CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 05783/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso n. 4791/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Tedoldi , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4936/2022 della Corte d’Appello di Roma , depositata il15- 7- 2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 26 - 2 - 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; OGGETTO: risoluzione di contratti e risarcimento dei danni RG.4791/2023 P.U.26-2-2026 udito il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto p rocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiesto che il ricorso sia rigettato con le conseguenze di legge; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 24-5-2007 [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di seguito [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione diuna serie contratti ( un contratto avente a oggetto la cessione del dossier e dell’ AIC - [OSCURATO:PERSONA] in Commercio- inerenti l’Amoxicillina+ Clavulanico, un contratto di produzione inerente l’Amoxicillina+ Clavulanico, contratti inerent i il Ceftriaxon e, la Cef t azidim a , l’Amoxicillina e le Benzilpenicilline) conclusi con la società convenuta per l’inadempimento della stessa e che, per l’effetto,la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni. La società [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto della domanda e in via riconvenzionale, con esclusivo riferimento alcontratto del 20 - 7 - 2004 relativo alla cessione del dossier e dell’AIC inerente l’Amoxicillina+Clavulanico, ne ha chiesto la dichiarazione di risoluzione e la condanna dell’attrice alla restituzione della somma di Euro 40.000,00 versata al momento della sottoscrizione d el contratto medesimo. Il Tribunale di Romacon sentenza n. 24587/2012 ha dichiara to la risoluzione del contratto stipulato il 20-7-2004 e ha condannato l’attrice al pagamento di Euro 40.000,00 a titolo di restituzioni, rigettando ledomande attoree . [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello, che con sentenza n. 2171/2015 la Corte d’appello di Roma ha accolto, dichiarando risolti tutti i contratti indicati da [OSCURATO:SOCIETA]. per inadempimento d ella società [OSCURATO:PERSONA] e condannando la medesima al pagamento dell’importo complessivodi e uro 3.345.881,09 a titolo di risarcimento del danno,con gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo. La sentenza ha determinato il danno in euro 1.539.520,00 (prezzo non pagato pari a e uro 1.400.000,00 rivalutato) con riguardo al contratto di cessione del dossier e dell’AIC di Amoxicillina+Clavulanico, in euro 1.035.934,88 (lucro cessante per perdita di profitto relativo alla produzione del farmaco) con riguardo al contratto di produzione Amoxicilla+Clavulanico, in e uro 693.694,38 (mancato guadagno per mancataproduzione dei minimi garantiti per un triennio) in relazione al contratto di produzione e vendita di Ceftriaxone e Ceftazimina e in euro 76.772,83 (prezzo rivalutato dei pezzi prodotti e non ritirati) in relazione al contratto relativo alleBenzilpenicilline. La società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, che è statodeciso con sentenza n.2125/2017 depositata il 27-1- 2017, con la quale accogliendo il terzo motivo e parzialmente il sesto motivo, rigettando gli altri, è stata parzialmente cassa ta la sentenza impugnata,con rinvio a l giudice del gravame . Entrambi i motivi sono stati accolt i sotto il profilo dell ’errata applicazione dell’art. 1453 cod. civ., per essere stato riconosciuto il danno in misura pari al prezzo pattuito, senza tenere in considerazione il riacquisto dellaproprietà dei beni venduti.E’ seguita anche l’ ordinanza n. 30212/2019 , con la quale è stata dichiarat a inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 2125/2017 proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.[OSCURATO:SOCIETA]. ha riassunto la causa, che è stata decisa dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 4936/2022 depositata il 15- 7-2022. La sentenza ha rigettato la tesi di [OSCURATO:PERSONA] s. r.l . secondo cui la sentenza n. 2125/2017 della Suprema Corte ave va cassato integralmente la sentenza della Corte d’appello e di conseguenza, avendoBiopharma s.r.l. riassunto il giudizio limitatamente a due delle domande proposte, per le altre domande il giudizio doveva essere ritenuto estinto. Ha dichiarato che la cognizione era limitata al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento alle obbligazioni del contratto di compravendita dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio di Amoxicillina+Clavulanico e del contratto di fornitura delle Benzilpenicilline. Con riguardo al primo contratto, poiché la stessa [OSCURATO:PERSONA] già dal primo grado aveva stimato il valore dell’AIC non più acquistata in euro 150.000,00, supportando tale stima anche con una perizia di parte, ha dichiarato che da tale importo doveva essere detrattoil prezzo che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe conseguito in caso di adempimento; quindi, dal prezzo pattuito di euro 1.400.000,00 ha sottratto la somma ricevuta a titolo di acconto e l’importo di euro 150.000,00,pari al valore dell’AIC non trasferita , e ha determinato il danno in euro 1.210.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione secondo il criterio e la decorrenza già determinati dalla sentenza parzialmente cassata. Con riguardo al secondo contratto, ritenuta l’inammissibilità della produzione documentale eseguita in sede di rinvio,ha dichiarato che poteva ritenersi priva di apprezzabile valore commerciale la produzione,non ritirata e rimasta nella disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA], e che la voce di danno poteva essere liquidata in misura pari al prezzo non corrisposto per il prodotto commissionato -euro 1,00 per ogni astuccio-e perciò euro 44.385,00 per 44.385 confezioni non ritirate, oltre ainteressi e rivalutazione. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 26-2-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ.il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 112, 336, 392, 393 e 307 cod. proc. civ., commessa nel rigetta re la sua tesi in ordine all’estinzione del giudizio con riguardo alle domande di risarcimento del danno non oggetto di riassunzione in sede di rinvio. La ricorrente evidenzia come la sentenza n. 2125/2017 della Suprema Corte abbia cassato la sentenza n. 2171/2015della Corte d’appello di Romasenza alcuna specificazione, né alcuna limitazione, con riguardo all’unico capo di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di Euro 3.345.881,09; aggiunge che il principio di diritto enunciato era riferibile a tutti i contratti posti a base delle domande risarcitorie e perciò investiva l’intero capo b) di condanna al risarcimento dei danni di cui alla sentenza n. 2171/2015, per cui il giudice del rinvio doveva rideterminare il danno risarcibile e non era pensabile che fosse sopravvissuta una indistinta parte della pronuncia cassata, mediante illegittima scomposizione del decisum in microcapi che sarebbero stati lasciati indenni dalla cassazione. Ulteriormente sostiene che il criterio risarcitorio non può che riguardare tutti i rapporti contrattuali, e non solo alcuni, stanti i principi sulla formazione del giudicato interno e il contenuto della sentenza che ha disposto la cassazione; con la conseguenza che la controparte non avrebbe potuto limitare la domanda in sede di riassunzione a due sole delle plurime domande già proposte, senza determinare l’estinzione parziale del processo con riguardo alle domande non riproposte. 1.1. Il motivo è infondato , perché si basa su una lettura della sentenza n.2125/2017 della Cassazione che ha disposto il rinvio priva diriscontro nel contenuto della sentenza medesima e nelle disposizioni processuali. La sentenza n. 2125/2017 della Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso per falsa applicazione dell’art. 1453 cod. civ. con riguardo al «danno derivante dall’inadempimento della ricorrente e che ha portato alla risoluzione contratto di cessione del dossier, in misura del tutto corrispondente al prezzo non pagato»(pag. 18), in quanto il danno era stato determinato trascurando « del tutto l’effetto della risoluzione che consente al creditore inadempiente, proprio in ragione del venir meno della causa delle reciproche attribuzioni, di rientrare nella piena titolarità del bene che era oggetto del contratto di cessione» (pag.18). Di seguito la sentenza ha richiamato i principi secondo i quali il danno va commisurato all’incremento patrimoniale nettoche sarebbe stato conseguito mediante l’esecuzione del contratto , giungendo alla conclusione che sussisteva la violazione di legge «quanto ai criteri che devono presiedere alla liquidazione del danno, giacché dando seguito alla soluzione cui erapervenuto il giudice di merito, e sebbene l’effetto della risoluzione abbia determinato il riacquisto e la disponibilità giuridica in capo alla venditrice del dossier oggetto di causa (con la conseguenza di poterne nuovamente disporre), il contraente adempiente non è stato posto in una posizione di sostanziale indifferenza rispetto all’ipotesi di adempimento della prestazione (alla quale mira per equivalente il risarcimento del danno), ma in una condizione di maggior favore, venendo quindi a locupletare dall’altrui inadempimento, ritrovandosi pertanto sia con la prestazione che sarebbe stata adempiuta ove il contratto avesse ricevuto puntuale esecuzione, che con il bene che era oggetto di cessione, e del quale aveva perso la titolarità ove il contratto fosse stato adempiuto» (da pag.20). Quindi la sentenza ha ribadito che il danno deve «essere valutato al netto di quanto conseguito per effetto dell’inefficacia scaturente dall’effetto risolutorio, anche in punto di prestazioni eseguite in favore della controparte. La sentenza deve pertanto essere cassata in accoglimento del motivo di esame, dovendo i giudici di merito in sede di rinvio provvedere all’accertamento del danno conformemente ai principi esposti» (pag.21). La sentenza ha altresì accolto il sesto motivo di ricorso «concernente l’ordinativo delle benzilpenicilline» (pag. 30) «nella parte in cui, analogamente a quanto già visto in occasione della disamina del terzo motivo di ricorso, la decisione gravata non tiene conto dell’effetto risolutorio della pronuncia, riconoscendo il danno in maniera pari al prezzo pattuito, senza tenere in debita considerazione il riacquisto della proprietà dei beni venduti. Anche a tal riguardo la sentenza deve essere cassata dovendo il giudice del rinvio attenersi, nella determinazione del danno al criterio secondo cui lo stesso deve corrispondere al pregiudizio subito dalla parte adempiente al netto di quanto conseguito in conseguenza dell’effetto ripristinatorio scaturente dalla pronuncia di risoluzione» (pag.31). Con questo contenuto, la sentenza che ha disposto il rinvio è chiara e inequivocabile nel delimitare il perimetro dell’accoglimento del ricorso-e della conseguente cognizione rimessa a l giudice del rinvio - in ordine alla statuizione relativa alla determinazione del danno conseguito «alla risoluzione del contratto di cessione del dossier, in misura del tutto corrispondente al prezzo non pagato» (accoglimento del terzo motivo) e alla statuizione relativa all’«ordinativo delle benzilpenicilline»(accoglimento del sesto motivo); ciò perché tali danni dovevano essere determinati «al netto di quanto conseguito in conseguenza dell’effetto ripristinatorio scaturente dalla pronuncia di risoluzione».S i è trattato perciò dei danni che la sentenza impugnata aveva determinato:a) in e uro 1.539.520,00, pari al prezzo di cessione rivalutato con riguardo al contratto di cessione del dossier e dell’AIC relativa ad Amoxicillina+Clavulanico – e che effettivamente era stato unico oggetto del terzo motivo di ricorso, come risulta dalla diretta verifica del contenuto del ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA], eseguita in ragione della natura processuale della censura-;b) in e uro 76.772,83 per il contratto relativo alle Benzilpenicilline - a sua volta unico oggetto del sesto motivo del ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA]-. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, nessuna statuizione di segno diverso è ricavabile dal dispositivo della sentenza n.2125/2017 per il fatto di avere disposto la cassazione della sentenza impugnata senza specificazioni, perché il dispositivo ha esplicitamente accolto il terzo e il sesto motivo «come precisato in motivazione» e,di conseguenza e necessariamente,ha cassato la sentenza in riferimento ai motivi accolti. La questione dell’incidenza degli effetti ripristinatori sulla determinazione del danno era stata espressamente esaminata e decisa con riguardo al contratto di cessione del dossier e dell’AIC relativa ad Amoxicillina+Clavulanico -terzo motivo- e con riguardo al contratto relativo alle Benzilpenicilline - sesto motivo - e comunque riguardava esclusivamente i contratti per i quali la dichiarazione di risoluzione potesse avere in concreto effetti ri pristinatori incidenti sull’entità del danno. Infatti la ricorrente, seppure sostenga che il principio di diritto riguardasse la determinazione del danno relativo a tutti icontratti, non considera che la sentenza della Corte d’appello di Roma impugnata, con riguardo al contratto di produzione di Amoxicillina+Clavulanico, aveva determinato il danno in e uro 1.035.934,88 riferito al lucro cessante per perdita di profitto relativo alla produzione del farmacoe con riguardo al contratto di produzione e vendita di Ceftriaxone e Ceftazimina aveva determinato il dannoin euro 693.694,38 riferito al mancato guadagno per mancata produzione dei minimi garantiti per un triennio. Quindi, si trattava di danni sulla cui determinazione non ave vano incidenza gli effetti restitutori della pronuncia di risoluzione, in quanto relativi aimancati guadagn i riferit i alla produzione che, secondo le previsioni contrattuali, [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto eseguireper [OSCURATO:PERSONA]. Neppure rileva in sé il dato che, nel dispositivo della sentenza della Corte d’appello di Roma, la condanna al risarcimento del danno fosse stata pronunciata in unico capo per l’importo complessivo di Euro 3.345.881,09. L a sommatoria eseguita nel dispositivo non escludeva che nella parte motiva della sentenza i danni riferiti ai diversi contratti fossero stati oggetto di distinte domande, di separata disamina e di distinta pronuncia, in ragione dei diversi profili di pregiudizio individuati e di conseguenza determinati con riguardo all’inadempimento aidiversi contratti;la sommatoria eseguita in dispositivo neppure escludeva che la cassazionedella sentenza fosse stata limitat a alle statuizioni r iferite ai danni riconosciutiin violazione del principio secondo il quale il danno deve corrispondere al pregiudizio al netto di quanto conseguito dalla parte adempiente in conseguenza dell’effetto restitutorio della risoluzione. In altri termini, la mera circostanza che nel dispositivo della sentenza cassata i danni determinati con riguardo ai diversi contratti siano stati sommati nell’importo complessivo non esclude che i capi della pronunciache avevano quantificato i danni, in relazione ai diversi contratti, rispettivamente in e uro 1.539.520,00, 1 . 035.934,88, 693.694,38 e 76.772,83fossero distinti e autonomi, così da escludere anchei presupposti per ritenere l'effetto espansivo interno derivante dalla cassazione parziale della sentenza ex art. 336 co. 1 cod. proc. civ.Basti ricordare che il principio pos to dall’art. 336 cod. proc. civ., secondo il quale la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della sentenzadipendenti dalla parte riformata o cassata, trova applicazione rispetto ai capi non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati a quelli impugnati (Cass. Sez. 1,25-9-2018 n. 22776 ; Cass. Sez. 6 - L , 8 - 2 - 2011 n. 3129 ; Cass. Sez. 2,28-11- 1992 n. 12785) ; nella fattispecie tale collegamento non sussiste, in quanto ogni voce di danno aveva la sua autonomia e tale autonomia manteneva anche a fronte della sommatoria di tutte le voci nel dispositivo della sentenza. In conclusione, poiché i capi di condanna relativi agli importi di euro 1.035.934,88 ed euro 693.694,38 - danni per mancati guadagni - erano passati in giudicato a seguito della sentenza n. 2125/2017 di questa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proseguito il giudizio chiedendo al giudice di rinvio la decisione esclusivamente sulle domande di risarcimento dei danni la cui decisione è stata oggetto della pronuncia di cassazione. In ragione dell’infondatezza del motivo di ricorso per le ragioni esposte, non si pone in concreto questione del rapporto con ilgiudicato formatosi a seguitodella pronuncia di Cass. Sez. 3, 2 - 8 - 2023 n. 23581, che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Milano in sede di opposizione all’esecuzione, in giudizio avente a oggetto l’esistenza del titolo esecutivo di cui alla medesima sentenza n. 2171/2015 dellaCorte d’appello di Roma. 2.Con il secondo motivo, proposto ex artt. 360 co. 1 n. 3 e 4 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 112, 115 e 132 n. 4 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1223, 1227, 1325, 1343, 1421, 1453 e 2697 cod. civ., in primo luogo la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia quantificato il danno conseguente alla risoluzione del contratto, in via di mera adesione alla tesi della controparte, detraendo dalprezzo di vendita il preteso valore residuo dell’AIC, risultante da una perizia stragiudiziale prodotta unicamente per dimostrare la macroscopica sproporzione tra il prezzo contrattuale e il valore dei dossier farmaceutici compravenduti; sostiene che, sussistendo una simile sproporzione tra prezzo -euro 1.400.000,00- e valore -euro 150.000,00-della cosa venduta, mancherebbe la causa in concreto del contratto e ne andrebbe perciò rilevata la nullità; lamenta che sia stato omesso qualsiasi accertamento sul danno effettivamente subito, tenendo conto del pregiudizio che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza, mediante il reimpiego dei dossier e dell’AIC recuperata, erroneamente facendo riferimento all’istituto della compensatio lucri cum damno, che non riguardava la fattispecie. Di seguito la ricorrente lamenta che il danno riferito all’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita dell’ AIC – Autorizzazione all’Immissione in Commercio dell’Amoxicillina+Clavulanico sia stato fatto coincidere, senza svolgimento di attività istruttoria, con il prezzo di vendita, confondendo l’azione di adempimento con quella di risoluzione, non considerando quanto stabilito dalla sentenza che aveva disposto il rinvio in ordine al fattoche doveva essere escluso il risarcimento del pregiudizio che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza; ulteriormente lamenta che il danno risarcibile sia stato equiparato al corrispettivo contrattualmente dovuto, da cui è statodetratto solo il presunto valore della cosa, ricavato dalla perizia di parte che aveva valore solo di allegazione dif e nsiv a . Aggiunge che la sentenza ha totalmente travisato la natura della cosa venduta, perché a seguito della risoluzione [OSCURATO:SOCIETA] ha recuperato le AIC, nuovamentecedibili a terzi per i prodotti farmaceutici, e anche il diritto di concedere in licenza i dossier e la fornitura dei farmaci; aggiunge che la sentenza impugnata ha scisso l’unico contratto di vendita dei dossier e di produzione dei farmaci, sommando errore a errore, in quanto la fornitura dei prodotti e il sovraprezzo ad astuccio,disciplinato dagli artt. 3 e 4 del contratto 20-7-2004, era no una modalità di pagamento del prezzo di Euro 1.400.000,00, in modo da raggiungere il complessivo ammontare di Euro 500.000,00 previsto quale ultima tranche dei pagamenti. Sostiene che la violazione dei principi di diritto risulti anche dal richiamo all’istituto della compensatio lucri cum damno, in quanto si trattava di istituto che non aveva nulla a che fare con la fattispecie e, infine , rileva come la motivazione sia anche apodittica, con la conseguente nullità per violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. 2.1.Il motivo non può essere accolto. In primo luogo, il motivo è inammissibile nella parte in cui è volto a sostenere che il contenuto dei contratti intercorsi tra le parti fosse diverso da quello ritenuto dalla sentenza impugnata, con riguardo al pagamento dell’importo di Euro 500.000,00 quale ultima tranche del prezzo. In via assorbente rispetto a ogni ulteriore rilievo, si tratta di deduzioni volte a ottenere un diverso accertamento in fatto sul contenuto dei contratti, che avrebbero perciò dovuto essere proposte già nell’impugnazione avverso la sentenza n. 2171/2015 della Corte d’appello di Roma, che aveva distinto le quattro diverse voci di danno in termini tali da imporre alla ricorrente di dedurre anche che, in forza delle previsioni contrattuali, levoci di danno si sovrapponeva no . Inoltre, si esclude che la sentenza impugnata sia incorsa nella violazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione nel disporre il rinvio o nella violazione delle altre disposizioni evocate,in primo luogo perché la correttezza della parametrazione del danno al prezzo è stata affermata dalla stessa sentenza della Cassazione n. 2125/2017che ha disposto il rinvio, laddove ha d ichiarato (pag.18) che «il giudice di appello ha infatti riconosciuto il danno derivante dall’inadempimento della ricorrente che ha portato alla risoluzione del contratto di cessione del dossier, in misura del tutto corrispondente al prezzo non pagato, affermazione questa di per sé non irragionevole»; di seguito (pag.18) la sentenza ha evidenziato l’errore consistito nell’avere «trascurato del tutto l’effetto della risoluzione che consente al creditore adempiente, proprio in ragione del venir meno della causa delle reciproche attribuzioni, di rientrare nella piena titolarità del bene che era oggetto del contratto di cessione»; dopo avere esposto (pag.19) i principi generali sul risarcimento del danno anche richiamando il principio secondo il quale deve essere escluso il pregiudizio che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza,ha dichiarato (pag.20) che sussisteva «la dedotta violazione di legge» «quanto ai criteri che devono presiedere alla liquidazione del danno, in quanto dando seguito alla soluzione alla quale è pervenuto il giudice di merito, e sebbene l’effetto della risoluzione abbia determinato il riacquisto e la disponibilità giuridica in capo alla venditrice del dossier oggetto di causa (con la conseguente possibilità di poterne nuovamente disporre), il contraente adempiente non è stato posto in una posizione di sostanziale indifferenza rispetto all’ipotesi di adempimento della prestazione (alla quale mira per equivalente il risarcimento del danno), ma in una condizione di maggior favore». Quindi la sentenza impugnata, nel fare riferimento al prezzo pattuito di euro 1.400.000,00 per la cessione,si è uniformata a quanto dedotto dalla sentenza che ha disposto il rinvio, non solo in ordine al fatto che il criterio del prezzo non era in sé irragionevole, ma era anche necessario, in quanto unico criterio dal quale prendere le mosse per porre il contraente adempiente in una posizione di sostanziale indifferenza rispetto all’ipotesi di adempimento; non è stato dedotto alcun elemento indicante l’esistenza di pregiudizi determinati dalla negligenza del creditore, la cui mancata disamina avrebbe potuto essere dedotta in questa sede solo attraverso proposizione di motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., per cui le deduzioni della ricorrente sul puntosono inammissibili. N e consegue che esattamente la sentenza impugnata, al fine di escludere la posizione di maggior favore della parte non inadempiente, ha sottratto dall’importo del prezzo (che il venditore avrebbe ricevuto se il compratore non fosse stato inadempiente) il valore del bene rimasto nella disponibilità del venditore; la circostanza che, nell’eseguire questa operazione, la Corte d’appello abbia erroneamenterichiamato il principio della compensatio lucri cum damno non incide sulla legittimità della pronuncia, che si è risolta nella piana applicazione dei principi enunciati dalla Cassazione che ha disposto il rinvio. Inoltre, ilfatto che la Corte d’appello abbia determinato il valore del bene rientrato nella disponibilità della parte non inadempiente sulla base di un criterio non condivisodalla società ricorrente, quantificando il valore in importo pari a circa un decimo del prezzo pattuito , non comportaalcun vizio nella sentenza impugnata. Non si pone questione di vizio di motivazione, in quanto la motivazione è concreta, logica e pienamente rispettosa del minimo costituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità (Cass. Sez. Un., 7 - 4 - 2014 n. 8053;Cass. Sez. 3, 12 - 10 - 2017 n. 23940 ; Cass. Sez. 1 , 3 - 3 - 2022 n. 7090, per tutte):la Corte d’appello ha spiegato la ragione per la quale ha determinato il valore del bene in Euro 150.000,00, in quanto era quello il valore attribuito al bene dalla stessa debitrice, la quale aveva anche prodotto perizia di parte che individuava quel valore.Q uindi, la sentenza ha esposto il concetto secondo il quale il criterio utilizzato era in sé corrispondente alle allegazioni della società debitricee perciò ad essa favorevole. La circostanza chein questa sede la ricorrente critichi quella scelta non vale a fare emergere un qualche errore nella pronuncia, spettando al giudice di merito l’interpretazione delle deduzioni delle parti e perciò anche l’apprezzamento in ordine all’esistenza di una ammissione.Né la deduzione della ricorrente su lla differenza tra il prezzo pattuito e il valore del bene è utile a ritenere una nullità del contratto per mancanza di causa, essendo questione che si pone esclusivamente sul piano della convenienza economica del contratto. 3.Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 e 4 cod. proc. civ. degli artt. 345 e 384 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1223, 1226, 1453 e 2697 cod. civ. e lamenta che la sentenza impugnata non abbia accertato il danno in conformità dei principi enunciati dalla sentenza che ha disposto il rinvio; ciò in quanto, pur dopo avere escluso le produzioni documentali attestanti la distruzione e lo smaltimento dei farmaci in quanto tardivamente eseguite, le ha surrettiziamente utilizzate, quantificando il danno secondo equità, in misura esattamente pari al prezzo dei farmaci prodotti e non ritirati, in quanto privi di valore e destinati allo smaltimento; quindi, sostiene che la Corte territoriale abbia fatto ricorso al criterio dell’equità in modo surrettizio e in mancanza di prove ritualmente e tempestivamente prodotte dalla danneggiata. 3.1.Il motivo è infondato. In primo luogo, la sentenza non è incorsa nella violazione del principio enunciato dalla sentenza che ha disposto il rinvio. Come già evidenziato,la sentenza n. 2125/2017 della Cassazione , con riguardo all’ordinativo delle Benzilpenicilline,ha accolto il sesto motivo di ricorso in quanto «la decisione gravata non tiene conto dell’effetto risolutorio della pronuncia, riconoscendo il danno in maniera pari al prezzo pattuito, senza tenere in debita considerazione il riacquisto della proprietà dei beni venduti» (pag.31) ; ha disposto il rinvio affinch é il danno fosse determinato applicando il criterio «secondo cui lo stesso deve corrispondere al pregiudizio subito dalla parte adempiente al netto di quanto conseguito in conseguenza dell’effetto ripristinatorio scaturente dalla pronuncia di risoluzione». A fronte di questi principi, la Corte d’appello nella sentenza impugnata ha considerato che, anche con riguardo all’ordinativo delle Benzilpenicilline, la perdita subita era riferita alla mancata corresponsione del prezzo convenuto per le confezioni non ritirate e che da tale prezzo doveva essere detratto il valore della produzione rimasta nella disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA]. Di seguito la sentenza hadato atto che i documenti prodotti solo in sede di rinvio erano inammissibili, perché i documenti erano stati redatti l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha dichiarato di fare ricorso a nozione di comune esperienza, in relazione alla presumibile infungibilità della merce in oggetto, in quanto prodotta per una ben determinata società secondo le specifiche del relativo dossier tecnico del quale la stessa era titolare e comunque anche in considerazione delle peculiarità che connotavano i farmaci in termini di composizione, principio attivo, ecc…Sulla base di tali considerazioni, e in mancanza di allegazioni di segno diverso, ha concluso che era effettivamente priva di apprezzabile valore commerciale la produzione non ritirata e rimasta nella disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA] e che perciò la voce di danno poteva essere determinata in misura pari al prezzo non corrisposto per il prodotto commissionato e non ritirato. Per l’effetto, sulla base del prezzo concordato di Euro 1,00 a confezione e del fatto che non erano stati ritirati 44.385 confezioni, ha determinato il danno in euro 44.385,00. Con questo contenuto, la pronuncia è rispettosa dei principi enunciati dalla Cassazione, in ordine alla necessità di fare riferimento al prezzo di vendita con lo scomputo del valore della merce rimasto nella disponibilità della parte adempiente al fine di porre questa parte in una posizione di sostanziale indifferenza rispetto all’ipotesi di adempimento. La pronuncia non è incorsa in alcuna delle violazioni prospettate dalla ricorrente, in primo luogo perché la necessità di valutare il valore dei beni rimasti nella disponibilità della produttrice venditrice non presuppone in sé che quei beni necessariamente avessero un reale valore economico che prescindesse dalla destinazione alla società che ne aveva disposto la produzione. Inoltre, non vi è neppure nell’ordinamento processuale alcuna disposizione o principio secondo il quale i fatti che avrebbero potuto essere provati da documenti la cui produzione sia inammissibile non possano essere acquisiti in altro modo in causa. La sentenza impugnata, recependo l’allegazione della creditrice in ordine al fatto che la produzione non ritirata dalla debitrice era priva di valore commerciale, ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto provata l’assenza di valore, esercitando l’apprezzamento delle risultanze istruttorie riservato al giudice di merito ed estraneo al sindacato di legittimità. 4.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 18.000,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 c