CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 07523/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MUGUREANU Costei ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la decisione del Tribunale di Savona che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto tentato presso esercizio commerciale e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'atte- nuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa. 2.Lannenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio. 3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto ripropositivo di censure già considerate dalla Corte di Appello e disattese dalla Corte di Appello con motivazione non illogica o contraddittoria e pertanto inidonea ad ulteriore sindacato in questa sede. La pena base invero è stata determinata alla stregua di criteri medio minimi edittali e il giudice di appello ha evidenziato le ragioni per cui la stessa non potesse essere ulteriormente ridotta in ragione dei plurimi precedenti specifici anche recenti. Va riaffermato il principio, ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che nel caso in cui la pena venga fissata in termini di gran lunga più prossimi al minimo edittale, piuttosto che a valori medi, il mero richiamo a criteri di "adeguatezza" o di "congruità" , ovvero il riferimento ai "criteri di cui all'art.133 cod.pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare la adeguatezza della pena all'entità del fatto; in- vero l'obbligo della motivazione in ordine alla congruità della pena inflitta tanto più si attenua quanto maggiormente la pena in concreto irrogata si avvicina al minimo edittale (così sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], rv. 276288). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'osser- vanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. mod. concernenti il termine di presentazione della querela t da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il Consigliere estens