Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2001
ECLI:EU:T:2001:45
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62000TO0036_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] causa T-36/00,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], residenti a Dundee ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentati dal sig. S. Crosby, solicitor,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg. U. Wölker e X. Lewis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 gennaio 2000 che nega ai ricorrenti l'accesso a taluni verbali del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione),
composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, M. Vilaras, N.J. Forwood, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Visti gli artt. 65, lett. b), 66, n. 1, e 67, n. 3, terzo comma, del regolamento di procedura del Tribunale;
considerando che, con lettera 30 novembre 1998, i ricorrenti, sulla base della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 8 febbraio 1994, 94/90/CECA, CE, Euratom, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 46, pag. 58), hanno chiesto a quest'ultima l'accesso a taluni verbali del comitato consultivo per l'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: il «comitato IVA»);
considerando che tali verbali vertono su eventuali previe consultazioni del comitato IVA da parte del [OSCURATO:PERSONA] prima della promulgazione in tale Stato membro, nel 1994 e 1997, di testi normativi che si avvalgono della facoltà contemplata dall'art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1);
considerando che, con lettera 20 gennaio 2000, il segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] ha informato i ricorrenti della propria decisione di negare loro l'accesso a tali verbali in quanto la loro divulgazione violerebbe la tutela della riservatezza richiesta dalla persona giuridica che ha fornito l'informazione, nonché la tutela dell'interesse dell'istituzione relativo al segreto delle sue delibere;
considerando che, nelle circostanze del caso di specie, è necessario completare l'istruzione della presente causa e ottenere una versione completa dei verbali del comitato IVA ai quali la [OSCURATO:PERSONA] ha negato l'accesso;
considerando che, conformemente all'art. 67, n. 3, terzo comma, del regolamento di procedura, i documenti che la [OSCURATO:PERSONA] deve produrre non saranno comunicati ai ricorrenti,
[OSCURATO:PERSONA]
per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1) [OSCURATO:PERSONA] produrrà dinanzi al Tribunale, entro due settimane a partire dalla notifica della presente ordinanza, i verbali del comitato consultivo della tassa sul valore aggiunto cui è stato negato l'accesso ai ricorrenti.
2) Notifica della presente ordinanza sarà effettuata alle parti.
3) Le spese sono riservate.