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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07927/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27763/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio, sito in Ischia, traversa [OSCURATO:PERSONA] n. 27 hanno eletto domicilio; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi 14 è domiciliata; - controricorrente - RGN 27763/2017 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 3494/17, depositata il 12 aprile 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano avanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l'avviso di accertamento con cui era stata rideterminata la classe e la rendita di due immobili di proprietà dei contribuenti, disattendendo la proposta dai medesimi fatta tramite DOCFA.

I ricorrenti contestavano il difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'infondatezza nel merito dello stesso.

La CTP dichiarava il ricorso inammissibile in quanto proposto tardivamente.

I contribuenti impugnavano la sentenza avanti alla Commissione tributaria regionale la quale, ritenuto tempestivo il ricorso, esaminavano nel merito le censure ritenendole infondate.

Avverso tale sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Considerato che Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7, della legge n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in quanto il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto motivato l'atto impositivo in quanto esso recava l'indicazione della rendita e della classe, trattandosi di atto emesso a seguito di DOCFA.

In realtà, secondo i ricorrenti, l'avviso di accertamento conteneva solo l'indicazione dei dati accertati dall'Ufficio e il richiamo alla metodologia comparativa utilizzato, mentre non erano allegati né indicati i dati degli immobili di riferimento, sicché detti elementi erano insufficienti a comprendere le ragioni dell'Ufficio.RGN 27763/2017 Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 1, comma 3 del decreto Ministero delle finanze n. 701 del 1994, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.

Secondo i ricorrenti l'Agenzia avrebbe motivato il proprio operato solo nelle controdeduzioni svolte in primo grado, sicché tale giustificazione doveva ritenersi tardiva.

Inoltre, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui gli immobili indicati a raffronto dai contribuenti, per comprovare la classe e la rendita da essi proposte, attenevano a immobili siti in particelle diverse o la cui simiglianza non era stata provata, sarebbe smentita dalla circostanza che gli immobili di riferimento in realtà si trovavano nella medesima zona censuaria, nello stesso foglio catastale e nella medesima categoria catastale, come dimostrato dalle visure catastali prodotte in giudizio.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. in quanto la CTR, benché abbia riformato la sentenza di prime cure ritenendo che il ricorso proposto dai contribuenti era tempestivo, tuttavia, non aveva riformato il capo di quella decisione recante la condanna dei contribuenti alle spese, nonostante specifica richiesta contenuta nell'atto di appello.

Il primo motivo è infondato.

È opportuno considerare che secondo l'indirizzo interpretativo ormai consolidato di questa Corte in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze RGN 27763/2017 riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., sez. 5, n. 12777 del 23/05/2018, Rv. 648513-01; sez. 6-5, n. 31809 del 07/12/2018, Rv. 652165-01; sez. 5, n. 12278 del 10/05/2021, Rv. 661200 - 01).

Le stesse pronunce di questa Corte richiamate da parte ricorrente hanno affermato che l'obbligo di motivazione è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura fortemente partecipativa dell'atto allorché «gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e risultino, perciò, immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita sia la risultante di una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati: in tal caso, risulta evidente come la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini della legittimità dell'atto, ma della concreta attendibilità del giudizio espresso».

Solo nel caso in cui la rendita proposta con la DOCFA non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente, l'Ufficio dovrà, appunto, specificare tali differenze, «sia per consentire al contribuente di approntare agevolmente le consequenziali difese, che per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate» (Cass., sez. 5, n. 23237 del 31/10/2014, Rv. 633140 - 01).

In applicazione di tali principi si è ritenuto che costituisca tipico elemento di fatto la consistenza e il numero di vani dell'unità urbana, parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita, sicché la loro diversa valutazione impone una motivazione più articolata (sez. 5, n. 12278 del 2021, cit.).

Nella specie parte ricorrente riferisce che con avviso impugnato l'Ufficio ha accertato, per un cespite, la classe 12 e una rendita di euro RGN 27763/2017 3.172,34 (in luogo della classe 9 e rendita euro 2.016,35 proposta dai contribuenti) e per l'altro cespite la classe 3 e rendita di euro 559,84 (in luogo della classe 1 e rendita euro 404,90 proposta dai contribuenti).

Si tratta di differenze che attengono non già ad elementi di fatto, bensì a valutazioni tecniche, sicché deve ritenersi adeguata la motivazione dell'atto impugnato che - secondo quanto sostenuto dai ricorrenti - ha fatto riferimento ai dati accertati dall'Ufficio ed ha richiamato la metodologia comparativa.

Il secondo motivo è infondato quanto al dedotto difetto di motivazione dell'atto, valendo in proposito le considerazioni appena svolte e risultando perciò irrilevante la asserita tardività delle ulteriori allegazioni effettuate dall'Ufficio nelle controdeduzioni svolte nel giudizio di primo grado.

Quanto alla denunciata violazione dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ., la censura è inammissibile.

Giova rilevare che detta disposizione introduce nell'ordinamento un vizio che si sostanzia nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e deve pertanto riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche, come nella specie, nell'omesso esame ovvero nell'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie.

Il predetto vizio sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti idei proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a s RGN 27763/2017 dimostrare i fatti in discussione (ex plurimis Cass. 5643 del 2020; 14161/2019).

Nella specie, i ricorrenti, lungi dal denunciare l'omesso esame da parte della CTR di fatti decisivi, censurano la valutazione di merito operata da quel giudice ed in particolare l'apprezzamento dei documenti prodotti dalle parti.

Infatti, alla affermazione del giudice d'appello in ordine alla correttezza del classamento operato dall'Ufficio in quanto effettuato sulla base delle caratteristiche intrinseche dell'immobile e del raffronto con unità abitative limitrofe aventi la medesima classificazione, laddove invece gli immobili indicati dai contribuenti facevano parte di particelle diverse, i ricorrenti contrappongono una diversa valutazione di tali dati fattuali richiamando le risultanze delle visure catastali dai medesimi prodotte.

In tal modo però essi richiedono a questa Corte una inammissibile rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.

Il terzo motivo è fondato.

Il giudice d'appello, dopo aver dato atto che la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado in quanto tardivo, ha ritenuto che «effettivamente è comprovata dagli appellanti la notifica nei termini».

Tuttavia, ha poi rigettato l'appello nel merito, statuendo unicamente sulle spese del secondo grado, compensandole.

Questa Corte ha affermato che, in presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicché è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito (Cass., sez. 5, n. 23132 del 19/08/2021,Rv. 662070 - 01).

Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese RGN 27763/2017 processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Sez. 3, n. 27056 del 06/10/2021, Rv. 662442 - 01; sez. 3, n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01).

Nella specie, risulta evidente che il giudice di merito non ha fatto corretta applicazione del principio sopra ricordato, dal momento che l'accoglimento del motivo di gravame concernente la tempestività del ricorso di prime cure, travolgendo la pronuncia del primo giudice, imponeva una nuova regolazione delle spese di quel grado di giudizio.

Poiché la CTR si è limitata a disciplinare le spese del giudizio di appello, si impone la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio a quel giudice ai fini di una nuova statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, nonché sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i restanti.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in differente composizione, anche per la determinazione delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27763/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio, sito in Ischia, traversa [OSCURATO:PERSONA] n. 27 hanno eletto domicilio; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi 14 è domiciliata; - controricorrente - RGN 27763/2017 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 3494/17, depositata il 12 aprile 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano avanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l'avviso di accertamento con cui era stata rideterminata la classe e la rendita di due immobili di proprietà dei contribuenti, disattendendo la proposta dai medesimi fatta tramite DOCFA. I ricorrenti contestavano il difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'infondatezza nel merito dello stesso. La CTP dichiarava il ricorso inammissibile in quanto proposto tardivamente. I contribuenti impugnavano la sentenza avanti alla Commissione tributaria regionale la quale, ritenuto tempestivo il ricorso, esaminavano nel merito le censure ritenendole infondate. Avverso tale sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate. Considerato che Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7, della legge n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in quanto il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto motivato l'atto impositivo in quanto esso recava l'indicazione della rendita e della classe, trattandosi di atto emesso a seguito di DOCFA. In realtà, secondo i ricorrenti, l'avviso di accertamento conteneva solo l'indicazione dei dati accertati dall'Ufficio e il richiamo alla metodologia comparativa utilizzato, mentre non erano allegati né indicati i dati degli immobili di riferimento, sicché detti elementi erano insufficienti a comprendere le ragioni dell'Ufficio.RGN 27763/2017 Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 1, comma 3 del decreto Ministero delle finanze n. 701 del 1994, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. Secondo i ricorrenti l'Agenzia avrebbe motivato il proprio operato solo nelle controdeduzioni svolte in primo grado, sicché tale giustificazione doveva ritenersi tardiva. Inoltre, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui gli immobili indicati a raffronto dai contribuenti, per comprovare la classe e la rendita da essi proposte, attenevano a immobili siti in particelle diverse o la cui simiglianza non era stata provata, sarebbe smentita dalla circostanza che gli immobili di riferimento in realtà si trovavano nella medesima zona censuaria, nello stesso foglio catastale e nella medesima categoria catastale, come dimostrato dalle visure catastali prodotte in giudizio. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. in quanto la CTR, benché abbia riformato la sentenza di prime cure ritenendo che il ricorso proposto dai contribuenti era tempestivo, tuttavia, non aveva riformato il capo di quella decisione recante la condanna dei contribuenti alle spese, nonostante specifica richiesta contenuta nell'atto di appello. Il primo motivo è infondato. È opportuno considerare che secondo l'indirizzo interpretativo ormai consolidato di questa Corte in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze RGN 27763/2017 riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., sez. 5, n. 12777 del 23/05/2018, Rv. 648513-01; sez. 6-5, n. 31809 del 07/12/2018, Rv. 652165-01; sez. 5, n. 12278 del 10/05/2021, Rv. 661200 - 01). Le stesse pronunce di questa Corte richiamate da parte ricorrente hanno affermato che l'obbligo di motivazione è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura fortemente partecipativa dell'atto allorché «gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e risultino, perciò, immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita sia la risultante di una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati: in tal caso, risulta evidente come la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini della legittimità dell'atto, ma della concreta attendibilità del giudizio espresso». Solo nel caso in cui la rendita proposta con la DOCFA non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente, l'Ufficio dovrà, appunto, specificare tali differenze, «sia per consentire al contribuente di approntare agevolmente le consequenziali difese, che per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate» (Cass., sez. 5, n. 23237 del 31/10/2014, Rv. 633140 - 01). In applicazione di tali principi si è ritenuto che costituisca tipico elemento di fatto la consistenza e il numero di vani dell'unità urbana, parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita, sicché la loro diversa valutazione impone una motivazione più articolata (sez. 5, n. 12278 del 2021, cit.). Nella specie parte ricorrente riferisce che con avviso impugnato l'Ufficio ha accertato, per un cespite, la classe 12 e una rendita di euro RGN 27763/2017 3.172,34 (in luogo della classe 9 e rendita euro 2.016,35 proposta dai contribuenti) e per l'altro cespite la classe 3 e rendita di euro 559,84 (in luogo della classe 1 e rendita euro 404,90 proposta dai contribuenti). Si tratta di differenze che attengono non già ad elementi di fatto, bensì a valutazioni tecniche, sicché deve ritenersi adeguata la motivazione dell'atto impugnato che - secondo quanto sostenuto dai ricorrenti - ha fatto riferimento ai dati accertati dall'Ufficio ed ha richiamato la metodologia comparativa. Il secondo motivo è infondato quanto al dedotto difetto di motivazione dell'atto, valendo in proposito le considerazioni appena svolte e risultando perciò irrilevante la asserita tardività delle ulteriori allegazioni effettuate dall'Ufficio nelle controdeduzioni svolte nel giudizio di primo grado. Quanto alla denunciata violazione dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ., la censura è inammissibile. Giova rilevare che detta disposizione introduce nell'ordinamento un vizio che si sostanzia nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e deve pertanto riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche, come nella specie, nell'omesso esame ovvero nell'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie. Il predetto vizio sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti idei proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a s RGN 27763/2017 dimostrare i fatti in discussione (ex plurimis Cass. 5643 del 2020; 14161/2019). Nella specie, i ricorrenti, lungi dal denunciare l'omesso esame da parte della CTR di fatti decisivi, censurano la valutazione di merito operata da quel giudice ed in particolare l'apprezzamento dei documenti prodotti dalle parti. Infatti, alla affermazione del giudice d'appello in ordine alla correttezza del classamento operato dall'Ufficio in quanto effettuato sulla base delle caratteristiche intrinseche dell'immobile e del raffronto con unità abitative limitrofe aventi la medesima classificazione, laddove invece gli immobili indicati dai contribuenti facevano parte di particelle diverse, i ricorrenti contrappongono una diversa valutazione di tali dati fattuali richiamando le risultanze delle visure catastali dai medesimi prodotte. In tal modo però essi richiedono a questa Corte una inammissibile rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Il terzo motivo è fondato. Il giudice d'appello, dopo aver dato atto che la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado in quanto tardivo, ha ritenuto che «effettivamente è comprovata dagli appellanti la notifica nei termini». Tuttavia, ha poi rigettato l'appello nel merito, statuendo unicamente sulle spese del secondo grado, compensandole. Questa Corte ha affermato che, in presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicché è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito (Cass., sez. 5, n. 23132 del 19/08/2021,Rv. 662070 - 01). Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese RGN 27763/2017 processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Sez. 3, n. 27056 del 06/10/2021, Rv. 662442 - 01; sez. 3, n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01). Nella specie, risulta evidente che il giudice di merito non ha fatto corretta applicazione del principio sopra ricordato, dal momento che l'accoglimento del motivo di gravame concernente la tempestività del ricorso di prime cure, travolgendo la pronuncia del primo giudice, imponeva una nuova regolazione delle spese di quel grado di giudizio. Poiché la CTR si è limitata a disciplinare le spese del giudizio di appello, si impone la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio a quel giudice ai fini di una nuova statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, nonché sulle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in differente composizione, anche per la determinazione delle spes
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