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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2025

Cassazione n. 04754/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; ricorsi trattati con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 17/06/2024, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 19/05/2023.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta recidiva, che avrebbe potuto essere esclusa o disapplicata.

3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.

3.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla omessa motivazione in ordine alle ragioni per le quali le circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento non sono state ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, ma solo equivalenti.

3.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla omessa motivazione in ordine all’aumento di pena per la continuazione con i reati di cui ai capi B) e C).

4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ha proposto due distinti ricorsi per cassazione.

4.1. Il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi, è comune a quello proposto nell’interesse del Celentano, cui, dunque, integralmente si rinvia.

4.2. Il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 228 cod. pen.

Evidenzia che la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato in relazione alla applicazione della misura di sicurezza, rimasta estranea all’accordo delle parti.

5. In data 28/1/2025 è pervenuta istanza di rinvio da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ragione della omessa notifica dell’avviso per l’odierna udienza.

6. Va preliminarmente disattesa l’istanza di rinvio avanzata dal difensore del Celentano e del Romano, tenuto conto che il presente procedimento è trattato con procedura de plano, senza la partecipazione delle parti, in applicazione dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., parti alle quali, conseguentemente, non era dovuto avviso per l’odierna udienza.

7. I ricorsi sono inammissibili.

7.1. Invero, quanto al profilo della dosimetria della pena, si osserva che le pene applicate agli imputati, peraltro, correttamente determinate, sono state concordate con il Procuratore generale.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l’accolga, verificare la legalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01).

Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sez.

U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715 – 01).

Nel caso di specie, non è ravvisabile l’illegalità delle pene concordate, che rientrano nella forbice edittale prevista per i reati rispettivamente ascritti agli imputati.

Dunque, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ovvero il giudizio di comparazione tra circostanze, nel senso della equivalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. alle contestate circostanze aggravanti o ancora la applicazione della recidiva contestata o, infine, la misura degli aumenti per la continuazione sono tutti elementi che costituiscono parte integrante dell’accordo raggiunto dalle parti, con la conseguenza che gli imputati non possono dolersene, ove la decisione sia confrorme alla richiesta, come nella specie.

7.2. Inammissibile è anche il motivo cui è affidato il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] perché non consentito ed in ogni caso manifestamente infondato.

Sotto il primo profilo, è sufficiente osservare che, in tema di concordato in appello, la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all’applicazione di misure di sicurezza, non riguardando queste ultime il trattamento sanzionatorio, ma un capo autonomo della decisione (Sez. 4, n. 40683 del 03/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287256 – 01).

In ogni caso, la motivazione in relazione all’applicazione della misura di sicurezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia pure espressa in termini sintetici, è congrua ed immune da vizi logici, avendo la Corte territoriale valorizzato la pericolosità sociale dell’imputato, desunta dalla gravità delle condotte poste in essere, diffusamente descritte in entrambe le sentenze di merito, condizione che eslcude il vizio di motivazione dedotto sul punto nel ricorso.

8. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; ricorsi trattati con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 17/06/2024, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 19/05/2023. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta recidiva, che avrebbe potuto essere esclusa o disapplicata. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 3.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla omessa motivazione in ordine alle ragioni per le quali le circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento non sono state ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, ma solo equivalenti. 3.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla omessa motivazione in ordine all’aumento di pena per la continuazione con i reati di cui ai capi B) e C). 4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ha proposto due distinti ricorsi per cassazione. 4.1. Il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi, è comune a quello proposto nell’interesse del Celentano, cui, dunque, integralmente si rinvia. 4.2. Il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 228 cod. pen. Evidenzia che la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato in relazione alla applicazione della misura di sicurezza, rimasta estranea all’accordo delle parti. 5. In data 28/1/2025 è pervenuta istanza di rinvio da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ragione della omessa notifica dell’avviso per l’odierna udienza. 6. Va preliminarmente disattesa l’istanza di rinvio avanzata dal difensore del Celentano e del Romano, tenuto conto che il presente procedimento è trattato con procedura de plano, senza la partecipazione delle parti, in applicazione dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., parti alle quali, conseguentemente, non era dovuto avviso per l’odierna udienza. 7. I ricorsi sono inammissibili. 7.1. Invero, quanto al profilo della dosimetria della pena, si osserva che le pene applicate agli imputati, peraltro, correttamente determinate, sono state concordate con il Procuratore generale. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l’accolga, verificare la legalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01). Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715 – 01). Nel caso di specie, non è ravvisabile l’illegalità delle pene concordate, che rientrano nella forbice edittale prevista per i reati rispettivamente ascritti agli imputati. Dunque, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ovvero il giudizio di comparazione tra circostanze, nel senso della equivalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. alle contestate circostanze aggravanti o ancora la applicazione della recidiva contestata o, infine, la misura degli aumenti per la continuazione sono tutti elementi che costituiscono parte integrante dell’accordo raggiunto dalle parti, con la conseguenza che gli imputati non possono dolersene, ove la decisione sia confrorme alla richiesta, come nella specie. 7.2. Inammissibile è anche il motivo cui è affidato il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] perché non consentito ed in ogni caso manifestamente infondato. Sotto il primo profilo, è sufficiente osservare che, in tema di concordato in appello, la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all’applicazione di misure di sicurezza, non riguardando queste ultime il trattamento sanzionatorio, ma un capo autonomo della decisione (Sez. 4, n. 40683 del 03/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287256 – 01). In ogni caso, la motivazione in relazione all’applicazione della misura di sicurezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia pure espressa in termini sintetici, è congrua ed immune da vizi logici, avendo la Corte territoriale valorizzato la pericolosità sociale dell’imputato, desunta dalla gravità delle condotte poste in essere, diffusamente descritte in entrambe le sentenze di merito, condizione che eslcude il vizio di motivazione dedotto sul punto nel ricorso. 8. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell
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