CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41880/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 32t n. 18851/21 Rizzo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari, riformava, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 escludendo la recidiva e rideterminando la pena in mesi otto di reclusione ed euro 1200,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di responsabilità e la violazione di legge circa il trattamento sanzionatorio con specifico riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche; che la prima doglianza è generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento alle modalità di custodia della sostanza stupefacente e al rinvenimento di bustine vuote atte al confezionamento di singole dosi; che sia l'entità complessiva del trattamento sanzionatorio, sia i criteri che hanno sostenuto la negata applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d'appello con riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],jdeite [OSCURATO:PERSONA]