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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08400/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dallo stesso presentata nell'ambito del procedimento penale iscritto ai nn. 190/2024 S.I.G.E. e 533/2024 R.G.P.

L'inammissibilità era stata dichiarata sul rilievo che il richiedente non avesse prodotto una dichiarazione sostitutiva conforme ai requisiti previsti dall'art.46, comma 1, lett. o), d.P.R. 28/12/2000, n. 445, essendosi limitato ad una generica assunzione di responsabilità per quanto dichiarato, con riferimento alle conseguenze derivanti da false dichiarazioni, in seno all'istanza.

L'impugnazione, proposta ai sensi dell'art. 99 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.115, è stata respinta, sostenendosi che la domanda originaria fosse priva di un'autocertificazione idonea.

Il giudice dell'opposizione ha ribadito che l'istante non avesse allegato all'istanza una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato ai sensi dell'art.46, comma 1, lett. o), d.P.R. 28/12/2000, n. 445, e che non potesse ritenersi sanante l'inserimento, nel corpo dell'istanza, di un impegno altrettanto generico circa la veridicità delle informazioni rese.

2. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, affidandolo ai seguenti motivi. 2.1 Con la prima censura, contesta l'erronea interpretazione dell'art. 79 d.P.R. 115/2002 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto necessaria la presentazione di una dichiarazione sostitutiva in allegato.

Il ricorrente sottolinea che la norma prevede che l'istanza contenga la dichiarazione, cosicché è del tutto legittimo che essa sia materialmente inserita nel corpo della domanda di patrocinio.

Tale lettura, osserva, è perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la dichiarazione sostitutiva può essere contenuta nell'istanza stessa, senza necessità di separata allegazione.

La decisione impugnata, pertanto, avrebbe imposto un requisito non previsto dalla legge, non coerente con il significato del verbo "contenere", che deve essere inteso come sinonimo di "includere o racchiudere". 2.2 Con la seconda censura, il ricorrente deduce l'erroneità - oltre che la mera apparenza - della motivazione nella parte in cui il giudice ha considerato generica la dichiarazione sostitutiva.

Egli osserva che la motivazione impugnata non spiega affatto in cosa sarebbe consistita la ritenuta genericità, soprattutto a fronte di .una dichiarazione che indicava puntualmente la residenza, la composizione del nucleo familiare, l'assenza di beni, la specificazione del reddito percepito, l'indicazione della soglia legale e l'affermazione della ricorrenza dei presupposti per la concessione del beneficio.Richiama inoltre la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, è sufficiente che la dichiarazione contenga l'espressa assunzione di responsabilità circa la veridicità dei dati reddituali; non è necessario uno specifico richiamo alle sanzioni previste dall'art. 76 d.P.R. 445/2000, trattandosi di requisito richiesto soltanto per i moduli predisposti dalla pubblica amministrazione.

Nel caso concreto, sottolinea il ricorrente, egli aveva persino dichiarato di essere "consapevole delle responsabilità penali cui posso incorrere in caso di dichiarazioni mendaci", affermazione che - anche secondo la richiamata giurisprudenza - è più che sufficiente a integrare l'assunzione di responsabilità richiesta dalla legge.

Da ciò deriverebbe l'inconsistenza dell'assunto per cui l'autocertificazione sarebbe priva dei requisiti di legge, rilevando anzi la contraddittorietà e la fittizietà della motivazione impugnata

3. Il Procuratore generale deposita requisitoria scritta, concludendo come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. La decisione impugnata non si è conformata ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di patrocinio a spese dello Stato, finendo per attribuire valore decisivo a profili meramente formali, non richiesti dal dato normativo e dall'orientamento ormai consolidato di questa Corte.

Il primo profilo riguarda la pretesa necessità che la dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale sia contenuta in un atto allegato all'istanza.

Il presupposto non trova alcun fondamento né nella lettera dell'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 115/2002 né nell'elaborazione giurisprudenziale.

Questa Corte ha infatti chiarito che l'istanza "può contenere" la dichiarazione reddituale anche nel suo stesse) corpo, senza alcun obbligo di allegazione separata, giacché il sistema è improntato alla semplicità delle forme e non tollera aggravamenti non previsti dal legislatore.

In altri termini, «ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito complessivo valutabile ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non deve essere oggetto di separata allegazione, potendo essere contenuta nell'istanza stessa, per la quale non è richiesta una formale assunzione di responsabilità da parte del dichiarante» (Sez. 4, n. 22110 del 14/03/2023, Rv. 284643 - 01).

La decisione impugnata, ritenendo carente la dichiarazione perché non redatta come documento autonomo, si è dunque posta in evidente contrasto con l'orientamento di questa Corte e ha introdotto un requisito non previsto dalla legge.

1.2. Parimenti fondato è il motivo che censura la ritenuta "genericità" della dichiarazione sostitutiva.Questa Sezione ha g'à condivisibilmente affermato che in un sistema improntato alla semplicità delle forme, già l'esplicito richiamo all'art. 79, comporta assunzione di responsabilità (Sez. 4, n. 22110 del 14/03/2023, cit.).

Inoltre è stata ritenuta irrilevante la circostanza che la dichiarazione sostitutiva non contenga alcun richiamo alle sanzioni previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci (Sez. 4 n. 5790 del 4/12/2019 dep. 2020, Gentile, n. m.).

Invero, l'espressa dicitura relativa all'assunzione di responsabilità per il rilascio delle dichiarazioni mendaci e per la formazione e l'uso di atti falsi è prevista dall'art. 48 d.P.R. n. 445 del 2000 esclusivamente in tema di predisposizione dei moduli dinanzi alla pubblica amministrazione ed è disposizione non richiamata dall'art. 79 TUSG. (cfr. Sez. 4 n. 37546 del 9/6/2021, Benedetto, n. m.).

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere, a pena di inammissibilità, gli elementi fissati dall'art. 79 del TU n. 115 del 2002, che fa riferimento: a) al numero di procedimento per il quale si chiede l'ammissione; b) alle generalità del richiedente e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali, i cui redditi si cumulano ai fini della determinazione della soglia di reddito dell'istante nei termini indicati dall'art. 92; c). alla dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito richieste per l'ammissione; d) all'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia delinito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente; e) alla sottoscrizione dell'interessato e, limitatamente al cittadino di Stati non ap,partenenti all'Unione europea, la certificazione dell'autorità consolare, tesa a comprovare la veridicità di quanto dichiarato; f) all'allegazione dei documenti, solo in caso di specifica richiesta, a loro volta autocertificati, a riscontro di quanto dichiarato.

Quanto al requisito sub c), ovvero alla dichiarazione della propria situazione reddituale «attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76», è lo stesso art. 79 a fare riferimento testuale al fatto che la dichiarazione sia resa «ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

Pertanto, se, come avvenuto nel caso che ci occupa, il richiedente propone istanza ai sensi dell'art. 79 TUSG, di fatto richianna la normativa in materia di autocertificazroni.

E assume la responsabilità relativa all'autocertificazione, sanzionata ex art. 95 TUSG (cfr. la richiamata Sez. 4 n. 5790 del 4/12/2019 dep. 2020, Gentile, n. m.).

Nel caso di specie, la motivazione impugnata si è limitata ad affermare la genericità dell'assunzione di responsabilità senza spiegare in cosa essa consisterebbe, pur a fronte di una dichiarazione che indicava analiticamente: residenza, situazione familiare, assenza di beni, reddito percepito nell'anno di imposta rilevante, importo connplessivo dello stesso e la relazione con la soglia prevista dagli artt.76 e 92 del T.U.S.G. 4 v-9 Peraltro, l'istante aveva anche dichiarato di essere "consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci", formula più che idonea a integrare la richiesta assunzione di responsabilità.

In tal senso, questa Corte ha pure affermato che, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, è sufficiente che la dichiarazione contenga l'esplicita assunzione di responsabilità rispetto ai dati reddituali, non essendo necessario un richiamo testuale alle sanzioni previste dall'art. 76 d.P.R. 445/2000, prescritto solo per i moduli predisposti dalla pubblica amministrazione (Sez. 4, n. 37546 del 9/06/2021, non mass., a pag. 3, par.2).

2. L'ordinanza impugnata va conseguentemente annullata con rinvio al giudice di merito, il quale dovrà procedere a un nuovo esame dell'istanza, uniformandosi ai principi sopra richiamati P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Così è deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dallo stesso presentata nell'ambito del procedimento penale iscritto ai nn. 190/2024 S.I.G.E. e 533/2024 R.G.P. L'inammissibilità era stata dichiarata sul rilievo che il richiedente non avesse prodotto una dichiarazione sostitutiva conforme ai requisiti previsti dall'art.46, comma 1, lett. o), d.P.R. 28/12/2000, n. 445, essendosi limitato ad una generica assunzione di responsabilità per quanto dichiarato, con riferimento alle conseguenze derivanti da false dichiarazioni, in seno all'istanza. L'impugnazione, proposta ai sensi dell'art. 99 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.115, è stata respinta, sostenendosi che la domanda originaria fosse priva di un'autocertificazione idonea. Il giudice dell'opposizione ha ribadito che l'istante non avesse allegato all'istanza una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato ai sensi dell'art.46, comma 1, lett. o), d.P.R. 28/12/2000, n. 445, e che non potesse ritenersi sanante l'inserimento, nel corpo dell'istanza, di un impegno altrettanto generico circa la veridicità delle informazioni rese. 2. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, affidandolo ai seguenti motivi. 2.1 Con la prima censura, contesta l'erronea interpretazione dell'art. 79 d.P.R. 115/2002 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto necessaria la presentazione di una dichiarazione sostitutiva in allegato. Il ricorrente sottolinea che la norma prevede che l'istanza contenga la dichiarazione, cosicché è del tutto legittimo che essa sia materialmente inserita nel corpo della domanda di patrocinio. Tale lettura, osserva, è perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la dichiarazione sostitutiva può essere contenuta nell'istanza stessa, senza necessità di separata allegazione. La decisione impugnata, pertanto, avrebbe imposto un requisito non previsto dalla legge, non coerente con il significato del verbo "contenere", che deve essere inteso come sinonimo di "includere o racchiudere". 2.2 Con la seconda censura, il ricorrente deduce l'erroneità - oltre che la mera apparenza - della motivazione nella parte in cui il giudice ha considerato generica la dichiarazione sostitutiva. Egli osserva che la motivazione impugnata non spiega affatto in cosa sarebbe consistita la ritenuta genericità, soprattutto a fronte di .una dichiarazione che indicava puntualmente la residenza, la composizione del nucleo familiare, l'assenza di beni, la specificazione del reddito percepito, l'indicazione della soglia legale e l'affermazione della ricorrenza dei presupposti per la concessione del beneficio.Richiama inoltre la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, è sufficiente che la dichiarazione contenga l'espressa assunzione di responsabilità circa la veridicità dei dati reddituali; non è necessario uno specifico richiamo alle sanzioni previste dall'art. 76 d.P.R. 445/2000, trattandosi di requisito richiesto soltanto per i moduli predisposti dalla pubblica amministrazione. Nel caso concreto, sottolinea il ricorrente, egli aveva persino dichiarato di essere "consapevole delle responsabilità penali cui posso incorrere in caso di dichiarazioni mendaci", affermazione che - anche secondo la richiamata giurisprudenza - è più che sufficiente a integrare l'assunzione di responsabilità richiesta dalla legge. Da ciò deriverebbe l'inconsistenza dell'assunto per cui l'autocertificazione sarebbe priva dei requisiti di legge, rilevando anzi la contraddittorietà e la fittizietà della motivazione impugnata 3. Il Procuratore generale deposita requisitoria scritta, concludendo come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La decisione impugnata non si è conformata ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di patrocinio a spese dello Stato, finendo per attribuire valore decisivo a profili meramente formali, non richiesti dal dato normativo e dall'orientamento ormai consolidato di questa Corte. Il primo profilo riguarda la pretesa necessità che la dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale sia contenuta in un atto allegato all'istanza. Il presupposto non trova alcun fondamento né nella lettera dell'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 115/2002 né nell'elaborazione giurisprudenziale. Questa Corte ha infatti chiarito che l'istanza "può contenere" la dichiarazione reddituale anche nel suo stesse) corpo, senza alcun obbligo di allegazione separata, giacché il sistema è improntato alla semplicità delle forme e non tollera aggravamenti non previsti dal legislatore. In altri termini, «ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito complessivo valutabile ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non deve essere oggetto di separata allegazione, potendo essere contenuta nell'istanza stessa, per la quale non è richiesta una formale assunzione di responsabilità da parte del dichiarante» (Sez. 4, n. 22110 del 14/03/2023, Rv. 284643 - 01). La decisione impugnata, ritenendo carente la dichiarazione perché non redatta come documento autonomo, si è dunque posta in evidente contrasto con l'orientamento di questa Corte e ha introdotto un requisito non previsto dalla legge. 1.2. Parimenti fondato è il motivo che censura la ritenuta "genericità" della dichiarazione sostitutiva.Questa Sezione ha g'à condivisibilmente affermato che in un sistema improntato alla semplicità delle forme, già l'esplicito richiamo all'art. 79, comporta assunzione di responsabilità (Sez. 4, n. 22110 del 14/03/2023, cit.). Inoltre è stata ritenuta irrilevante la circostanza che la dichiarazione sostitutiva non contenga alcun richiamo alle sanzioni previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci (Sez. 4 n. 5790 del 4/12/2019 dep. 2020, Gentile, n. m.). Invero, l'espressa dicitura relativa all'assunzione di responsabilità per il rilascio delle dichiarazioni mendaci e per la formazione e l'uso di atti falsi è prevista dall'art. 48 d.P.R. n. 445 del 2000 esclusivamente in tema di predisposizione dei moduli dinanzi alla pubblica amministrazione ed è disposizione non richiamata dall'art. 79 TUSG. (cfr. Sez. 4 n. 37546 del 9/6/2021, Benedetto, n. m.). La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere, a pena di inammissibilità, gli elementi fissati dall'art. 79 del TU n. 115 del 2002, che fa riferimento: a) al numero di procedimento per il quale si chiede l'ammissione; b) alle generalità del richiedente e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali, i cui redditi si cumulano ai fini della determinazione della soglia di reddito dell'istante nei termini indicati dall'art. 92; c). alla dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito richieste per l'ammissione; d) all'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia delinito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente; e) alla sottoscrizione dell'interessato e, limitatamente al cittadino di Stati non ap,partenenti all'Unione europea, la certificazione dell'autorità consolare, tesa a comprovare la veridicità di quanto dichiarato; f) all'allegazione dei documenti, solo in caso di specifica richiesta, a loro volta autocertificati, a riscontro di quanto dichiarato. Quanto al requisito sub c), ovvero alla dichiarazione della propria situazione reddituale «attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76», è lo stesso art. 79 a fare riferimento testuale al fatto che la dichiarazione sia resa «ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445». Pertanto, se, come avvenuto nel caso che ci occupa, il richiedente propone istanza ai sensi dell'art. 79 TUSG, di fatto richianna la normativa in materia di autocertificazroni. E assume la responsabilità relativa all'autocertificazione, sanzionata ex art. 95 TUSG (cfr. la richiamata Sez. 4 n. 5790 del 4/12/2019 dep. 2020, Gentile, n. m.). Nel caso di specie, la motivazione impugnata si è limitata ad affermare la genericità dell'assunzione di responsabilità senza spiegare in cosa essa consisterebbe, pur a fronte di una dichiarazione che indicava analiticamente: residenza, situazione familiare, assenza di beni, reddito percepito nell'anno di imposta rilevante, importo connplessivo dello stesso e la relazione con la soglia prevista dagli artt.76 e 92 del T.U.S.G. 4 v-9 Peraltro, l'istante aveva anche dichiarato di essere "consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci", formula più che idonea a integrare la richiesta assunzione di responsabilità. In tal senso, questa Corte ha pure affermato che, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, è sufficiente che la dichiarazione contenga l'esplicita assunzione di responsabilità rispetto ai dati reddituali, non essendo necessario un richiamo testuale alle sanzioni previste dall'art. 76 d.P.R. 445/2000, prescritto solo per i moduli predisposti dalla pubblica amministrazione (Sez. 4, n. 37546 del 9/06/2021, non mass., a pag. 3, par.2). 2. L'ordinanza impugnata va conseguentemente annullata con rinvio al giudice di merito, il quale dovrà procedere a un nuovo esame dell'istanza, uniformandosi ai principi sopra richiamati P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così è deciso,
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