CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2025
Cassazione n. 41113/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, risulta formulato in termini non consentiti, in quanto del tutto generico e teso a una rilettura nel merito delle prove assunte, inammissibile nella presente sede; che, con particolare riguardo della dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali (utilizzabili in ragione della scelta del rito) per il fatto che la stessa non comprendeva e non parlava la lingua italiana, il Collegio condivide la consolidata opinione del Giudice di legittimità secondo la quale la mancata nomina di un interprete non è causa d'inutilizzabilità né di nullità delle dichiarazioni rese da persona alloglotta che non conosca la lingua italiana (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 18280 del 13/02/2020, S., Rv. 279276 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è teso, in termini alquanto generici, a prospettare una inammissibile alternativa valutazione delle emergenze probatorie valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.