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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 29 gennaio 2021

Cassazione n. 00437/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, avente ad oggetto la somma di euro 35.330, emesso in data 29 gennaio 2021, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Tivoli, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4 e art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo le seguenti censure: - violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. in merito alla riconosciuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato.

Si osserva, in particolare, che non vi è prova della presenza del ricorrente nel garage all'interno del quale, a seguito di successiva perquisizione era stata ritrovata la gran parte della sostanza stupefacente, non potendosi ritenere tale il mero possesso delle chiavi del box.

Non vi è, inoltre, la prova che entrambe le tipologie di sostanza rinvenute fossero nella disponibilità del ricorrente essendosi lo stesso dichiarato responsabile solo di una di esse.

Non può essere ritenuta grave indizio di colpevolezza la presenza di manoscritti presso l'abitazione dell'indagato trattandosi di documenti riferibili all'attività commerciale di autonoleggio svolta anche "on line" dallo stesso e non all'attività di spaccio.

Anche riguardo alla pressa ritrovata smontata all'interno del garage, si afferma che non vi sarebbe la prova che fosse nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA].

Non può essere ritenuto poi grave indizio il fatto che il Mema si sia avvalso della facoltà di non rispondere o il quantitativo di stupefacente rinvenuto; - violazione di legge in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. limitatamente alla somma di denaro oggetto di ablazione che, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, non poteva essere sequestrata non essendovi la prova che fosse diretta conseguenza dell'attività di spaccio.

2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

2. Quanto al primo motivo di doglianza, relativo alla dedotta insussistenza del "fumus commissi delicti", il ricorso si limita a riproporre gli stessi motivi su cui già si è pronunciato il Tribunale con motivazione del tutto congrua.

In tema di sequestro preventivo, infatti, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279 - 01).

Deve inoltre aggiungersi che, ai sensi dell'art. 325 cod, proc. pen., contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo il ricorso è ammesso solo per "violazione di legge", per censurare, cioè, "errores in iudicando" o "errores in procedendo" commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata e, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 01).

Ne consegue che il ricorso proposto risulta inammissibile in quanto caratterizzato da considerazioni squisitamente di merito e da rilievi riferibili a presunte carenze della motivazione che, invece, come risulta a pagina 1 del provvedimento impugnato, si presenta logica ed adeguata avendo fornito risposta alle deduzioni difensive sviluppate nella richiesta di riesame, analizzandole sulla base della documentazione acquisita agli atti relativi all'arresto in flagranza del [OSCURATO:PERSONA].

3. Anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.

Si precisa, infatti, nell'ordinanza che il sequestro del denaro è stato disposto ai sensi degli artt. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen., sicchè il provvedimento ablatorio, pur trattandosi di detenzione, è del tutto legittimo.

Il Tribunale, infatti, ha chiarito che, riguardo all'asserita attività commerciale del [OSCURATO:PERSONA], non è stata fornita alcuna prova trattandosi di evenienza meramente ipotetica.

Il denaro, dunque, è stato ritenuto di provenienza ingiustificata, e quindi suscettibile di confisca, in quanto i redditi dichiarati dal ricorrente negli anni 2018 e 2019 erano indicativi di una capacità di spesa contenuta.

I giudici di merito nel disporre il sequestro preventivo hanno correttamente fatto applicazione dei criteri fissati dall'art. 240-bis (art. 12- sexies legge n. 356 del 1992), che prevede, solo in relazione a determinati reati, tra i quali rientra quello per cui si procede, una speciale ipotesi di confisca obbligatoria in costanza di determinate condizioni.

In particolare, con riferimento a tale tipo di confisca, la giurisprudenza di legittimità ha operato una netta distinzione circa i presupposti della misura, precisando come, a differenza della confisca disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen., non è necessario un nesso di pertinenzialità tra il bene ed uno specifico fatto delittuoso, essendo sufficiente che venga dimostrata una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato, ovvero i proventi della sua attività economica lecita, ed il valore economico dei beni da confiscare.

Si è, infatti, reiteratamente affermato che la condanna per uno dei reati indicati dalla norma comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.

Di talché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato" (Sez.

U. n. 920 del 17/12/3003, Montella, Rv. 226490; Sez. 3, n. 38429 del 09/07/2008, Sforza, Rv. 241273; Sez. 1, n. 8404 del 15/01/2009, Bellocco, Rv. 242863).

In tale ipotesi, pertanto, la misura ablatoria, quanto meno per il denaro, può trovare fondamento nel disposto di cui all'art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), e il giudice ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività (Sez. 6, n. 11497, del 21/10/2013, Musaku, Rv. 260879; Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013, Gambacorta, Rv. 258546).

Nel caso di specie, il suddetto obbligo motivazionale è stato in concreto adempiuto dal giudice del merito che ha disposto la confisca indicando la riferibilità di quanto confiscato alla condotta contestata e valutando la sproporzione tra i valori patrimoniali sequestrati e il reddito dell'imputato.

Trattasi di motivazione niente affatto apparente, ma del tutto logica e puntuale cui consegue la manifesta infondatezza del vizio motivazionale denunciato.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 09 novembre 2021 Il con estensore [OSCURATO:PERSONA] nc-'.''

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, avente ad oggetto la somma di euro 35.330, emesso in data 29 gennaio 2021, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Tivoli, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4 e art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo le seguenti censure: - violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. in merito alla riconosciuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Si osserva, in particolare, che non vi è prova della presenza del ricorrente nel garage all'interno del quale, a seguito di successiva perquisizione era stata ritrovata la gran parte della sostanza stupefacente, non potendosi ritenere tale il mero possesso delle chiavi del box. Non vi è, inoltre, la prova che entrambe le tipologie di sostanza rinvenute fossero nella disponibilità del ricorrente essendosi lo stesso dichiarato responsabile solo di una di esse. Non può essere ritenuta grave indizio di colpevolezza la presenza di manoscritti presso l'abitazione dell'indagato trattandosi di documenti riferibili all'attività commerciale di autonoleggio svolta anche "on line" dallo stesso e non all'attività di spaccio. Anche riguardo alla pressa ritrovata smontata all'interno del garage, si afferma che non vi sarebbe la prova che fosse nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]. Non può essere ritenuto poi grave indizio il fatto che il Mema si sia avvalso della facoltà di non rispondere o il quantitativo di stupefacente rinvenuto; - violazione di legge in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. limitatamente alla somma di denaro oggetto di ablazione che, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, non poteva essere sequestrata non essendovi la prova che fosse diretta conseguenza dell'attività di spaccio. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 2. Quanto al primo motivo di doglianza, relativo alla dedotta insussistenza del "fumus commissi delicti", il ricorso si limita a riproporre gli stessi motivi su cui già si è pronunciato il Tribunale con motivazione del tutto congrua. In tema di sequestro preventivo, infatti, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279 - 01). Deve inoltre aggiungersi che, ai sensi dell'art. 325 cod, proc. pen., contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo il ricorso è ammesso solo per "violazione di legge", per censurare, cioè, "errores in iudicando" o "errores in procedendo" commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata e, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 01). Ne consegue che il ricorso proposto risulta inammissibile in quanto caratterizzato da considerazioni squisitamente di merito e da rilievi riferibili a presunte carenze della motivazione che, invece, come risulta a pagina 1 del provvedimento impugnato, si presenta logica ed adeguata avendo fornito risposta alle deduzioni difensive sviluppate nella richiesta di riesame, analizzandole sulla base della documentazione acquisita agli atti relativi all'arresto in flagranza del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Si precisa, infatti, nell'ordinanza che il sequestro del denaro è stato disposto ai sensi degli artt. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen., sicchè il provvedimento ablatorio, pur trattandosi di detenzione, è del tutto legittimo. Il Tribunale, infatti, ha chiarito che, riguardo all'asserita attività commerciale del [OSCURATO:PERSONA], non è stata fornita alcuna prova trattandosi di evenienza meramente ipotetica. Il denaro, dunque, è stato ritenuto di provenienza ingiustificata, e quindi suscettibile di confisca, in quanto i redditi dichiarati dal ricorrente negli anni 2018 e 2019 erano indicativi di una capacità di spesa contenuta. I giudici di merito nel disporre il sequestro preventivo hanno correttamente fatto applicazione dei criteri fissati dall'art. 240-bis (art. 12- sexies legge n. 356 del 1992), che prevede, solo in relazione a determinati reati, tra i quali rientra quello per cui si procede, una speciale ipotesi di confisca obbligatoria in costanza di determinate condizioni. In particolare, con riferimento a tale tipo di confisca, la giurisprudenza di legittimità ha operato una netta distinzione circa i presupposti della misura, precisando come, a differenza della confisca disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen., non è necessario un nesso di pertinenzialità tra il bene ed uno specifico fatto delittuoso, essendo sufficiente che venga dimostrata una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato, ovvero i proventi della sua attività economica lecita, ed il valore economico dei beni da confiscare. Si è, infatti, reiteratamente affermato che la condanna per uno dei reati indicati dalla norma comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato" (Sez. U. n. 920 del 17/12/3003, Montella, Rv. 226490; Sez. 3, n. 38429 del 09/07/2008, Sforza, Rv. 241273; Sez. 1, n. 8404 del 15/01/2009, Bellocco, Rv. 242863). In tale ipotesi, pertanto, la misura ablatoria, quanto meno per il denaro, può trovare fondamento nel disposto di cui all'art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), e il giudice ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività (Sez. 6, n. 11497, del 21/10/2013, Musaku, Rv. 260879; Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013, Gambacorta, Rv. 258546). Nel caso di specie, il suddetto obbligo motivazionale è stato in concreto adempiuto dal giudice del merito che ha disposto la confisca indicando la riferibilità di quanto confiscato alla condotta contestata e valutando la sproporzione tra i valori patrimoniali sequestrati e il reddito dell'imputato. Trattasi di motivazione niente affatto apparente, ma del tutto logica e puntuale cui consegue la manifesta infondatezza del vizio motivazionale denunciato. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 09 novembre 2021 Il con estensore [OSCURATO:PERSONA] nc-'.''
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