CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 29892/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.7600/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA intimati avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma sezione XI civile R.G. 52729/2020depositata il 2 8 - 1 - 2022, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18- 10-2023 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma che ha dichiarato inammissibile la sua opposizione ex art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali richiesti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]: patrocinio a spese dello Stato R.G.7600/2022 C.C. 18-10-2023 [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per avere ritenutoil ricorso tardivo perché proposto oltre il termine ditrenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia sono rimastiintimati . [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il primo motivo di ricorso deduce vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell'art. 136 cod. p roc . c iv . , lamentando che il Tribunale abbia ritenuto che la comunicazione del decreto di liquidazione al Pubblico Ministero risultasse provata dall’annotazione dell'estratto storico del fascicolo recante la dicitura "al visto P.M.", senza che fosse dimostrata la ricezione della comunicazione e senza che fossero stati posti in essere gli adempimenti previstidal codice di procedura civile in materia di comunicazione dei provvedimenti giudiziari. 2.Il secondo motivo denuncia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell'art. 2697 cod.civ., lamentando che il Tribunale abbia ritenuto tardiva l'opposizione senza prendere in considerazione l'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili della Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Roma e ponendo sostanzialmente a carico del P ubblico Ministero l'onere di dimostrare di non avere ricevuto la comunicazione del decreto di liquidazione opposto. 3.Il ricorso èinfondato. Si premette che l’art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dispone che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il Pubblico Ministero), è ammessa opposizione ai sensi del successivo art. 170, a sua volta disciplinata dall’art. 15 d.lgs. 1settembre 2011 n. 150. La sentenza n. 106/2016 della Corte C ostituzionale ha precisato che il decreto di liquidazione del compenso si deve considerareequiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile exart. 702 - bis cod. proc. civ. , per cui l'opposizione deve esser e proposta - di regola - entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Però, in mancanza di notificazione o comunicazione, vigeil termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 cod.p roc . c iv . , i n quanto tale termine, secondo indirizzo costante della Cassazione,si applica a tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo, e quindi anche ai procedimenti di opposizione regolati dal rito sommario speciale ex d.lgs. 1settembre 2011 n. 150 ( Cass. S ez. U . 5 - 10 - 2022 n. 28975 Rv. 665762-01, Cass. Sez.6-1 25-8-2020 n.17626,Cass. Sez. 2 4-3-2020 n. 5990 Rv. 657576-01, Cass. Sez.3 27-6-2018 n. 16893 Rv. 649509- 01,Cass. S ez. 6 - 3 11 - 12 - 2015 n. 25061 Rv. 638032 - 01 , per tutte ) ; quindi tale termine si applica anche al provvedimento che decide l'opposizione avverso il decret o di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ( Cass. Sez. 2 21-2-2022 n. 5660, Cass. Sez. 2 17- 10 - 2022 n. 30432 Rv. 665996-01, per tutte). Nella fattispecie il decreto di liquidazione è stato emesso il 15 - 7 - 2019,come dichiarato nell’ordinanza impugnata, mentre l'opposizione è stata proposta soltanto in data 21-10-2020, come dichiarato nello stesso ricorso per cassazione, e perciò allorchéil termine semestrale posto dall’art. 327 cod. proc. civ. era ampiamente decorso. Ne consegue chenon interessa accertare se il decreto fosse stato ricevuto dall’ufficio del Pubblico Ministero in forme equipollenti alla rituale comunicazione di cancelleria ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell’art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 : alla data di proposizione dell'opposizione il decretoera già divenuto definitivo per la decorrenza del termine lungo di impugnazionee pertanto non era più esaminabile nel merito. In conclusione, l’opposizione è stata esattamente dichiarata inammissibile in quantotardiva, seppure per ragioni diverse da quelle esposte dal giudice di merit o, per cui il ricorso per cassazione deve essere rigettato. 4.Nulla sulle spese del giudizio di legittimità , sia in ragione della natura del ricorrente quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale (Cass. S ez. U. 12- 3- 2004 n. 5165 Rv. 571109 - 01 ), sia perché gliintimati non hanno svolto attività difensiva. Nonsussistono i presupposti per il versamento ai sensi dell’art. 13 co.1-quater d.P.R. 2002 n. 115 da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, stante l’esenzione soggettiva del ricorrente dall’obbligo di pagamento del contributo. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Così deciso in Roma, nel