CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11952/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Clorirf la [OSCURATO:PERSONA], che deduce la mancata applicazione dell'art. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, come affermato dal costante orientamento di legittimità, avallato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 54 del 2024), l'abrogazione, a far data dall'I. gennaio 2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma 2, cod. pen. (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964; in senso conforme, Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951 - 01); rilevato che il secondo motivo, che deduce l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e il travisamento della prova, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica — e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito l'assenza dei presupposti per qualificare l'offesa in termini di "particolare tenuità" in relazione all'ammontare delle somme indebitamente percepite, pari a 1.913,18 euro, e al danno economico arrecato alla P.A., quantificato in 10.766,98 euro, a nulla rilevando la circostanza che l'imputata abbia, in 24 rate da 79,72 euro ciascuna, restituito il maltolto, posto che la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato può essere valutata dal giudice ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e, tuttavia, non può, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu, Rv. 284497 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M