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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 02228/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03E436Z) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (03Q44D9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03JWRNE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05YKYJQ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso - vizio motivazionale ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624, 628 cod. pen. (con riferimento alla qualificazione del reato, rapina anziché furto), inosservanza della legge penale in ordine agli artt. 56, 628 cod. pen. (quanto al mancato riconoscimento della fattispecie tentata di rapina), violazione di legge e contraddittorietà della motivazione rispetto agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. (in relazione alla valutazione della prova ed al giudizio di responsabilità penale per i fatti di cui al capo B) dell'imputazione) - sono generici poiché tutti fondati su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 13 e seguenti); letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BaViche Saad; considerato che tali ricorsi sono tardivi, in quanto proposti oltre il termine di legge: tenuto conto che la sentenza della Corte di appello di Firenze è stata pronunciata il 15/03/2022, con deposito della motivazione in data 13/05/2022, nel rispetto del termine assegnato di 60 giorni, la scadenza per la proposizione dell'impugnazione va individuata nel 28/06/2022, in ossequio agli artt. 585, lett. c) e 544, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente tardività dei ricorsi depositati in cancelleria il 20/07/2022; rilevato, pertanto, che tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12/12/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03E436Z) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (03Q44D9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03JWRNE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05YKYJQ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso - vizio motivazionale ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 624, 628 cod. pen. (con riferimento alla qualificazione del reato, rapina anziché furto), inosservanza della legge penale in ordine agli artt. 56, 628 cod. pen. (quanto al mancato riconoscimento della fattispecie tentata di rapina), violazione di legge e contraddittorietà della motivazione rispetto agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. (in relazione alla valutazione della prova ed al giudizio di responsabilità penale per i fatti di cui al capo B) dell'imputazione) - sono generici poiché tutti fondati su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 13 e seguenti); letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BaViche Saad; considerato che tali ricorsi sono tardivi, in quanto proposti oltre il termine di legge: tenuto conto che la sentenza della Corte di appello di Firenze è stata pronunciata il 15/03/2022, con deposito della motivazione in data 13/05/2022, nel rispetto del termine assegnato di 60 giorni, la scadenza per la proposizione dell'impugnazione va individuata nel 28/06/2022, in ossequio agli artt. 585, lett. c) e 544, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente tardività dei ricorsi depositati in cancelleria il 20/07/2022; rilevato, pertanto, che tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023
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