CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 28817/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANO Ldato avviso alle parti; ? udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, indicata in epigrafe, che - per quanto qui rileva- ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'articolo 216 della legge fallimentare; Rilevato che l'atto di ricorso risulta depositato in data 22 novembre 2021, mentre l'impugnazione andava proposta entro il termine del 25 ottobre 2021; Considerato, pertanto, che il ricorso proposto è tardivo e, dunque, inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Rilevato che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2022 Il consig tensore Il presi