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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 48005/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARI0-55-avviso all-e part . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 22 settembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha parzialmente accolto il reclamo presentato dal PRAP ([OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]), ai sensi dell'art. 35-ter Ord.pen., avverso l'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza di Bari che liquidava a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 1.512,00 a fronte di 189 giorni sofferti in condizioni di detenzione in contrasto con il dettato dell'art. 3 CEDU.

Il Tribunale ha respinto il ricorso nel merito, riconoscendo l'intervenuta violazione dello spazio minimo che deve essere riconosciuto al detenuto trattenuto in cella collettiva, ma ha ricalcolato la durata di tale violazione in 158 giorni, riducendo per conseguenza l'entità del rimedio risarcitorio.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto manoscritto depositato personalmente presso la Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Turi, nel quale, oltre a proporre una nuova istanza al Magistrato di sorveglianza, lamenta, apparentemente, un vizio procedurale.

3. Il ricorso, nella parte in cui appare censurare un vizio procedurale, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.

Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al , versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI0-55-avviso all-e part . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 22 settembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha parzialmente accolto il reclamo presentato dal PRAP ([OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]), ai sensi dell'art. 35-ter Ord.pen., avverso l'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza di Bari che liquidava a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 1.512,00 a fronte di 189 giorni sofferti in condizioni di detenzione in contrasto con il dettato dell'art. 3 CEDU. Il Tribunale ha respinto il ricorso nel merito, riconoscendo l'intervenuta violazione dello spazio minimo che deve essere riconosciuto al detenuto trattenuto in cella collettiva, ma ha ricalcolato la durata di tale violazione in 158 giorni, riducendo per conseguenza l'entità del rimedio risarcitorio. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto manoscritto depositato personalmente presso la Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Turi, nel quale, oltre a proporre una nuova istanza al Magistrato di sorveglianza, lamenta, apparentemente, un vizio procedurale. 3. Il ricorso, nella parte in cui appare censurare un vizio procedurale, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al , versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 ott
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