la quale valorizzò l'avvenuta produzione in giudizio delle ricevute di presentazione telematica delle dichiarazioni mod. unico 2002 e mod. unico 2003 ed evidenziò la mancata proposizione, da parte dell'Ufficio, della querela di falso avverso le stesse, stante la fede privilegiata attribuibile alla documentazione versata in giudizio. Impugnata la predetta sentenza dall'Ufficio, la C.T.R. per la Basilicata rigettò l'appello con la sentenza n. 93/1/13, emessa il 1/2/2013 e depositata il 9/4/2013, in ragione del mancato assolvimento, da parte dell'appellante, dell'onere della prova sulla non veridicità delle predette ricevute di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi. 2. Contro la predetta sentenza l'Ufficio propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il contribuente è rimasto intimato. Si dà atto che il collegio, riunitosi una prima volta nella camera di consiglio del 22/12/2021, si è riconvocato in data 15/7/2022. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell'art. 36, nn. 3 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. omesso di indicare le richieste delle parti e di esporre succintamente i motivi di fatto e di diritto, così da impedire di comprendere l'oggetto della domanda, il fondamento della pretesa dell'Ufficio e le difese del contribuente. 2. Col secondo motivo, l'Ufficio lamenta la violazione degli artt. 41, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 55, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 2729 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto, a fronte della dimostrazione, da parte sua, dei presupposti per procedere all'accertamento induttivo, non risultando, dal sistema informatico, il deposito delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2001, 2002 e 2003, il contribuente non aveva assolto all'onere probatorio su di lui gravante, avendo depositato delle ricevute di deposito false, in quanto recanti un anomalo numero di protocollo, e dichiarazioni non originali e prive della necessaria sottoscrizione. Inoltre, il disconoscimento, da parte sua, dei documenti prodotti dal contribuente non richiedeva la proposizione della querela di falso. 3. Il ricorso è inammissibile.Questa Corte, a Sezioni unite, ha affermato che, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.) dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (in tal senso Cass., Sez. U - , 15/04/2021, n. 10012; anche Cass., Sez. 5 - , 25/11/2021, n. 36562). Nella specie, la ricorrente si è limitata a produrre la cartolina della prima raccomandata inviata al Cuscianna, attestante la sua temporanea assenza e l'invio della raccomandata informativa in data 29/5/2014, oltre alla dichiarazione di compiuta giacenza per mancato ritiro dell'atto entro il decimo giorno, mentre ha omesso di versare in atti la cartolina attestante l'esito di quest'ultima fase del procedimento notificatorio. Pertanto, essendosi il ricorrente discostato dal principio sopra espresso, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Nulla si dispone in ordine alle spese, non avendo il Cuscianna spiegato difesa. P.Q.M. Dichiara l'inammissibilità del ricorso. --)Roma, 22/12/2021- 15/7/2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] CANCELLMAir: ([OSCURATO:PERSONA]