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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33536/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la condanna alla pena di mesi sette di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda a questi inflitta con sentenza del Tribunale di Napoli del 22 giugno 2021 in ordine ai reati di cui all'art. 7, comma 15-bis, C.d.S. e 10, comma 2, di. 14/17.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione per omessa considerazione dell'assenza di prove che conducano all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

3. Il motivo di ricorso è inammissibile, costituendo riproposizione di motivi di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.

La doglianza non è, infatti, sostenuta dal necessario, previo, confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito aderito alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, così come emerge dalla documentazione in atti (acquisizione dei provvedimenti emessi nei confronti dell'imputato e dichiarazioni del testimone di P.G., escusso in dibattimento, circa gli accertamenti svolti sulle violazioni commesse dall'imputato).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 26 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la condanna alla pena di mesi sette di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda a questi inflitta con sentenza del Tribunale di Napoli del 22 giugno 2021 in ordine ai reati di cui all'art. 7, comma 15-bis, C.d.S. e 10, comma 2, di. 14/17. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione per omessa considerazione dell'assenza di prove che conducano all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. 3. Il motivo di ricorso è inammissibile, costituendo riproposizione di motivi di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. La doglianza non è, infatti, sostenuta dal necessario, previo, confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell'appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito aderito alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, così come emerge dalla documentazione in atti (acquisizione dei provvedimenti emessi nei confronti dell'imputato e dichiarazioni del testimone di P.G., escusso in dibattimento, circa gli accertamenti svolti sulle violazioni commesse dall'imputato). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26 giugno
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