CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 47915/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 29571_22 Ritenuto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale per il reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. 74 del 2000 è inammissibile perché ripetitivo della stessa censura già devoluta ai giudici dell'impugnazione e da quei giudici disattesa con motivazione giuridicamente corretta. Di fatti, ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, atteso che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato, nella conseguente impossibilità di fare riferimento al luogo di consumazione di cui all'art.8 cod. proc. pen., il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod.proc.pen. (da ultimo Sez. 3, n. 6529 del 12/12/2019, Magnozzi, Rv. 278597 - 01). Sulla scorta di tali principi la corte territoriale ha ritenuto la competenza del Tribunale di Modena in quanto luogo dell'accertamento. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022 Il consiglkì' sore [OSCURATO:PERSONA]