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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 06906/2026

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11307-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso –controricorrenti– nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11307 sez.

S2 -ad. 19-03-2026 -2- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la SENTENZA n. 50/2021 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di L’[OSCURATO:PERSONA], nonché gli altri chiamati all’eredità, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di far accertare che il testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], con il quale la Zimei era stata istituita erede universale, era affetto da nullità, in quanto non riconducibile alla mano del defunto.

Nella resistenza della Zimei e con l’adesione alla domanda da parte di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale con la sentenza n. 432 del 6 maggio 2016, accolse la domanda attorea, dichiarando la falsità della scheda impugnata, con la condanna della convenuta alla restituzione in favore dell’attrice e degli altri chiamati dei beni immobili facenti parte del patrimonio del de cuius.

A tal fine sottolineò come fossero condivisibili le valutazioni del CTU, che aveva riscontrato una serie di elementi nella scheda che denotavano come la stessa fosse priva dei caratteri della naturalezza e spontaneità.

Ric. 2021 n. 11307 sez.

S2 -ad. 19-03-2026 -3- Avverso tale sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], cui hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Deceduta la prima, e riassunto il giudizio nei confronti dei suoi eredi, Pietro, Daniela e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di L‘Aquila con la sentenza n. 50 del 14 gennaio 2021 ha rigettato il gravame, condannando l’appellante anche ex art. 96 c.p.c.

Quanto al primo motivo che contestava la correttezza dei principi in tema di riparto dell’onere della prova, i giudici di appello, hanno sottolineato che, stante il potere del giudice di dover correttamente qualificare le richieste delle parti, alla luce del contenuto sostanziale della pretesa dedotta in giudizio, nella specie l’attrice aveva chiesto accertarsi la falsità del testamento in quanto non redatto dal de cuius.

Correttamente il Tribunale aveva quindi dichiarato la falsità, senza operare alcuna indebita sostituzione rispetto alla domanda originaria, così che, una volta raggiunta la prova della falsità della scheda, correttamente ne era stata dichiarata la nullità.

Quindi, ha rigettato il secondo motivo di appello, con il quale si era lamentato che il CTU fosse altresì iscritto all’albo degli avvocati, essendo la preclusione posta dall’art. 15 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. riferibile solo al divieto di contemporanea iscrizione a due albi dei consulenti presso diversi uffici giudiziari.

Infine, ha ritenuto che la condotta processuale dell’appellante fosse passibile di sanzione ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo illustrato da memorie.

Ric. 2021 n. 11307 sez.

S2 -ad. 19-03-2026 -4- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, a sua volta illustrato da memorie.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. 3.Con il motivo di ricorso si denunzia la nullità della sentenza e del procedimento per l‘erronea qualificazione giuridica della domanda e con l’errata applicazione dei principi di diritto della Suprema Corte, che hanno comportato la violazione e falsa applicazione dei principi in tema di riparto dell’onere della prova, quanto alla contestazione della falsità del testamento olografo.

Si lamenta altresì la violazione dell’art. 2697 c.c. quanto ai principi generali in tema di accertamento negativo della provenienza della scheda testamentaria, con la violazione del principio regolatore del giusto processo.

Si lamenta altresì l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Premessa l’inammissibilità della denuncia del vizio di motivazione della sentenza impugnata ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., e ciò sia perché effettuata con riferimento alla non più applicabile formula normativa, sia per effetto dell’applicazione alla vicenda dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., stante la conferma della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la critica della ricorrente ricorda che, anche a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite di cui alla pronuncia n. 12307/2015, l’onere della prova della falsità del testamento incombe sull’erede legittimo, essendo stata esclusa la possibilità di fare applicazione del giudizio di verificazione, con la conseguente inversione dell’onere della prova.

Ric. 2021 n. 11307 sez.

S2 -ad. 19-03-2026 -5- È, quindi, in capo a colui che sostiene la falsità della scheda l’onere di provare la falsità, non potendosi invece ammettere anche la proposizione della querela di falso.

Aggiunge, altresì, che la sentenza impugnata ha confermato la falsità del testamento sulla base delle sole indagini compiute dal CTU, senza dare spazio ad altri mezzi istruttori, seppur richiesti dalle controparti, in ciò determinando un’evidente violazione del principio dell’onere della prova. 4.Il motivo è inammissibile.

E, invero, deve innanzi tutto richiamarsi il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nel precedente citato, al quale questa Corte intende assicurare continuità, per il quale la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

L’intervento delle Sezioni Unite ha inteso escludere la necessità di fare applicazione, in caso di impugnativa testamentaria per falsità, delle previsioniin tema di disconoscimento, ritenendo che si tratta di una ordinaria azione di invalidità negoziale, che pone l’onere della prova della non autenticità del testamento in capo all’attore.

Deve, però, escludersi che la stessa sentenza, seppure abbia negato la correttezza del richiamo all’istituto del giudizio di verificazione, e soprattutto la necessità di dover percorrere la strada della querela di falso, abbia altresì escluso che tale ultimo rimedio processuale resti interdetto alla parte che intenda far accertare l’invalidità del testamento.

Ric. 2021 n. 11307 sez.

S2 -ad. 19-03-2026 -6- A tal fine rileva la considerazione che la querela di falso, per la sua peculiare efficacia, implica un accertamento della falsità non già limitato alle sole parti del giudizio, come nel caso in cui sia proposta una ordinaria azione di invalidità negoziale, ma esteso erga omnes, sicché non può reputarsi preclusa alla parte la facoltà di optare per il seppur più oneroso procedimento di falso, onde fruire di una maggiore efficacia dell’accertamento così operato.

Peraltro, ed in relazione sempre all’azione di invalidità negoziale, la querela di falso non determina alcuna diversa applicazione delle regole di riparto dell’onere della prova, posto che anche in tal caso la dimostrazione della falsità incombe su chi intenda farla accertare.

Tuttavia, la censura della ricorrente che denuncia un’erronea qualificazione della domanda da parte dei giudici di merito, non si confronta (se non in parte, ed in maniera inadeguata, solo nelle memorie) con il tenore della sentenza impugnata, che, pur a fronte del riferimento alla querela contenuta nell’atto di citazione, ha ritenuto che il tenore letterale dell’atto, la natura delle vicende rappresentate, le precisazioni delle parti offerte nel corso del procedimento ed il tipo di provvedimento richiesto permettevano di affermare che fosse stata avanzata proprio una domanda di accertamento negativo della validità del testamento, per la sua falsità, senza che quindi potesse ritenersi sostituita alla domanda avanzata dalla parte una diversa domanda officiosamente introdotta dallo stesso giudice.

Trattasi di valutazione che non risulta specificamente attinta dal motivo di ricorso che si appunta ancora una volta sul solo tenore Ric. 2021 n. 11307 sez.

S2 -ad. 19-03-2026 -7- letterale delle richieste dell’attrice, senza però avvedersi della valutazione resa sul punto dal giudice di appello.

Depone a favore della correttezza della soluzione del giudice di seconde cure la stessa circostanza che l’intero giudizio non sia mai stato veicolato nelle forme della querela di falso incidentale (con gli specifici oneri formali imposti dalla legge), ma sia stato trattato alla stregua di un giudizio di accertamento negativo della falsità, e ciò conformemente alla richiesta dell’attrice, quale riportata dalla stessa ricorrente alla pag. 11 del ricorso, che aveva domandato accertarsi la falsità del testamento, ed all’esito di tale accertamento, accogliersi l’azione di petizione ereditaria.

Una volta quindi esclusa la censurabilità della soluzione del giudice di appello, sterili appaiono le doglianze quanto alla violazione della regola dell’onere della prova, che, come detto, si atteggia in maniera non differente sia nella querela di falso che nel giudizio di accertamento dell’invalidità del testamento, posto che in entrambe le azioni resta a carico di chi invoca la falsità fornirne la prova.

Nella fattispecie emerge però che il Tribunale, con valutazione condivisa dal giudice di appello, ha ritenuto che fossero esaustive le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, così come succintamente riassunte a pag. 3 della sentenza gravata, ritenendo in tal modo, quanto meno in maniera implicita, superflui gli ulteriori mezzi di prova che avrebbero al più potuto corroborare una valutazione di falsità che emergeva già dal solo riscontro della scheda olografa.

Non ignora il Collegio il principio per cui il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di Ric. 2021 n. 11307 sez.

S2 -ad. 19-03-2026 -8- una scrittura disconosciuta (nella specie, testamento olografo), ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità (così Cass. n. 3009/2002; Cass. n. 15686/2015), ma nella vicenda in esame deve reputarsi che ricorra una valutazione in concreto circa la natura assolutamente satisfattiva degli accertamenti compiuti dall’ausiliario di ufficio, in quanto ritenuti idonei a dissipare ogni dubbio circa l’autenticità della scheda, rendendo quindi superfluo l’espletamento degli altri mezzi di prova, pur richiesti da parte attrice, non già in quanto convinta dell’inidoneità della consulenza a suffragare la bontà della propria domanda, quanto al fine di dissolvere ogni potenziale ed eventuale incertezza.

Peraltro, e con specifico riferimento alla consulenza grafologica, questa Corte ha affermato che la consulenza tecnica, che in genere non è mezzo di prova bensì strumento di valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva nell'accertamento di situazioni rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche, come avviene appunto con la consulenza grafica, che è il principale strumento di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione.

Ne consegue che il giudice può aderire alle conclusioni della consulenza grafica senza essere tenuto a motivare l'adesione, salvo che dette conclusioni non formino oggetto di specifiche censure (Cass. n. 1149/2011; Cass. n.

Ric. 2021 n. 11307 sez.

S2 -ad. 19-03-2026 -9- 12695/2007; Cass. n. 32451/2019 che afferma il carattere percipiente della consulenza de qua).

La ricorrente, oltre a denunciare, peraltro in maniera inconferente, la violazione dell’art. 2697 c.c., si duole unicamente del fatto che i giudici di merito non abbiano ammesso anche le altre prove richieste, non già da lei, ma dalla controparte, senza nemmeno specificamente indicare quali sarebbero le lacune e gli errori che inficerebbero le conclusioni raggiunte dall’ausiliario d’ufficio.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti, che si liquidano come da dispositivo che segue.

Nulla a provvedere sulle spese quanti agli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

6. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, che si liquidano in Ric. 2021 n. 11307 sez.

S2 -ad. 19-03-2026 -10- complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11307-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso –controricorrenti– nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11307 sez. S2 -ad. 19-03-2026 -2- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la SENTENZA n. 50/2021 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di L’[OSCURATO:PERSONA], nonché gli altri chiamati all’eredità, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di far accertare che il testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], con il quale la Zimei era stata istituita erede universale, era affetto da nullità, in quanto non riconducibile alla mano del defunto. Nella resistenza della Zimei e con l’adesione alla domanda da parte di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale con la sentenza n. 432 del 6 maggio 2016, accolse la domanda attorea, dichiarando la falsità della scheda impugnata, con la condanna della convenuta alla restituzione in favore dell’attrice e degli altri chiamati dei beni immobili facenti parte del patrimonio del de cuius. A tal fine sottolineò come fossero condivisibili le valutazioni del CTU, che aveva riscontrato una serie di elementi nella scheda che denotavano come la stessa fosse priva dei caratteri della naturalezza e spontaneità. Ric. 2021 n. 11307 sez. S2 -ad. 19-03-2026 -3- Avverso tale sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], cui hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Deceduta la prima, e riassunto il giudizio nei confronti dei suoi eredi, Pietro, Daniela e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di L‘Aquila con la sentenza n. 50 del 14 gennaio 2021 ha rigettato il gravame, condannando l’appellante anche ex art. 96 c.p.c. Quanto al primo motivo che contestava la correttezza dei principi in tema di riparto dell’onere della prova, i giudici di appello, hanno sottolineato che, stante il potere del giudice di dover correttamente qualificare le richieste delle parti, alla luce del contenuto sostanziale della pretesa dedotta in giudizio, nella specie l’attrice aveva chiesto accertarsi la falsità del testamento in quanto non redatto dal de cuius. Correttamente il Tribunale aveva quindi dichiarato la falsità, senza operare alcuna indebita sostituzione rispetto alla domanda originaria, così che, una volta raggiunta la prova della falsità della scheda, correttamente ne era stata dichiarata la nullità. Quindi, ha rigettato il secondo motivo di appello, con il quale si era lamentato che il CTU fosse altresì iscritto all’albo degli avvocati, essendo la preclusione posta dall’art. 15 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. riferibile solo al divieto di contemporanea iscrizione a due albi dei consulenti presso diversi uffici giudiziari. Infine, ha ritenuto che la condotta processuale dell’appellante fosse passibile di sanzione ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c. 2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo illustrato da memorie. Ric. 2021 n. 11307 sez. S2 -ad. 19-03-2026 -4- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, a sua volta illustrato da memorie. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. 3.Con il motivo di ricorso si denunzia la nullità della sentenza e del procedimento per l‘erronea qualificazione giuridica della domanda e con l’errata applicazione dei principi di diritto della Suprema Corte, che hanno comportato la violazione e falsa applicazione dei principi in tema di riparto dell’onere della prova, quanto alla contestazione della falsità del testamento olografo. Si lamenta altresì la violazione dell’art. 2697 c.c. quanto ai principi generali in tema di accertamento negativo della provenienza della scheda testamentaria, con la violazione del principio regolatore del giusto processo. Si lamenta altresì l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Premessa l’inammissibilità della denuncia del vizio di motivazione della sentenza impugnata ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., e ciò sia perché effettuata con riferimento alla non più applicabile formula normativa, sia per effetto dell’applicazione alla vicenda dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., stante la conferma della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la critica della ricorrente ricorda che, anche a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite di cui alla pronuncia n. 12307/2015, l’onere della prova della falsità del testamento incombe sull’erede legittimo, essendo stata esclusa la possibilità di fare applicazione del giudizio di verificazione, con la conseguente inversione dell’onere della prova. Ric. 2021 n. 11307 sez. S2 -ad. 19-03-2026 -5- È, quindi, in capo a colui che sostiene la falsità della scheda l’onere di provare la falsità, non potendosi invece ammettere anche la proposizione della querela di falso. Aggiunge, altresì, che la sentenza impugnata ha confermato la falsità del testamento sulla base delle sole indagini compiute dal CTU, senza dare spazio ad altri mezzi istruttori, seppur richiesti dalle controparti, in ciò determinando un’evidente violazione del principio dell’onere della prova. 4.Il motivo è inammissibile. E, invero, deve innanzi tutto richiamarsi il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nel precedente citato, al quale questa Corte intende assicurare continuità, per il quale la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. L’intervento delle Sezioni Unite ha inteso escludere la necessità di fare applicazione, in caso di impugnativa testamentaria per falsità, delle previsioniin tema di disconoscimento, ritenendo che si tratta di una ordinaria azione di invalidità negoziale, che pone l’onere della prova della non autenticità del testamento in capo all’attore. Deve, però, escludersi che la stessa sentenza, seppure abbia negato la correttezza del richiamo all’istituto del giudizio di verificazione, e soprattutto la necessità di dover percorrere la strada della querela di falso, abbia altresì escluso che tale ultimo rimedio processuale resti interdetto alla parte che intenda far accertare l’invalidità del testamento. Ric. 2021 n. 11307 sez. S2 -ad. 19-03-2026 -6- A tal fine rileva la considerazione che la querela di falso, per la sua peculiare efficacia, implica un accertamento della falsità non già limitato alle sole parti del giudizio, come nel caso in cui sia proposta una ordinaria azione di invalidità negoziale, ma esteso erga omnes, sicché non può reputarsi preclusa alla parte la facoltà di optare per il seppur più oneroso procedimento di falso, onde fruire di una maggiore efficacia dell’accertamento così operato. Peraltro, ed in relazione sempre all’azione di invalidità negoziale, la querela di falso non determina alcuna diversa applicazione delle regole di riparto dell’onere della prova, posto che anche in tal caso la dimostrazione della falsità incombe su chi intenda farla accertare. Tuttavia, la censura della ricorrente che denuncia un’erronea qualificazione della domanda da parte dei giudici di merito, non si confronta (se non in parte, ed in maniera inadeguata, solo nelle memorie) con il tenore della sentenza impugnata, che, pur a fronte del riferimento alla querela contenuta nell’atto di citazione, ha ritenuto che il tenore letterale dell’atto, la natura delle vicende rappresentate, le precisazioni delle parti offerte nel corso del procedimento ed il tipo di provvedimento richiesto permettevano di affermare che fosse stata avanzata proprio una domanda di accertamento negativo della validità del testamento, per la sua falsità, senza che quindi potesse ritenersi sostituita alla domanda avanzata dalla parte una diversa domanda officiosamente introdotta dallo stesso giudice. Trattasi di valutazione che non risulta specificamente attinta dal motivo di ricorso che si appunta ancora una volta sul solo tenore Ric. 2021 n. 11307 sez. S2 -ad. 19-03-2026 -7- letterale delle richieste dell’attrice, senza però avvedersi della valutazione resa sul punto dal giudice di appello. Depone a favore della correttezza della soluzione del giudice di seconde cure la stessa circostanza che l’intero giudizio non sia mai stato veicolato nelle forme della querela di falso incidentale (con gli specifici oneri formali imposti dalla legge), ma sia stato trattato alla stregua di un giudizio di accertamento negativo della falsità, e ciò conformemente alla richiesta dell’attrice, quale riportata dalla stessa ricorrente alla pag. 11 del ricorso, che aveva domandato accertarsi la falsità del testamento, ed all’esito di tale accertamento, accogliersi l’azione di petizione ereditaria. Una volta quindi esclusa la censurabilità della soluzione del giudice di appello, sterili appaiono le doglianze quanto alla violazione della regola dell’onere della prova, che, come detto, si atteggia in maniera non differente sia nella querela di falso che nel giudizio di accertamento dell’invalidità del testamento, posto che in entrambe le azioni resta a carico di chi invoca la falsità fornirne la prova. Nella fattispecie emerge però che il Tribunale, con valutazione condivisa dal giudice di appello, ha ritenuto che fossero esaustive le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, così come succintamente riassunte a pag. 3 della sentenza gravata, ritenendo in tal modo, quanto meno in maniera implicita, superflui gli ulteriori mezzi di prova che avrebbero al più potuto corroborare una valutazione di falsità che emergeva già dal solo riscontro della scheda olografa. Non ignora il Collegio il principio per cui il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di Ric. 2021 n. 11307 sez. S2 -ad. 19-03-2026 -8- una scrittura disconosciuta (nella specie, testamento olografo), ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità (così Cass. n. 3009/2002; Cass. n. 15686/2015), ma nella vicenda in esame deve reputarsi che ricorra una valutazione in concreto circa la natura assolutamente satisfattiva degli accertamenti compiuti dall’ausiliario di ufficio, in quanto ritenuti idonei a dissipare ogni dubbio circa l’autenticità della scheda, rendendo quindi superfluo l’espletamento degli altri mezzi di prova, pur richiesti da parte attrice, non già in quanto convinta dell’inidoneità della consulenza a suffragare la bontà della propria domanda, quanto al fine di dissolvere ogni potenziale ed eventuale incertezza. Peraltro, e con specifico riferimento alla consulenza grafologica, questa Corte ha affermato che la consulenza tecnica, che in genere non è mezzo di prova bensì strumento di valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva nell'accertamento di situazioni rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche, come avviene appunto con la consulenza grafica, che è il principale strumento di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione. Ne consegue che il giudice può aderire alle conclusioni della consulenza grafica senza essere tenuto a motivare l'adesione, salvo che dette conclusioni non formino oggetto di specifiche censure (Cass. n. 1149/2011; Cass. n. Ric. 2021 n. 11307 sez. S2 -ad. 19-03-2026 -9- 12695/2007; Cass. n. 32451/2019 che afferma il carattere percipiente della consulenza de qua). La ricorrente, oltre a denunciare, peraltro in maniera inconferente, la violazione dell’art. 2697 c.c., si duole unicamente del fatto che i giudici di merito non abbiano ammesso anche le altre prove richieste, non già da lei, ma dalla controparte, senza nemmeno specificamente indicare quali sarebbero le lacune e gli errori che inficerebbero le conclusioni raggiunte dall’ausiliario d’ufficio. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti, che si liquidano come da dispositivo che segue. Nulla a provvedere sulle spese quanti agli intimati che non hanno svolto attività difensiva. 6. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, che si liquidano in Ric. 2021 n. 11307 sez. S2 -ad. 19-03-2026 -10- complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quat
Sentenza Cassazione n. 06906/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris