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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26209/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2024 per avere, in considerazione della rinuncia ai motivi di appello, ridotto la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato allo stesso ascritto.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che, con unico motivo, ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Giova, invero, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 6 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2024 per avere, in considerazione della rinuncia ai motivi di appello, ridotto la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato allo stesso ascritto. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che, con unico motivo, ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Giova, invero, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 6 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 26209/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris