CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 45799/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
altri dai a norr77 52 SENTENZA d.lgs. 19tve.):- ,. • ty,tryto: sui ricorsi proposti da: V-61 • e hiesú, ':',".pnede posto dalr'ciA ltgge parte civilel H.T. avverso la sentenza del 10/10/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni scritte presentata dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato S.S. con le quali si insiste nell'accoglimento del ricorso letta la memoria depositata dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile H.T. l, in replica alla requisitoria del Sost. Procuratore generale, con la quale si insiste nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata la sentenza emessa il 10 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bergamo del 24 novembre 2022 con la quale' S.S. stato dichiarato responsabile del delitto di cui agli artt. 609-bis, 61, comma primo, n. 5, cod. pen. per aver costretto, in data 16 aprile 2019, H.T. a subire atti sessuali, consistiti nel baciarla, sbottonarle e abbassarle i pantaloni, nel toccarla nelle parti intime e nel penetrarla, approfittando delle circostanze di persona tali da ostacolare la privata difesa in conseguenza delle consumazione da parte della donna di bevande alcoliche o di altro, e condannato, riconosciute le circostante attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione, oltre spese processuali, interdizione e risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, liquidate, in via equitativa, in euro 10.000,00. La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, appellata sia dall'imputato che dalla parte civile, condannava entrambe le parti al pagamento delle maggiori spese processuali e l'imputato alla rifusione delle spese di assistenza, rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in C 946,00, oltre IVA, CPA e accessori di legge. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia il difensore dell'imputato che il difensore della parte civile, articolando, rispettivamente, due e quattro motivi. 2.1 II difensore dell'imputato, con il primo motivo, lamenta l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e vizio di motivazione quanto alla mancanza della condizione di procedibilità. Si deduce l'assenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 336 cod. proc. pen. per la mancanza del requisito della consapevole manifestazione di volontà da parte della persona offesa, cittadina americana, a che si procedesse in ordine al delitto di violenza sessuale. Si premette che la persona offesa, tornata in patria, inviava nel mese di agosto 2019 una mail, in lingua inglese, al Consolato italiano a [OSCURATO:PERSONA] raccontando l'episodio che le era accaduto, così come aveva fatto in precedenza con amiche, familiari e con i responsabili della piattaforma Airbnb, senza mai manifestare, in nessuna propalazione e neanche nella mail inviata al Consolato, la propria volontà di presentare formale denuncia-querela. Ciò emerge anche dalla sentenza di primo grado (pag. 15) e dalla corrispondenza allegata in atti - in lingua inglese - inviata al Consolato il 30 settembre 2019. Le formule da cui desumere la volontà punitiva compaiono solo nella traduzione in italiano effettuata dal personale del Consolato e non sarebbero quindi riferibili alla persona offesa. Si assume che la deduzione difensiva sul punto era già stata effettuata nel proposto appello e si contesta il travisamento della prova documentale da parte della Corte di appello nella parte in cui ha affermato che la querela è stata sporta in lingua inglese presso il Consolato italiano a [OSCURATO:PERSONA] e poi ritualmente tradotta in italiano dal personale del Consolato, mentre, nel caso di specie, manca anche la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa "previa lettura e conferma" di voler sporgere "la presente denuncia-querela" (si indica Sez. 3, n. 29059 del 2019).2.2. Con il secondo motivo, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 609-bis cod. pen. ed il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis cod. pen. e, di conseguenza, per l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena. Si afferma che nel caso di specie la minore gravità è desumibile dalla occasionalità dell'evento, frutto della determinazione del momento e si contesta la motivazione assunta sul punto dal giudice di secondo grado, che, richiamando le osservazione del Tribunale, ha ritenuto non concedibile l'attenuante solo per l'asserita apprezzabile gravità della condotta desunta dal t) luogo in cui è avvenuto il fatto (l'abitazione dell'imputato), dalla sensibile differenza di età tra l'imputato e la persona offesa, dal fatto che la persona offesa si trovasse in stato di alterazione per l'assunzione di alcool, dall'atto sessuale realizzato, senza confrontarsi con le deduzioni difensive contenuto nell'atto di gravame. Si contesta, quindi, che il fatto sia stato ritenuto grave, nonostante emerga, in entrambe le sentenze, dal punto di vista della materialità della condotta, un'incertezza insuperabile circa l'esistenza o meno di una penetrazione con il pene o con le dita, in una situazione in cui entrambi i soggetti avevano passato una serata insieme e volontariamente avevano assunto sostanze alcoliche, nella quale, dopo il fatto, la persona offesa ha potuto liberamente allontanarsi, abbandonando la casa, senza alcuna forma di costrizione da parte dell'imputato, che non ha provato a trattenere oltre la donna. Si contesta che entrambe le sentenze tacciano 'sulle conseguenze dannose, anche in termini di danno psicologico, del fatto ai fini della valutazione di minore gravità e in conclusione si deduce la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della minore gravità. 3. Il ricorso per cassazione proposto dal difensore della parte civile è affidato a quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo, si deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 1226 cod. civ. Si premette che l'adozione della regola equitativa è legittima solo in caso di obiettiva impossibilità di esatta determinazione del danno e che essa deve comunque garantire uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, mentre nel caso in esame si è omesso di quantificare il danno subito mediante perizia, che i giudici hanno ritenuto di non disporre. Si assume che i giudici hanno fatto ricorso al criterio equitativo sottolineando che la parte civile non aveva allegato seri elementi da cui poter far discendere l'esistenza di un maggior danno, circostanza, questa, che avrebbe dovuto indurre a rimettere le parti davanti al giudice civile ex art. 529 cod. proc. pen., ovvero a disporre perizia, invece di procedere alla liquidazione in via equitativa. Si deduce, in ogni caso, che la regola equitativa non è stata correttamente applicata posto che l'ammontare di quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno è notevolmente inferiore al mero indennizzo previ st dal DM 22 novembre 2019 per le vittime di violenza sessuale, pari a 25.000 euro, e risulta paragonabile al danno di lieve entità, calcolato in base alle tabelle del Tribunale di Milano. 3.2 Con il secondo motivo, si lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. per il mancato rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non avendo i giudici pronunciato condanna generica, una volta ritenute insufficienti le prove raccolte nel giudizio ai fini della liquidazione del danno. 3.3. Con il terzo motivo, si lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non avendo la Corte motivato sull'assenza del percorso logico posto a base della decisione adottata dal giudice di primo grado, né sulla concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva, richiesta in ragione dell'età dell'imputato. Si assume che la motivazione fornita dalla Corte di appello, nel non indicare, neanche sommariamente, gli elementi su cui ha fondato la sua decisione in ordine al quantum, se non facendo un generico riferimento al percorso di psicoterapia intrapreso dalla parte civile, si è tradotta in una motivazione apparente o perplessa. 3.4 Con il quarto motivo, si lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte ritenuto l'importo di 10.000 euro liquidato dal Tribunale satisfattivo del danno morale e materiale patito, pur riconoscendo la gravità del fatto. 4. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorsi. 5. Con conclusioni scritte in replica alla requisitoria del Procuratore generale, il difensore dell'imputato si è riportato alle conclusioni già formulate, ribadendo, quanto al primo motivo, che non si sostiene o meno la falsità della denuncia- querela quanto l'esistenza di un dubbio sulla "suitas" della manifestazione di volontà e quindi di mancanza di valida condizione di procedibilità; quanto al secondo motivo, si ribadisce che nelle pronunce è evidente il vizio di motivazione sulla valutazione globale del fatto. 6. Con memoria scritta in replica alla requisitoria del Procuratore generale, il difensore della parte civile si è riportato alle conclusioni già formulate, ribadendo che la valutazione della Corte di appello, quanto ai danni subiti, è macroscopicamente distante dai dati di comune esperienza ed è radicalmente contraddittoria..::-"- [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dai difensori dell'imputato e della parte civile sono entrambi inammissibili per le ragioni di seguito esplicitate. 1.1. Quanto al ricorso proposto dall'imputato e con riferimento alla prima doglianza, con la quale si censura la volontarietà e consapevolezza, da parte della persona offesa costituitasi parte civile, della querela dalla stessa sporta, ritiene questa Corte che essa sia inammissibile in quanto fondata su un motivo che si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi considerare aspecifico e apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 1.2 II difensore dell'imputato contesta nuovamente in questa sede la volontarietà e consapevolezza dell'indicata querela, assumendo che la persona offesa, cittadina americana, si è limitata a raccontare i fatti in lingua inglese senza mai chiedere la punizione del responsabile, dicitura, questa, riportata soltanto nella traduzione in italiano, che di quella narrazione è stata operata dal funzionario del Consolato italiano in [OSCURATO:PERSONA], e giammai sottoscritta, nella parte relativa alla formula sacramentale tipica della querela, dalla donna. 1.3 La doglianza reitera il motivo di censura contenuto nell'atto di gravame, in cui si era anche chiesto di emettere sentenza di non doversi procedere per difetto di querela in quanto irrituale, e, come premesso, non si confronta criticamente con quanto correttamente affermato dalla Corte territoriale che l'ha ritenuta infondata, evidenziando che la querela, con annessa richiesta di punizione del responsabile, risulta essere stata sporta nella lingua di origine della persona offesa, ossia in lingua inglese, e che essa è stata ritualmente tradotta in italiano dal personale del Consolato italiano in America. 1.4 Ritiene questa Corte che, nel caso di specie, viene in rilievo un atto sicuramente riconducibile alla persona offesa costituitasi parte civile non solo nella parte relativa al racconto dei fatti ma anche nella richiesta di punizione del responsabile, trattandosi di un corpo unico che risulta essere stato letto, confermato e sottoscritto a [OSCURATO:PERSONA] il 30 settembre 2019, dalla donna con firma, autenticata, apposta in calce, immediatamente dopo la dicitura in cui si manifesta la volontà punitiva, in cui si chiede di essere informata in caso di eventuale richiesta di archiviazione ed in cui la denunciante elegge domicilio per tutte le comunicazioni presso il suo legale, indicato, già in quello stesso atto, nell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile.Così come l'elezione di domicilio effettuata presso il legale di fiducia, del quale viene ritualmente indicato il nominativo e l'indirizzo, deve ritenersi espressione di una manifestazione consapevole di volontà della persona offesa, che già in quella sede forniva il nominativo e l'indirizzo del difensore di fiducia, che tuttora la assiste, allo stesso modo non può dubitarsi della volontarietà e consapevolezza della richiesta di punizione del responsabile, che è riportata qualche riga prima, non potendosi scorporare una parte del testo da un'altra, quando, come nel caso di specie, la denuncia-querela è unica e viene sottoscritta con un'unica firma apposta in calce, debitamente autenticata, e che fa fede, come osservato dal pubblico ministero nella requisitoria scritta, fino a querela di falso (che non risulta essere stata sporta). 1.4 La querela deve quindi ritenersi rituale sia nella parte relativa al contenuto narrativo che in quella in cui si esprime la volontà punitiva, e deve ritenersi che la stessa è stata volontariamente trasmessa alla Procura di Bergamo, su disposizione di volontà della persona offesa, che ha sottoscritto (con altra firma, anch'essa autenticata) la richiesta di inoltro all'[OSCURATO:PERSONA], con conseguente procedibilità del reato contestato all'imputato e inammissibilità del primo motivo di impugnazione. 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di doglianza contenuto nel ricorso proposto dall'imputato, con il quale si censura la motivazione della decisione assunta dai giudici di merito che non hanno ritenuto la minore gravità del fatto, nonostante si trattasse, a detta della difesa, di un episodio isolato ed episodico, nel quale la persona offesa versava in condizioni di minorata difesa perché, volontariamente, aveva accettato di andare a cena con l'imputato e lì di bere, proseguendo poi la serata in un locale, dove i due avevano continuato, volontariamente, a consumare bevande alcoliche, fino a quando non erano ritornati nell'appartamento dell'imputato, all'interno del quale la vittima aveva preso in affitto una stanza tramite il portale Airbnb, e lì avevano avuto un rapporto sessuale non connotato di gravità in considerazione delle modalità della penetrazione, che, si afferma, non poteva essere fallica per l'impotenza coeundi da cui è affetto l'imputato, sulla quale era stata richiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, rigettata dalla Corte di appello. 2.1 Ritiene il Collegio che anche questo motivo di ricorso, in ossequio ai principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. le già indicate Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838), sia inammissibile in quanto reiterativo dei motivi di doglianza avanzati con l'atto di gravame, senza alcun confronto critico con le puntuali e logiche argomentazioni del giudice di appello, che, con motivazione immune da censure, ha ritenuto l'apprezzabile gravità del fatto alla luce del fatto che l'episodio di violenza aveva avuto luogo all'interno dell'abitazione dell'imputato, dove la persona offesa avrebbe dovuto alloggiare quella notte a seguito di prenotazione effettuata sul portale Airbnb, e che ha determinato la necessità per lei, una volta commesso il fatto, di allontanarsi in piena notte dall'abitazione, che sentiva come un luogo non più sicuro; che tra l'imputato e la persona offesa vi era sensibile differenza di età (essendo l'imputato di oltre trent'anni più grande della persona offesa, che al momento del fatto aveva circa venticinque anni); che la persona offesa si trovava in condizioni di alterazione a seguito dell'assunzione di alcol (i due, conosciutisi al momento del "ckeck-in" nell'appartamento, avevano, come detto, cenato fuori insieme e quindi proseguito la serata in un locale dove avevano continuato a bere) e che l'atto sessuale era consistito in toccamenti diretti delle parti intime con penetrazione vaginale, con una sensibile invasione della sfera sessuale della persona offesa. A fronte dei questi elementi valorizzati dalla Corte di appello per escludere che la violenza sessuale posta in essere dall'imputato si connotasse per minore gravità, la difesa di quest'ultimo ha continuato a prospettare la propria differente versione dei fatti, replicando con i medesimi elementi esposti e nuovamente contestando le modalità dell'atto sessuale (se con penetrazione fallica o con le dita), senza confrontarsi con le considerazioni sopra riportate e dunque con quanto affermato, anche in questo caso in termini logici e coerenti, dalla Corte di appello che, nel rigettare la richiesta di rinnovazione istruttoria con espletamento di una perizia, aveva altresì ritenuto di rilevanza marginale la condizione di impotenza in cui si assume versasse l'imputato, in ragione del fatto che il rapporto sessuale si era realizzato con penetrazione descritta dalla persona offesa come fallica o manuale, non avendo avuto modo la stessa di rendersi conto, dalla posizione (piegata, di spalle) assunta durante l'atto, come essa fosse avvenuta. 3. Inammissibili sono tutti i motivi di doglianza avanzati dalla parte civile costituita, che possono essere trattati unitariamente, avendo ad oggetto la valutazione, effettuata in termini equitativi, del risarcimento riconosciuto alla parte civile e il quantum dello stesso. 3.1 La parte civile contesta nel proposto ricorso il metodo e il quantum della liquidazione: da un lato, si assume che si è proceduto a liquidazione in via equitativa - doglianza questa che non risulta mossa nel gravame proposto - in violazione dell'art. 1226 cod. civ, a norma del quale può procedersi con essa solo in caso di oggettiva impossibilità di esatta determinazione del danno; dall'altro, si reitera la doglianza in ordine al fatto che non si sia proceduto con condanna generica o previa perizia, violando così il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; dall'altro lato ancora, si contesta l'esiguità dell'importo di 10.000 euro, inferiore alla metà di quello liquidato ai sensi del DM 22 novembre 2019 (emanato in applicazione della legge n. 122 del 2016) a titolo di indennizzo per le vittime di reati intenzionali di violenza sessuale che non riescano ad ottenere dal condannato il risarcimento dei danni patiti, e paragonabile al danno, calcolato in base alle Tabelle di Milano, patito da un soggetto della medesima età per una frattura di lieve entità. 3.2. I rilievi della difesa della parte civile non colgono nel segno e non rendono censurabile la valutazione, nel complesso corretta, che è stata operata dai giudici di merito, con conseguente inammissibilità delle doglianze per i motivi che di seguito si esplicano. 3.3 Nessuna censura può essere mossa ai giudici di merito che hanno operato, in via equitativa, la liquidazione dell'importo di 10.000,00 euro, ritenendolo satisfattivo del danno morale e materiale concretamente provato e documentato dalla persona offesa, su cui grava l'onere di fornire la prova del danno o dell'eventuale maggior danno di cui si chiede la liquidazione. Si rimarca, nel provvedimento impugnato, che la somma è stata liquidata, non come provvisionale, ma come somma totale, in considerazione del percorso di psicoterapia - sul quale, si sottolinea, la prova agli atti era costituita solo dalle dichiarazioni di una psicologa - che la persona offesa riterrà in un futuro di intraprendere e proseguire, evidenziando che la difesa non ha allegato seri elementi da cui poter far discendere l'esistenza di un maggior danno rispetto a quello riconosciuto. 3.4 Va premesso che in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (ex multis. Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020 (dep. 2021), P., Rv. 280495-02, in termini conformi, Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170-01; Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257123-01; Sez. 3, Sentenza n. 34209 del 17/06/2010, Ortolan, Rv. 248371-01) e tale non può ritenersi la motivazione assunta dai giudici della Corte di appello che hanno correttamente rimarcato che l'onere di provare il danno e anche il maggior danno grava sulla parte civile costituita e che nel caso di specie esso era stato assolto attraverso le dichiarazioni di una psicologa, da cui emergeva che la persona offesa era intenzionata ad intraprendere un percorso psicoterapeutico, evidentemente non ancora iniziato. 3.5 Inammissibili sono le doglianze che censurano il vizio di violazione di legge per difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo la Corte disposto la liquidazione equitativa su tutto, nonostante la richiesta della parte che sollecitava una perizia d'ufficio sui danni o la remissione degli atti al giudice civile laddove i danni non risultassero provati: a parte il rilievo che una perizia quale quella richiesta dalla parte, in mancanza di una prova della sussistenza di un fatto in concreto dannoso per la parte, dell'an debeatur e dei danni subiti, sarebbe stata meramente esplorativa e dunque non consentita, è indubbio che, anche solo per poter valutare la rimessione degli atti al giudice civile, è onere della parte civile dare conto della sussistenza, in concreto, di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose ulteriori per la parte, posto che ogni reato è astrattamente idoneo a produrre dei danni, soprattutto se lede interesse personali. Sotto questo profilo ed al di là dei due opposti e contrastanti orientamenti che ritengono, rispettivamente, necessaria, ai fini della condanna generica, la prova, anche eventualmente sommaria, dell'an debeatur (in questo senso, Sez. 2, n. 31574 del 09/05/2023, Mutua, Rv 284954-02; Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine, Rv. 279418-14) o sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato (in questo senso, Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, Mandolini, Rv. 285612-01; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997-21; Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Ionata, Rv. 279625-01; Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270386-01), è in ogni caso indubbio che sia onere della parte civile fornire la prova della capacità lesiva del fatto dannoso, che laddove dimostrato, e nei limiti in cui è stato dimostrato, ben può dare luogo, come nel caso di specie in cui la prova fornita consisteva nelle dichiarazioni della psicologa sul percorso psicoterapeutico, ad una condanna non generica ma onnicomprensiva. 3.6 Altresì inammissibile è la doglianza relativa alla scelta di procedere alla liquidazione onnicomprensiva in via equitativa, posto che, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento. (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B, Rv. 274229-01, in termini conformi, Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450-01). 3.7 In applicazione del principio da ultimo esposto, nessuna censura può muoversi ai giudici di merito con riferimento al quantum liquidato, asseritamente inferiore alle somme liquidabili come indennizzo ai sensi del DM 22 novembre 2019 (emanato in applicazione della legge 7 luglio 2016 n. 122) per le vittime di reati intenzionali di violenza sessuale che non riescano ad ottenere dal condannato il risarcimento dei danni patiti e a quelle liquidate per fratture lievi in base alle tabelle del Tribunale di Milano, con conseguente inammissibilità del motivo che lamenta la liquidazione di un importo non satisfattivo. 3.7.1 Quanto alle somme liquidabili a titolo di indennizzo, va rimarcato che l'art. 11 legge 7 luglio 2016, n. 122, riconosce il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona, stabilendo che in caso di violenza sessuale esso è erogato in favore della vittima [...] nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3, ossia dal D.M. 22 novembre 2019, che, nel penultimo punto del [OSCURATO:PERSONA], ne regolamenta la liquidazione, prevedendo che nel caso in cui la vittima abbia già percepito somme di denaro da soggetti pubblici o privati di importo inferiore a quello che le spetta (e che il D.M. nel caso di specie fissa in 25.000,00 euro) il predetto indennizzo va corrisposto per la differenza dell'importo, mentre nulla spetta alla vittima che abbia percepito somme di denaro per un importo pari o superiore a quello dovuto. E' pertanto evidente che le due somme - quella a titolo di risarcimento del danno, a carico di un soggetto pubblico o privato che sia, e quella a titolo di indennizzo, a carico sempre dello Stato - hanno natura, finalità e ambiti diversi, ragion per cui, laddove la vittima del reato ritenga di aver diritto ad una somma corrispondente a quella che il D.M. 2019 le riconosce, potrà avanzare una autonoma richiesta per ottenere la differenza tra quanto percepito (a titolo di risarcimento del danno) e quanto le potrebbe spettare in base alla normativa da ultimo citata, ma non può chiedere di vedersi corrispondere, a titolo di risarcimento danno, una somma pari a quella astrattamente prevista come indennizzo. 3.7.2 Con riferimento ai criteri tabellari, questo Collegio intende dare continuità al principio di diritto espresso in una fattispecie relativa al delitto di violenza sessuale nei confronti di minorenne, ma applicabile anche al caso in esame in quanto espressione di un principio di portata più generale estendibile al delitto di violenza sessuale in genere e al risarcimento del danno non patrimoniale, secondo cui il danno biologico non deve necessariamente essere liquidato mediante applicazione del criterio tabellare adottato dalla giurisprudenza civile, potendo il giudice ricorrere anche a criteri equitativi in ragione della natura non patrimoniale del pregiudizio sofferto, tenendo conto tuttavia - ai fini dell'individuazione delle categorie risarcibili e del parametro utilizzato per determinare, in via equitativa, la posta risarcitoria - della valutazione medico- legale eventualmente presente in atti ed indicativa anche della percentuale di invalidità riscontrata a carico della vittima (Sez. 3, n. 46170 del 18/07/2014, 3, Rv. 260984-01). // Nel caso di specie i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione del principio in esame, avendo liquidato il danno in base a criteri equitativi, tenendo conto della valutazione medico-legale presente agli atti e degli elementi di prova che la parte civile ha prodotto. 4. Sulla base delle considerazioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate. Sussistono i motivi di legge, in considerazione delle controverse questioni in diritto in punto di ammissibilità dei ricorsi, per la compensazione delle spese di lite tra le parti del processo. Si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativ