CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23339/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso per come proposto non è consentito perché meramente reiterativo dì doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), oltre che manifestamente infondato, giacché censura vizi che non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale motiva con argomentazioni logicamente lineari ed ineccepibili, non sussumibili entro il vizio motivazionale previsto dalla legge, e in tal modo non scrutinabile in sede di legittimità quanto alla condotta ascritta al ricorrente, con argomentazione chiara, approfondita, logicamente articolata ed in assenza di qualsiasi violazione di legge (ricostruendo puntualmente la condotta ascritta al ricorrente, il momento specifico nel quale egli interviene per supportare e finalizzare la condotta estorsiva, il suo diretto contatto e la chiara connotazione dei soggetti che avevano inizialmente veicolato la richiesta estorsiva che tramite l'apporto del ricorrente viene anche mediante e meglio definita, sulla base della analitica considerazione della Corte di appello) sicché il motivo appare volto ad introdurre una lettura alternativa del merito, ritenuta più convincente, ma non consentita in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M