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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11794/2024

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 Febbraio 1997 Avverso l'ordinanza resa il 22 novembre 2023 dal Tribunale di Verona. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Verona ha parzialmente accolto l'appello proposto nell'interesse dell'odierno ricorrente avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere disposta il 13 ottobre 2023 dal GIP del Tribunale di Verona e per l'effetto ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare in ordine ai reati contestati ai capi D, 0,P, S e T della provvisoria imputazione, confermando tuttavia la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato associativo contestato al capo A dell'imputazione.

Il tribunale ha infatti rilevato che l'art. 303 cod.proc.pen. prevede il più lungo termine di fase per l'efficacia della misura cautelare/ di un annolquando si proceda per i delitti previsti dall'art. 407 comma due lett.

A cod.proc.pen., il quale a sua volta menziona l'articolo 416 cod.pen. nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza. 2.Avverso detto provvedimento propone ricorso il difensore deducendo vizio di motivazione poiché il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la perdita di efficacia della misura della custodia cautelare anche in relazione al all'imputazione associativa contestata al capo A in quanto l'indagato non è mai stato arrestato in flagranza, perché l'arresto avveniva il 17 Marzo 2023, e gli venivano contestati oltre al reato associativo, quali reati fini della associazione, soltanto le ricettazioni e le detenzioni illecite di sostanze stupefacente.

Poiché all'assistito non è stato contestato alcun delitto di rapina aggravata non è corretto fare riferimento al più lungo termine di fase di un anno in relazione al reato associativo, ma si deve fare riferimento esclusivamente al termine di sei mesi dal momento che il reato fine dell'associazione a delinquere contestato all'odierno ricorrente è soltanto quello di ricettazione, che non è contemplato nella lettera M dell'articolo 380 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.La censura è generica poiché si limita a reiterare quanto dedotto con l'atto di appello senza confrontarsi con la specifica motivazione resa al riguardo dal tribunale che ha respinto l'assunto difensivo evidenziando come il tenore letterale della norma stabilisce che il termine di fase di un anno decorre nell'ipotesi in cui sia contestato il reato associativo, quando sussiste l'obbligo dell'arresto in flagranza.

Nel caso in esame l'associazione contestata aveva per oggetto, oltre agli specifici reati fine di cui si è reso responsabile l'odierno ricorrente, anche i delitti di rapina relativamente ai quali l'arresto in flagranza è obbligatorio.

Non residuano pertanto dubbi che anche nei confronti dell'odierno ricorrente, indiziato per il reato associativo, il termine di fase matura in un anno non rilevando il fatto che al ricorrente non sia stato contestato il delitto di rapina, in ragione della evidente alterità del reato associativo e dei reati fine.

Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e non la censura in base a ragioni specifiche, sicché la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità e impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria pe gli adempimenti di cui all'art. 94 cornma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.

Roma 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D ela [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 Febbraio 1997 Avverso l'ordinanza resa il 22 novembre 2023 dal Tribunale di Verona. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Verona ha parzialmente accolto l'appello proposto nell'interesse dell'odierno ricorrente avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere disposta il 13 ottobre 2023 dal GIP del Tribunale di Verona e per l'effetto ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare in ordine ai reati contestati ai capi D, 0,P, S e T della provvisoria imputazione, confermando tuttavia la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato associativo contestato al capo A dell'imputazione. Il tribunale ha infatti rilevato che l'art. 303 cod.proc.pen. prevede il più lungo termine di fase per l'efficacia della misura cautelare/ di un annolquando si proceda per i delitti previsti dall'art. 407 comma due lett. A cod.proc.pen., il quale a sua volta menziona l'articolo 416 cod.pen. nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza. 2.Avverso detto provvedimento propone ricorso il difensore deducendo vizio di motivazione poiché il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la perdita di efficacia della misura della custodia cautelare anche in relazione al all'imputazione associativa contestata al capo A in quanto l'indagato non è mai stato arrestato in flagranza, perché l'arresto avveniva il 17 Marzo 2023, e gli venivano contestati oltre al reato associativo, quali reati fini della associazione, soltanto le ricettazioni e le detenzioni illecite di sostanze stupefacente. Poiché all'assistito non è stato contestato alcun delitto di rapina aggravata non è corretto fare riferimento al più lungo termine di fase di un anno in relazione al reato associativo, ma si deve fare riferimento esclusivamente al termine di sei mesi dal momento che il reato fine dell'associazione a delinquere contestato all'odierno ricorrente è soltanto quello di ricettazione, che non è contemplato nella lettera M dell'articolo 380 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.La censura è generica poiché si limita a reiterare quanto dedotto con l'atto di appello senza confrontarsi con la specifica motivazione resa al riguardo dal tribunale che ha respinto l'assunto difensivo evidenziando come il tenore letterale della norma stabilisce che il termine di fase di un anno decorre nell'ipotesi in cui sia contestato il reato associativo, quando sussiste l'obbligo dell'arresto in flagranza. Nel caso in esame l'associazione contestata aveva per oggetto, oltre agli specifici reati fine di cui si è reso responsabile l'odierno ricorrente, anche i delitti di rapina relativamente ai quali l'arresto in flagranza è obbligatorio. Non residuano pertanto dubbi che anche nei confronti dell'odierno ricorrente, indiziato per il reato associativo, il termine di fase matura in un anno non rilevando il fatto che al ricorrente non sia stato contestato il delitto di rapina, in ragione della evidente alterità del reato associativo e dei reati fine. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e non la censura in base a ragioni specifiche, sicché la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità e impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria pe gli adempimenti di cui all'art. 94 cornma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Roma 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D ela [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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