CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 34518/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26841-2017 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto R.G.N. 26841/2017 Cron. Rep. Ud. 21/09/2023 PU elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 585/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/05/2017 R.G.N. 1765/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. FATTO: Con sentenza del 12.5.17, la corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 2013 del tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato inammissibile l’azione di accertamento negativo del debito contributivo di cui al verbale ispettivo in atti.In particolare, benché la domanda fosse stata proposta come opposizione al verbale di accertamento, il tribunale aveva acquisito in corso di causa cartelle esattoriali relative al medesimo verbale sicché l’azione era stata riqualificata comeopposizione a cartella, ritenuta tuttavia tardiva e quindi inammissibile in quanto tale; la corte ha ritenuto irrilevante che i ricorsi amministrativi fossero stati proposti prima dell’iscrizione a ruolo, essendo l’iscrizione a ruolo comunque precedente l’azione giudiziale; la corte ha poi rilevato che la regolarità della notifica della cartella non era contestata dalla parte, che aveva solo sollevato eccezioni di mancata produzione della cartellaed essendo stato prodotto solo l’avviso di ricevimento. Avverso tale sentenza ricorre la società per cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’INPS con controricorso, accompagnato da memoria. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. DIRITTO: Il primo motivo di ricorso deduce ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. violazione dell’articolo 210 c.p.c. per violazione del diritto di difesa, per avere la corte territoriale trascurato che, a seguito della reiterazione dell’ordine di esibizione, era stato prodotto solo avviso di ricevimento e non anche la cartella. Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 2697c.c. e 210 c.p.c., per avere la corte territoriale attribuito rilevanza agli estratti di ruolo e all’avviso di ricevimento, laddove non era stata prodotta la cartella di riferimento. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’articolo 437 c.p.c., per avere trascurato che l’iscrizione a ruolo era stata fatta nonostante la proposizione dei ricorsi amministrativi. Con il quarto motivo si deduce la medesima circostanza alla base della violazione dell’articolo 24 comma 4 del decreto legislativo 46 del 1999. Con il quinto motivo si deduce violazione dell’articolo 47 comma 3 della legge 88 del 1999, per avere la corte territoriale ritenuto la tardività dei ricorsi amministrativi sebbene il termine fosse ordinatorio. Il ricorso, che solleva due distinti profili (uno relativo alla prova della notifica della cartella, l’altro relativo alla possibilità di eseguire il credito in pendenza di opposizione al verbale ispettivo su cui quello si fonda), va rigettato, essendo infondati entrambi i profili. Quanto al primo aspetto, sollevato dai primi due motivi di ricorso(che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione), va evidenziato che la cartella risulta esser stata notificata: a tal fine basta la produzione dell’avviso di ricevimento, pacificamente riferibile alla cartella in questione, come precisato da Cass.Ord. Sez. 5, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018 (Rv. 652126 – 01), secondo la quale, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. Alla luce di tale principio, la mancata considerazione delle conseguenze dell’inottemperanza all’ordine di esibizione dato dal giudice in sede istruttoria non assume carattere decisivo, essendo comunque provato il perfezionamento del procedimento notificatorio della cartella. Ne consegue che il contribuente avrebbe dovuto far opposizione alla cartella nei termini, ciò che non è avvenuto, come accertato dalla corte territoriale. Quanto al secondo profilo, sollevato dagli altri motivi di ricorso (anch’essi da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione), va evidenziato che nel caso di specie il ruolo era già formato (e la cartella notificata) prima della proposizione dell’azione in giudizio avverso il verbale ispettivo, sicché non trova applicazione l’articolo 24 invocato dalla parte. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso a