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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 2023

Cassazione n. 38539/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 25 luglio 2023 la Corte di appello di Lecce ha confermato la precedente decisione del giorno 24 marzo 2021 con cui il G.I.P. del Tribunale di Lecce aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], esclusa la contestata recidiva, alla pena di anni 2 di reclusione ed C 5.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto di attribuire la titolarità dello stupefacente sequestrato in capo al prevenuto pur essendo stato questo rinvenuto in un terreno di sua proprietà ma con accesso libero a chiunque.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente inammissibile atteso il fatto che la Corte territoriale ha argomentato, in maniera certamente non illogica, circa il proprio insindacabile convincimento relativo all'attribuibilità dello stupefacente al [OSCURATO:PERSONA] dando rilievo alla circostanza di fatto che prevenuto era stato visto armeggiare nelle immediate vicinanze del luogo ove lo stupefacente era occultato, ed al fatto che le dichiarazioni del prevenuto relative alla circostanza che lo stupefacente fosse stato artatamente lasciato in quel luogo proprio per far ricadere la responsabilità su di esso non è stata in nessun modo sostenuta da alcun riscontro probatorio; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 25 luglio 2023 la Corte di appello di Lecce ha confermato la precedente decisione del giorno 24 marzo 2021 con cui il G.I.P. del Tribunale di Lecce aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], esclusa la contestata recidiva, alla pena di anni 2 di reclusione ed C 5.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto di attribuire la titolarità dello stupefacente sequestrato in capo al prevenuto pur essendo stato questo rinvenuto in un terreno di sua proprietà ma con accesso libero a chiunque. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente inammissibile atteso il fatto che la Corte territoriale ha argomentato, in maniera certamente non illogica, circa il proprio insindacabile convincimento relativo all'attribuibilità dello stupefacente al [OSCURATO:PERSONA] dando rilievo alla circostanza di fatto che prevenuto era stato visto armeggiare nelle immediate vicinanze del luogo ove lo stupefacente era occultato, ed al fatto che le dichiarazioni del prevenuto relative alla circostanza che lo stupefacente fosse stato artatamente lasciato in quel luogo proprio per far ricadere la responsabilità su di esso non è stata in nessun modo sostenuta da alcun riscontro probatorio; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 202
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