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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39487/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato di lesioni. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni e nota spese; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 24 ottobre 2016, il Tribunale di Taranto dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole sia del reato di atti persecutori di cui al processo iscritto al n. 7606/14 R.G.

Dib., sia dei reati di cui al processo, cui il primo era riunito, iscritto al n. 10125/13 R.G.

Dib., cioè del reato di atti persecutori rubricato al capo "A", del reato di lesioni personali dolose rubricato al capo "B", del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice rubricato al capo "C".

Concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, il Tribunale condannava l'imputato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, e al risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile.

2. Con sentenza del 18 aprile 2018, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di atti persecutori e rideterminava in complessivi mesi sette di reclusione la pena per i residui reati di lesioni personali dolose, di cui al capo "B", e di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui al capo "C".

3. Con sentenza del 25 marzo 2019, n. 18287/19, la Sezione Quinta penale della Corte Suprema di cassazione, in accoglimento di impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], annullava la citata sentenza di appello datata 18 aprile 2018, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Lecce.

4. Con sentenza del 13 ottobre 2021, la Corte di appello di Lecce, in esito al giudizio di rinvio, in riforma della menzionata sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Taranto il 24 ottobre 2016, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, perché l'azione penale non poteva essere esercitata in quanto l'imputato era stato già precedentemente giudicato per lo stesso fatto.

5. Avverso la predetta sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 13 ottobre 2021, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto articolato in due motivi nei quali per un verso lamenta, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'omessa declaratoria dell'estinzione per prescrizione del reato di lesioni dolose, che si era avverata il 20 novembre 2019, trattandosi di reato contestato come commesso il 20 maggio 2012; per altro verso denuncia, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine a tale reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, qualora sussista una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, la formula di proscioglimento nel merito può essere adottata unicamente laddove dagli atti del procedimento risulti, in maniera immediata, l'innocenza dell'imputato, dovendo, invece, in caso contrario, propendersi per la statuizione dichiarativa della estinzione del reato (Sez. 5, Sentenza n. 39220 del 16/07/2008, Pasculli, Rv. 242191 - 01).

È stato chiarito, inoltre, che, in caso di annullamento della sentenza di appello per intervenuta prescrizione del reato con rinvio ai soli effetti civili, il giudice civile del rinvio provvede all'accertamento dell'illecito in base alle regole processuali e probatorie e ai criteri di giudizio propri del giudizio civile, potendo valutare il materiale probatorio raccolto nel processo penale in conformità ai canoni del giudizio civile (Sez. 2, Sentenza n. 17358 del 22/03/2023, Capitani, Rv. 284530 - 01).

1.2. Con riguardo al caso concreto ora in esame, deve notarsi che il reato residuo, cioè il reato di lesioni personali dolose di cui al capo "B", è prescritto, avuto riguardo al tempo trascorso dalla sua commissione (artt. 157 e 160 cod. pen.).

La prescrizione si era già avverata prima dell'emissione della sentenza emessa in esito al giudizio di rinvio, qui esaminata, perché il reato in argomento è stato contestato come commesso il 20 maggio 2012, il lasso temporale di sette anni e sei mesi per la prescrizione si è concluso il 20 novembre 2019 e la sentenza che ha definito il giudizio di rinvio è stata emessa il 13 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Lecce che, quindi, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per tale ragione.

D'altra parte, non si ravvisa alcuna delle condizioni previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per una pronuncia assolutoria, avuto riguardo agli elementi emergenti dalle sentenze di merito.

2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di lesioni personali dolose di cui al capo "B" perché esso è estinto per prescrizione, e con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello quanto alle statuizioni civili relative a tale reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni personali dolose di cui al capo B) perché estinto per prescrizione e con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello quanto alle statuizioni civili

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato di lesioni. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni e nota spese; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 24 ottobre 2016, il Tribunale di Taranto dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole sia del reato di atti persecutori di cui al processo iscritto al n. 7606/14 R.G. Dib., sia dei reati di cui al processo, cui il primo era riunito, iscritto al n. 10125/13 R.G. Dib., cioè del reato di atti persecutori rubricato al capo "A", del reato di lesioni personali dolose rubricato al capo "B", del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice rubricato al capo "C". Concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, il Tribunale condannava l'imputato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, e al risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile. 2. Con sentenza del 18 aprile 2018, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di atti persecutori e rideterminava in complessivi mesi sette di reclusione la pena per i residui reati di lesioni personali dolose, di cui al capo "B", e di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui al capo "C". 3. Con sentenza del 25 marzo 2019, n. 18287/19, la Sezione Quinta penale della Corte Suprema di cassazione, in accoglimento di impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], annullava la citata sentenza di appello datata 18 aprile 2018, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Lecce. 4. Con sentenza del 13 ottobre 2021, la Corte di appello di Lecce, in esito al giudizio di rinvio, in riforma della menzionata sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Taranto il 24 ottobre 2016, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, perché l'azione penale non poteva essere esercitata in quanto l'imputato era stato già precedentemente giudicato per lo stesso fatto. 5. Avverso la predetta sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 13 ottobre 2021, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto articolato in due motivi nei quali per un verso lamenta, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'omessa declaratoria dell'estinzione per prescrizione del reato di lesioni dolose, che si era avverata il 20 novembre 2019, trattandosi di reato contestato come commesso il 20 maggio 2012; per altro verso denuncia, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine a tale reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, qualora sussista una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, la formula di proscioglimento nel merito può essere adottata unicamente laddove dagli atti del procedimento risulti, in maniera immediata, l'innocenza dell'imputato, dovendo, invece, in caso contrario, propendersi per la statuizione dichiarativa della estinzione del reato (Sez. 5, Sentenza n. 39220 del 16/07/2008, Pasculli, Rv. 242191 - 01). È stato chiarito, inoltre, che, in caso di annullamento della sentenza di appello per intervenuta prescrizione del reato con rinvio ai soli effetti civili, il giudice civile del rinvio provvede all'accertamento dell'illecito in base alle regole processuali e probatorie e ai criteri di giudizio propri del giudizio civile, potendo valutare il materiale probatorio raccolto nel processo penale in conformità ai canoni del giudizio civile (Sez. 2, Sentenza n. 17358 del 22/03/2023, Capitani, Rv. 284530 - 01). 1.2. Con riguardo al caso concreto ora in esame, deve notarsi che il reato residuo, cioè il reato di lesioni personali dolose di cui al capo "B", è prescritto, avuto riguardo al tempo trascorso dalla sua commissione (artt. 157 e 160 cod. pen.). La prescrizione si era già avverata prima dell'emissione della sentenza emessa in esito al giudizio di rinvio, qui esaminata, perché il reato in argomento è stato contestato come commesso il 20 maggio 2012, il lasso temporale di sette anni e sei mesi per la prescrizione si è concluso il 20 novembre 2019 e la sentenza che ha definito il giudizio di rinvio è stata emessa il 13 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Lecce che, quindi, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per tale ragione. D'altra parte, non si ravvisa alcuna delle condizioni previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per una pronuncia assolutoria, avuto riguardo agli elementi emergenti dalle sentenze di merito. 2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di lesioni personali dolose di cui al capo "B" perché esso è estinto per prescrizione, e con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello quanto alle statuizioni civili relative a tale reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni personali dolose di cui al capo B) perché estinto per prescrizione e con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello quanto alle statuizioni civili
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