Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 881/2006
ECLI:EU:T:2006:201
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 12 luglio 2006 – Hassan / Consiglio e Commissione
([OSCURATO:PERSONA]49/04)
«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Congelamento dei fondi — Diritti fondamentali — Jus cogens — Sindacato giurisdizionale — Ricorso di annullamento e per risarcimento»
1.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230,
quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 881/2002, come modificato dal regolamento n. 2049/2003) (v. punti 53-58)
2.
Diritto pubblico internazionale — Carta delle Nazioni unite — Decisioni del Consiglio di sicurezza (v. punto 92)
3.
Comunità europee — Sindacato giurisdizionale della legittimità degli atti delle istituzioni (Regolamento del Consiglio n.
881/2002) (v. punto 92)
4.
Comunità europee — Sindacato giurisdizionale della legittimità degli atti delle istituzioni (Regolamento del Consiglio n.
881/2002, come modificato dal regolamento n. 561/2003; regolamento della Commissione n. 2049/2003) (v. punti 92, 96, 99)
5.
Comunità europee — Sindacato giurisdizionale della legittimità degli atti delle istituzioni (Regolamento del Consiglio n.
881/2002, come modificato dal regolamento n. 2049/2003) (v. punto 92)
6.
Ricorso di annullamento — Atto comunitario che conferisce effetto a risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite
— Regolamento n. 881/2002 (Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 881/2002) (v. punto 92)
7.
Comunità europee — Atto che conferisce effetto a risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite — Regolamento
n. 881/2002 (Art. 6 UE; regolamento del Consiglio n. 881/2002) (v. punti 115-120, 122)
8.
Comunità europee — Sindacato giurisdizionale della legittimità degli atti delle istituzioni — Atto che conferisce effetto
a risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite — Regolamenti nn. 881/2002 e 2049/2003 (Regolamento del Consiglio
n. 881/2002; regolamento della Commissione n. 2049/2003) (v. punti 126-128)
9.
Procedura — Ricorso — Requisiti formali (Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale,
art. 44, n 1, lett. c)) (v. punti 139-140)
[OSCURATO:PERSONA] una parte, domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure
restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e
abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto
dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan
(GU L 139, pag. 9), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2003, n. 2049, recante venticinquesima
modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 (GU L 303, pag. 20), e, dall’altra, domanda di risarcimento danni
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il ricorrente è condannato alle spese.