CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 09144/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/2023Numero di raccolta generale 9144/2023Data pubblicazione 31/03/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE* * PresidenteDIVORZIO* * * Consigliere * CC* ** * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21222/2021 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * 21 presso lo studio dell avvocato ** * che lo rappresenta e difende ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata presso lo studiodell avvocato * * * *che la rappresenta e difende controricorrenteavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO ROMA n. 1101/2021depositata il 12/02/2021.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/2023Numero di raccolta generale 9144/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023Data pubblicazione 31/03/2023dal Consigliere * *La Corte d appello di Roma con sentenza n. 1101/2021 pubblicatal 11/10/2021 ha confermato la decisione di primo grado chedichiarata con sentenza non definitiva del 2017 la cessazionedegli effetti civili del matrimonio contratto nel 1989 tra ** e * * unione dalla quale non erano nati figliaveva con sentenza definitiva del 2019 posto a carico dell exmarito l obbligo di corrispondere alla * l importo mensile di €200 00 a titolo di assegno divorzile.I giudici di appello in particolare richiamati i principi espressi dalleSezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 18287/2018hanno respinto il gravame principale del * in punto dispettanza dell assegno divorzile e quello incidentale della * inpunto di quantum dell assegno affermando che a non sussistevala pretesa parità reddituale dedotta dall appellante in quanto ilreddito mensile al netto dell indennizzo per l uso dell autopersonale del * dipendente di istituto di * conmansioni di * di * proprietario di immobili inclusa laex casa coniugale si aggirava nell ultimo triennio intorno agli €3.000 00 mentre quello della * dipendente dell Agenzia delle* non proprietaria di beni immobili con conseguenteesborso di € 300 00 mensili a titolo di canone di locazione sifermava al netto dell assegno di mantenimento a € 2.000 00circa b rilevava ai fini della funzione compensativo perequativodell assegno divorzile la prova del contributo economico assicuratodalla moglie non soltanto con l ordinaria partecipazione dei redditidella stessa al ménage familiare ma anche con la corresponsione disomme provenienti da accantonamenti personali riconducibili nonirrazionalmente a donazioni della famiglia d origine comedimostrato dal «transito» nel conto cointestato di € 70.000 00 alle2 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/2023Numero di raccolta generale 9144/2023opere di ristrutturazione dell immobile di proprietà del maritoData pubblicazione 31/03/2023adibito a casa coniugale eseguite nel corso della convivenzamatrimoniale tra il 2000 e il 2001 il cui beneficio «a vantaggiodella coppia in relazione alla durata quasi ventennale delmatrimonio» si era «consolidato in capo al marito» proprietarioesclusivo dell immobile c la suddivisione per la metà almomento delle separazione delle giacenze esistenti sul contocorrente cointestato non assumeva «un ruolo compensativodefinitivo» dal momento che tali giacenze erano frutto anche delversamento da parte della moglie al pari del marito dello stipendiopersonale d non era dimostrato un peggioramento dellecondizioni personali dell ex marito sia per avere iniziato apercepire da gennaio 2020 sino al 2023 un assegno straordinariodi € 1.938 00 mensili erogato dall Inps per il sostegno dellavoratori del credito in esubero trattandosi di una conseguenzadelle dimissioni volontarie presentate dal * frutto anche divalutazione di convenienza sia per effetto del nuovo nucleofamiliare costituito con nuova compagna il cui reddito di circa €3.000 00 mensili risultava accreditato sul conto cointestato con il*Avverso la suddetta pronuncia * * propone ricorso percassazione notificato il 29/10/2021 affidato a quattro motivi neiconfronti di * * che resiste con controricorso notificatol 11/10/2021 .Ragioni della decisione1. Il ricorrente lamenta a con il primo motivo la violazione exart.360 n. 3 c.p.c. dell art.5 l.898/1970 per non avere la Corted appello valutato correttamente al momento della decisione lasituazione economica di esso ricorrente in punto di peggioramentodella stessa avendo egli iniziato a percepire dall Inpsdall 1/1/2020 e sino alla maturazione dei requisiti per la pensioneun assegno straordinario per il sostegno del lavoratori del credito in3 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/2023Numero di raccolta generale 9144/2023esubero equiparabile ad una cassa di integrazione straordinariaData pubblicazione 31/03/2023b con il secondo motivo la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c.dell art.5 l.898/1970 e dell art.2697 c.c. per avere la Corted appello attribuito l assegno divorzile all ex coniuge pur avendoriconosciuto che la stessa disponeva di mezzi adeguati in difetto diprova del contributo dato alla formazione del patrimonio del* c con il terzo motivo la violazione ex art.360 n. 3c.p.c. dell art.5 l.898/1970 per avere la Corte d appelloriconosciuto la spettanza dell assegno divorzile all ex coniuge sullasola base della verifica delle capacità reddituali degli ex coniugi dcon il quarto motivo la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. dell art.5l.898/1970 e degli artt. 143 194 e 2697 c.c. per avere la Corted appello attribuito l assegno divorzile all ex coniuge senzaconsiderare che il denaro versato dalla * nel conto cointestatotra i coniugi ed entrato a far parte del patrimonio comune dovevaritenersi conferito per il soddisfacimento dei bisogni familiariessendo stato utilizzato per le spese di ristrutturazionedell immobile sia pure di proprietà esclusiva del * adibitoper vent anni a casa coniugale e del quale non era stato dimostratol incremento di valore e senza considerare altresì che i coniugiavevano suddiviso in parti uguali le giacenze esistenti sul contocointestato al momento della cessazione del matrimonioindipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno diessi.2. Le censure da esaminare unitariamente in quanto connessesono fondate nei sensi di cui in motivazione.2.1. In ordine ai presupposti dell assegno divorzile questa Corte aSezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 ha chiarito conriferimento ai dati normativi già esistenti che 1 «ilriconoscimento dell assegno di divorzio in favore dell ex coniugecui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misuracompensativa e perequativa ai sensi dell art. 5 comma 6 della l.4 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/2023n. 898 del 1970 richiede l accertamento dell inadeguatezza deiNumero di raccolta generale 9144/2023mezzi dell ex coniuge istante e dell impossibilità di procuraDratsae pulib bpliceazrio ne 31/03/2023ragioni oggettive applicandosi i criteri equiordinati di cui alla primaparte della norma i quali costituiscono il parametro cui occorredell assegno. Il giudizio dovrà essere espresso in particolare allaluce di una valutazione comparativa delle condizioni economicopatrimoniali delle parti in considerazione del contributo fornito dalrichiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazionedel patrimonio comune nonché di quello personale di ciascunodegli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio ed all etàdell avente diritto» 2 «all assegno divorzile in favore dell exconiuge deve attribuirsi oltre alla natura assistenziale anchenatura perequativo compensativa che discende direttamente dalladeclinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce alriconoscimento di un contributo volto a consentire al coniugerichiedente non il conseguimento dell autosufficienza economicasulla base di un parametro astratto bensì il raggiungimento inconcreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nellarealizzazione della vita familiare in particolare tenendo conto delleaspettative professionali sacrificate» 3 «la funzione equilibratricedel reddito degli ex coniugi anch essa assegnata dal legislatoreall assegno divorzile non è finalizzata alla ricostituzione del tenoredi vita endoconiugale ma al riconoscimento del ruolo e delcontributo fornito dall ex coniuge economicamente più debole allaformazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degliex coniugi».* questa Corte ha chiarito * 21926/2019 che« L assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenzialema anche e in pari misura compensativa e perequativa. Pertantoqualora vi sia uno squilibrio effettivo e di non modesta entità trale condizioni economico patrimoniali degli ex coniugi occorre5 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/2023Numero di raccolta generale 9144/2023accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni diData pubblicazione 31/03/2023conduzione della vita familiare alla definizione dei ruoli all internodella coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due.* però risulti che l intero patrimonio dell ex coniugerichiedente sia stato formato durante il matrimonio con il soloapporto dei beni dell altro si deve ritenere che sia stato giàriconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e tenutoconto della composizione dell entità e dell attitudineall accrescimento di tale patrimonio sia stato già compensato ilsacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con talipeculiari condizioni l assegno di divorzio» cfr. anche *15773/2020 * 4215/2021 . In * 24250/2021 si èaffermato che « sciolto il vincolo coniugale in linea di principiociascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimentotuttavia tale principio è derogato in base alla disciplinasull assegno divorzile oltre che nell ipotesi di non autosufficienza diuno degli ex coniugi anche nel caso in cui il matrimonio sia statocausa di uno spostamento patrimoniale dall uno all altro coniuge ex post divenuto ingiustificato spostamento patrimoniale che intal caso deve essere corretto attraverso l attribuzione di unassegno in funzione compensativo perequativa. Pertanto ove nericorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in talsenso l assegno deve essere adeguato a compensare il coniugeeconomicamente più debole in funzione perequativocompensativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato arealistiche occasioni professionali reddituali che il coniugerichiedente l assegno ha l onere di dimostrare nel giudizio al finedi contribuire ai bisogni della famiglia rimanendo in tal casoassorbito l eventuale profilo assistenziale» cfr. anche *23583/2022 .6 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/2023Numero di raccolta generale 9144/2023In sostanza occorre un rigoroso accertamento del fatto che loData pubblicazione 31/03/2023squilibrio presente al momento del divorzio fra la situazionereddituale e patrimoniale delle parti è l effetto del sacrificio daparte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari il chegiustifica il riconoscimento di un assegno perequativo cioè di unassegno tendente a colmare tale squilibrio mentre in assenza dellaprova di questo nesso causale l assegno può essere soloeventualmente giustificato da una esigenza assistenziale la qualetuttavia consente il riconoscimento dell assegno unicamente se ilconiuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un esistenzadignitosa.2.2. * specie la Corte d appello ha ritenuto anzitutto previoaccertamento fattuale e congrua motivazione che sussisteva losquilibrio reddituale tra gli ex coniugi a prescindere dal dato delledimissioni volontarie dell ex marito frutto comunque di una sceltadello stesso il quale su sua richiesta aveva iniziato a percepire dalgennaio 2020 sino alla maturazione dei requisiti per la pensionenel 2023 dall INPS un assegno straordinario di € 1.938 00mensili per il sostegno del lavoratori del credito in esubero inquanto lo stesso risultava anche proprietario di beni immobili inclusa la ex casa coniugale rientrata nella sua disponibilità adifferenza della * che non era proprietaria di alcun immobile.Tuttavia quanto poi alla componente perequativo compensativadell assegno attesa la rilevata sperequazione reddituale tra gli exconiugi pur comunque nella loro autosufficienza economica laCorte d appello ha rilevato che nessuna delle parti risultava averesacrificato il proprio percorso professionale onde consentire lacrescita dell altro coniuge ma la moglie aveva comunque anchecontribuito alla formazione «del patrimonio » del partner anzituttodando rilievo al capitale da essa investito circa € 70.000 00 nellaristrutturazione della casa coniugale di proprietà esclusiva dell exmarito.7 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/2023Numero di raccolta generale 9144/20232.3. * Corte con una sentenza del 1989 la n. 2199 conf.Data pubblicazione 31/03/2023* 13259/2009 aveva affermato in giudizio di separazionepersonale dei coniugi nel quale il marito rivendicava di aver dirittoall attribuzione di una somma di denaro equivalente all incrementodi valore arrecato all immobile di proprietà della moglie adibito acasa di villeggiatura della famiglia in costanza di convivenza che«il coniuge che in costanza di matrimonio abbia provveduto aproprie spese ad eseguire migliorie od ampliamenti dell immobile diproprietà esclusiva dell altro coniuge ed in godimento del nucleofamiliare in quanto compossessore ha diritto ai rimborsi ed alleindennità contemplate dall art. 1150 cod. civ. in favore delpossessore nella misura prevista dalla legge a seconda che fossein buona o mala fede mentre va esclusa l invocabilità dell art. 936cod. civ. in tema di opere fatte da un terzo con materiali propridifettando nel compossessore il requisito della terzietà».* sempre in ambito di un giudizio di separazionepersonale dei coniugi e di determinazione oltre all assegno dimantenimento necessario alla conservazione del tenore di vitagoduto durante la convivenza matrimoniale della pretesa creditoriadi somma di denaro versata dalla moglie al marito in costanza diconvivenza questa Corte ha affermato * 5866/1995 che «nelcaso in cui un coniuge consegni all altro una somma di denaro equest ultimo la utilizzi per opere di miglioramento della casaconiugale di sua proprietà deve presumersi in mancanza di provacontraria che la consegna sia stata effettuata in adempimentodell obbligo di contribuzione di cui all art. 143. cod. civ.. Tuttaviaessendo stata la somma impiegata in modo da comportare anchel arricchimento esclusivo del coniuge accipiente questi è tenuto adindennizzare l altro del vantaggio conseguito nella specie la cortedi merito aveva attribuito un indennità ex art. 1150 cod. civ. ».* pronuncia n. 18749/2004 si è invece affermato incontroversia relative a reciproche pretese restitutorie azionate dai8 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/2023Numero di raccolta generale 9144/2023coniugi dopo il fallimento dell unione matrimoniale che « i bisogniData pubblicazione 31/03/2023della famiglia al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a normadell art. 143 cod. civ. non si esauriscono in quelli minimi al disotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e lastessa sopravvivenza del gruppo ma possono avere nei singolicontesti familiari un contenuto più ampio soprattutto in quellesituazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilitàpatrimoniali dei coniugi situazioni le quali sono anch essericonducibili alla logica della solidarietà coniugale» nell enunciare ilprincipio di cui in massima questa Corte ha confermato lasentenza impugnata la quale esclusa la configurabilità nellaspecie di un mutuo endofamiliare in ogni caso neppuredimostrato aveva ritenuto espressione di partecipazione alleesigenze dell intero nucleo familiare ai sensi della citata normacodicistica il consistente intervento finanziario della moglie a titolodi concorso nelle spese relative alla ristrutturazione della casa divilleggiatura di proprietà del marito ma di uso familiare comune .Il precedente è richiamato in * non massimata edè stato di recente riaffermato in * 10927/2018 « *durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alleesigenze della famiglia in misura proporzionale alle propriesostanze secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis primocomma c.c. a seguito della separazione non sussiste il diritto alrimborso di un coniuge nei confronti dell altro per le spesesostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famigliadurante il matrimonio » nella specie è stata cassata la sentenzadel giudice di merito che aveva dichiarato la compensazione traquanto versato dall attore per la * relativa all immobileassegnato alla moglie in sede di separazione con il credito vantatoda quest ultima a titolo di rimborso delle spese per le utenzedomestiche sostenute durante il matrimonio .9 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/2023Numero di raccolta generale 9144/2023* le pronunce sopra richiamate hanno riguardato il profilo dellaData pubblicazione 31/03/2023fondatezza di pretese creditorie di restituzione avanzate dalconiuge il quale aveva versato le somme di denaro impiegateanche in spese di ristrutturazione dell immobile di proprietàdell altro coniuge.2.4. Nel presente giudizio è in discussione l incidenza di tali spesecome dimostrazione del contributo dato dall ex coniuge allaformazione del patrimonio dell altro ai fini della verifica dellasussistenza di una ragione perequativo compensativo di* il collegio che l assunzione di tali spese da parte del coniugerientra nell ambito dei doveri primari di solidarietà e reciprocacontribuzione ai bisogni della famiglia art.143 c.c. durante lacomunione di vita coniugale e non può essere isolatamente vagliataai fini che qui interessano considerandola prova del contributo datoalla formazione del patrimonio dell altro la moglie invero hacontribuito nel 2000 2001 alle spese di ristrutturazionedell immobile che comunque è stato dal marito proprietarioesclusivo messo a disposizione sino quantomeno all epoca dellaseparazione della coppia nel 2013 . * i coniugi hannogoduto sino a quando è perdurata la convivenza delle migliorieapportate nell immobile.2.5. In definitiva il giudice del merito investito della domanda dicorresponsione di assegno divorzile deve accertare l impossibilitàdell ex coniuge richiedente di vivere autonomamente edignitosamente ovvero nella registrata sussistenza di unosquilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nellaintrapresa vita matrimoniale per scelte fatte e ruoli condivisi lanecessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostridi avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell altroconiuge durante la vita matrimoniale l assegno divorzile infattideve essere adeguato anche a compensare il coniuge10 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/2023Numero di raccolta generale 9144/2023economicamente più debole del sacrificio sopportato per averData pubblicazione 31/03/2023rinunciato a realistiche occasioni professionali reddituali che ilconiuge richiedente l assegno ha l onere di dimostrare nel giudizioal fine di contribuire ai bisogni della famiglia rimanendo in talcaso assorbito l eventuale profilo assistenziale *38362/2021 .* il vincolo coniugale in linea di principio ciascun ex coniugedeve provvedere al proprio mantenimento tuttavia tale principio èderogato in base alla disciplina sull assegno divorzile oltre chenell ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi anche nelcaso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamentopatrimoniale dall uno all altro coniuge «ex post» divenutoingiustificato spostamento patrimoniale che in tal caso deve esserecorretto attraverso l attribuzione di un assegno in funzionecompensativo perequativa. Pertanto ove ne ricorrano i presuppostie vi sia una specifica prospettazione in tal senso l assegno deveessere adeguato a compensare il coniuge economicamente piùdebole in funzione perequativo compensativa del sacrificiosopportato soprattutto per aver rinunciato a realistiche occasioniprofessionali reddituali che il coniuge richiedente l assegno hal onere di dimostrare nel giudizio al fine di contribuire ai bisognidella famiglia rimanendo in tal caso assorbito l eventuale profiloassistenziale * 24250/2021 * 23583/2022 .Non può di per sé essere considerata prova del contributo datodal coniuge richiedente l assegno alla formazione del patrimoniodell altro l assunzione in tutto o in parte delle spese diristrutturazione dell immobile adibito a casa coniugale di proprietàesclusiva dell altro coniuge rientrando tali spese come la messa adisposizione dell immobile da parte del coniuge titolare del diritto diproprietà nell ambito dei doveri primari di solidarietà e reciprocacontribuzione ai bisogni della famiglia art.143 c.c. durante lacomunione di vita coniugale .11 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/20233. Per tutto quanto sopra esposto in accoglimento del ricorso neiNumero di raccolta generale 9144/2023sensi di cui in motivazione va cassata la sentenza impugDnaatat paub bcliocanzio ne 31/03/2023rinvio alla Corte d appello di Roma in diversa composizione.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spesedel presente giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/2023Numero di raccolta generale 9144/2023Data pubblicazione 31/03/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE* * PresidenteDIVORZIO* * * Consigliere * CC* ** * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21222/2021 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * 21 presso lo studio dell avvocato ** * che lo rappresenta e difende ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata presso lo studiodell avvocato * * * *che la rappresenta e difende controricorrenteavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO ROMA n. 1101/2021depositata il 12/02/2021.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/2023Numero di raccolta generale 9144/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023Data pubblicazione 31/03/2023dal Consigliere * *La Corte d appello di Roma con sentenza n. 1101/2021 pubblicatal 11/10/2021 ha confermato la decisione di primo grado chedichiarata con sentenza non definitiva del 2017 la cessazionedegli effetti civili del matrimonio contratto nel 1989 tra ** e * * unione dalla quale non erano nati figliaveva con sentenza definitiva del 2019 posto a carico dell exmarito l obbligo di corrispondere alla * l importo mensile di €200 00 a titolo di assegno divorzile.I giudici di appello in particolare richiamati i principi espressi dalleSezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 18287/2018hanno respinto il gravame principale del * in punto dispettanza dell assegno divorzile e quello incidentale della * inpunto di quantum dell assegno affermando che a non sussistevala pretesa parità reddituale dedotta dall appellante in quanto ilreddito mensile al netto dell indennizzo per l uso dell autopersonale del * dipendente di istituto di * conmansioni di * di * proprietario di immobili inclusa laex casa coniugale si aggirava nell ultimo triennio intorno agli €3.000 00 mentre quello della * dipendente dell Agenzia delle* non proprietaria di beni immobili con conseguenteesborso di € 300 00 mensili a titolo di canone di locazione sifermava al netto dell assegno di mantenimento a € 2.000 00circa b rilevava ai fini della funzione compensativo perequativodell assegno divorzile la prova del contributo economico assicuratodalla moglie non soltanto con l ordinaria partecipazione dei redditidella stessa al ménage familiare ma anche con la corresponsione disomme provenienti da accantonamenti personali riconducibili nonirrazionalmente a donazioni della famiglia d origine comedimostrato dal «transito» nel conto cointestato di € 70.000 00 alle2 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/2023Numero di raccolta generale 9144/2023opere di ristrutturazione dell immobile di proprietà del maritoData pubblicazione 31/03/2023adibito a casa coniugale eseguite nel corso della convivenzamatrimoniale tra il 2000 e il 2001 il cui beneficio «a vantaggiodella coppia in relazione alla durata quasi ventennale delmatrimonio» si era «consolidato in capo al marito» proprietarioesclusivo dell immobile c la suddivisione per la metà almomento delle separazione delle giacenze esistenti sul contocorrente cointestato non assumeva «un ruolo compensativodefinitivo» dal momento che tali giacenze erano frutto anche delversamento da parte della moglie al pari del marito dello stipendiopersonale d non era dimostrato un peggioramento dellecondizioni personali dell ex marito sia per avere iniziato apercepire da gennaio 2020 sino al 2023 un assegno straordinariodi € 1.938 00 mensili erogato dall Inps per il sostegno dellavoratori del credito in esubero trattandosi di una conseguenzadelle dimissioni volontarie presentate dal * frutto anche divalutazione di convenienza sia per effetto del nuovo nucleofamiliare costituito con nuova compagna il cui reddito di circa €3.000 00 mensili risultava accreditato sul conto cointestato con il*Avverso la suddetta pronuncia * * propone ricorso percassazione notificato il 29/10/2021 affidato a quattro motivi neiconfronti di * * che resiste con controricorso notificatol 11/10/2021 .Ragioni della decisione1. Il ricorrente lamenta a con il primo motivo la violazione exart.360 n. 3 c.p.c. dell art.5 l.898/1970 per non avere la Corted appello valutato correttamente al momento della decisione lasituazione economica di esso ricorrente in punto di peggioramentodella stessa avendo egli iniziato a percepire dall Inpsdall 1/1/2020 e sino alla maturazione dei requisiti per la pensioneun assegno straordinario per il sostegno del lavoratori del credito in3 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/2023Numero di raccolta generale 9144/2023esubero equiparabile ad una cassa di integrazione straordinariaData pubblicazione 31/03/2023b con il secondo motivo la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c.dell art.5 l.898/1970 e dell art.2697 c.c. per avere la Corted appello attribuito l assegno divorzile all ex coniuge pur avendoriconosciuto che la stessa disponeva di mezzi adeguati in difetto diprova del contributo dato alla formazione del patrimonio del* c con il terzo motivo la violazione ex art.360 n. 3c.p.c. dell art.5 l.898/1970 per avere la Corte d appelloriconosciuto la spettanza dell assegno divorzile all ex coniuge sullasola base della verifica delle capacità reddituali degli ex coniugi dcon il quarto motivo la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c. dell art.5l.898/1970 e degli artt. 143 194 e 2697 c.c. per avere la Corted appello attribuito l assegno divorzile all ex coniuge senzaconsiderare che il denaro versato dalla * nel conto cointestatotra i coniugi ed entrato a far parte del patrimonio comune dovevaritenersi conferito per il soddisfacimento dei bisogni familiariessendo stato utilizzato per le spese di ristrutturazionedell immobile sia pure di proprietà esclusiva del * adibitoper vent anni a casa coniugale e del quale non era stato dimostratol incremento di valore e senza considerare altresì che i coniugiavevano suddiviso in parti uguali le giacenze esistenti sul contocointestato al momento della cessazione del matrimonioindipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno diessi.2. Le censure da esaminare unitariamente in quanto connessesono fondate nei sensi di cui in motivazione.2.1. In ordine ai presupposti dell assegno divorzile questa Corte aSezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 ha chiarito conriferimento ai dati normativi già esistenti che 1 «ilriconoscimento dell assegno di divorzio in favore dell ex coniugecui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misuracompensativa e perequativa ai sensi dell art. 5 comma 6 della l.4 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/2023n. 898 del 1970 richiede l accertamento dell inadeguatezza deiNumero di raccolta generale 9144/2023mezzi dell ex coniuge istante e dell impossibilità di procuraDratsae pulib bpliceazrio ne 31/03/2023ragioni oggettive applicandosi i criteri equiordinati di cui alla primaparte della norma i quali costituiscono il parametro cui occorredell assegno. Il giudizio dovrà essere espresso in particolare allaluce di una valutazione comparativa delle condizioni economicopatrimoniali delle parti in considerazione del contributo fornito dalrichiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazionedel patrimonio comune nonché di quello personale di ciascunodegli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio ed all etàdell avente diritto» 2 «all assegno divorzile in favore dell exconiuge deve attribuirsi oltre alla natura assistenziale anchenatura perequativo compensativa che discende direttamente dalladeclinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce alriconoscimento di un contributo volto a consentire al coniugerichiedente non il conseguimento dell autosufficienza economicasulla base di un parametro astratto bensì il raggiungimento inconcreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nellarealizzazione della vita familiare in particolare tenendo conto delleaspettative professionali sacrificate» 3 «la funzione equilibratricedel reddito degli ex coniugi anch essa assegnata dal legislatoreall assegno divorzile non è finalizzata alla ricostituzione del tenoredi vita endoconiugale ma al riconoscimento del ruolo e delcontributo fornito dall ex coniuge economicamente più debole allaformazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degliex coniugi».* questa Corte ha chiarito * 21926/2019 che« L assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenzialema anche e in pari misura compensativa e perequativa. Pertantoqualora vi sia uno squilibrio effettivo e di non modesta entità trale condizioni economico patrimoniali degli ex coniugi occorre5 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/2023Numero di raccolta generale 9144/2023accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni diData pubblicazione 31/03/2023conduzione della vita familiare alla definizione dei ruoli all internodella coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due.* però risulti che l intero patrimonio dell ex coniugerichiedente sia stato formato durante il matrimonio con il soloapporto dei beni dell altro si deve ritenere che sia stato giàriconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e tenutoconto della composizione dell entità e dell attitudineall accrescimento di tale patrimonio sia stato già compensato ilsacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con talipeculiari condizioni l assegno di divorzio» cfr. anche *15773/2020 * 4215/2021 . In * 24250/2021 si èaffermato che « sciolto il vincolo coniugale in linea di principiociascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimentotuttavia tale principio è derogato in base alla disciplinasull assegno divorzile oltre che nell ipotesi di non autosufficienza diuno degli ex coniugi anche nel caso in cui il matrimonio sia statocausa di uno spostamento patrimoniale dall uno all altro coniuge ex post divenuto ingiustificato spostamento patrimoniale che intal caso deve essere corretto attraverso l attribuzione di unassegno in funzione compensativo perequativa. Pertanto ove nericorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in talsenso l assegno deve essere adeguato a compensare il coniugeeconomicamente più debole in funzione perequativocompensativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato arealistiche occasioni professionali reddituali che il coniugerichiedente l assegno ha l onere di dimostrare nel giudizio al finedi contribuire ai bisogni della famiglia rimanendo in tal casoassorbito l eventuale profilo assistenziale» cfr. anche *23583/2022 .6 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/2023Numero di raccolta generale 9144/2023In sostanza occorre un rigoroso accertamento del fatto che loData pubblicazione 31/03/2023squilibrio presente al momento del divorzio fra la situazionereddituale e patrimoniale delle parti è l effetto del sacrificio daparte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari il chegiustifica il riconoscimento di un assegno perequativo cioè di unassegno tendente a colmare tale squilibrio mentre in assenza dellaprova di questo nesso causale l assegno può essere soloeventualmente giustificato da una esigenza assistenziale la qualetuttavia consente il riconoscimento dell assegno unicamente se ilconiuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un esistenzadignitosa.2.2. * specie la Corte d appello ha ritenuto anzitutto previoaccertamento fattuale e congrua motivazione che sussisteva losquilibrio reddituale tra gli ex coniugi a prescindere dal dato delledimissioni volontarie dell ex marito frutto comunque di una sceltadello stesso il quale su sua richiesta aveva iniziato a percepire dalgennaio 2020 sino alla maturazione dei requisiti per la pensionenel 2023 dall INPS un assegno straordinario di € 1.938 00mensili per il sostegno del lavoratori del credito in esubero inquanto lo stesso risultava anche proprietario di beni immobili inclusa la ex casa coniugale rientrata nella sua disponibilità adifferenza della * che non era proprietaria di alcun immobile.Tuttavia quanto poi alla componente perequativo compensativadell assegno attesa la rilevata sperequazione reddituale tra gli exconiugi pur comunque nella loro autosufficienza economica laCorte d appello ha rilevato che nessuna delle parti risultava averesacrificato il proprio percorso professionale onde consentire lacrescita dell altro coniuge ma la moglie aveva comunque anchecontribuito alla formazione «del patrimonio » del partner anzituttodando rilievo al capitale da essa investito circa € 70.000 00 nellaristrutturazione della casa coniugale di proprietà esclusiva dell exmarito.7 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/2023Numero di raccolta generale 9144/20232.3. * Corte con una sentenza del 1989 la n. 2199 conf.Data pubblicazione 31/03/2023* 13259/2009 aveva affermato in giudizio di separazionepersonale dei coniugi nel quale il marito rivendicava di aver dirittoall attribuzione di una somma di denaro equivalente all incrementodi valore arrecato all immobile di proprietà della moglie adibito acasa di villeggiatura della famiglia in costanza di convivenza che«il coniuge che in costanza di matrimonio abbia provveduto aproprie spese ad eseguire migliorie od ampliamenti dell immobile diproprietà esclusiva dell altro coniuge ed in godimento del nucleofamiliare in quanto compossessore ha diritto ai rimborsi ed alleindennità contemplate dall art. 1150 cod. civ. in favore delpossessore nella misura prevista dalla legge a seconda che fossein buona o mala fede mentre va esclusa l invocabilità dell art. 936cod. civ. in tema di opere fatte da un terzo con materiali propridifettando nel compossessore il requisito della terzietà».* sempre in ambito di un giudizio di separazionepersonale dei coniugi e di determinazione oltre all assegno dimantenimento necessario alla conservazione del tenore di vitagoduto durante la convivenza matrimoniale della pretesa creditoriadi somma di denaro versata dalla moglie al marito in costanza diconvivenza questa Corte ha affermato * 5866/1995 che «nelcaso in cui un coniuge consegni all altro una somma di denaro equest ultimo la utilizzi per opere di miglioramento della casaconiugale di sua proprietà deve presumersi in mancanza di provacontraria che la consegna sia stata effettuata in adempimentodell obbligo di contribuzione di cui all art. 143. cod. civ.. Tuttaviaessendo stata la somma impiegata in modo da comportare anchel arricchimento esclusivo del coniuge accipiente questi è tenuto adindennizzare l altro del vantaggio conseguito nella specie la cortedi merito aveva attribuito un indennità ex art. 1150 cod. civ. ».* pronuncia n. 18749/2004 si è invece affermato incontroversia relative a reciproche pretese restitutorie azionate dai8 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/2023Numero di raccolta generale 9144/2023coniugi dopo il fallimento dell unione matrimoniale che « i bisogniData pubblicazione 31/03/2023della famiglia al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a normadell art. 143 cod. civ. non si esauriscono in quelli minimi al disotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e lastessa sopravvivenza del gruppo ma possono avere nei singolicontesti familiari un contenuto più ampio soprattutto in quellesituazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilitàpatrimoniali dei coniugi situazioni le quali sono anch essericonducibili alla logica della solidarietà coniugale» nell enunciare ilprincipio di cui in massima questa Corte ha confermato lasentenza impugnata la quale esclusa la configurabilità nellaspecie di un mutuo endofamiliare in ogni caso neppuredimostrato aveva ritenuto espressione di partecipazione alleesigenze dell intero nucleo familiare ai sensi della citata normacodicistica il consistente intervento finanziario della moglie a titolodi concorso nelle spese relative alla ristrutturazione della casa divilleggiatura di proprietà del marito ma di uso familiare comune .Il precedente è richiamato in * non massimata edè stato di recente riaffermato in * 10927/2018 « *durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alleesigenze della famiglia in misura proporzionale alle propriesostanze secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis primocomma c.c. a seguito della separazione non sussiste il diritto alrimborso di un coniuge nei confronti dell altro per le spesesostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famigliadurante il matrimonio » nella specie è stata cassata la sentenzadel giudice di merito che aveva dichiarato la compensazione traquanto versato dall attore per la * relativa all immobileassegnato alla moglie in sede di separazione con il credito vantatoda quest ultima a titolo di rimborso delle spese per le utenzedomestiche sostenute durante il matrimonio .9 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/2023Numero di raccolta generale 9144/2023* le pronunce sopra richiamate hanno riguardato il profilo dellaData pubblicazione 31/03/2023fondatezza di pretese creditorie di restituzione avanzate dalconiuge il quale aveva versato le somme di denaro impiegateanche in spese di ristrutturazione dell immobile di proprietàdell altro coniuge.2.4. Nel presente giudizio è in discussione l incidenza di tali spesecome dimostrazione del contributo dato dall ex coniuge allaformazione del patrimonio dell altro ai fini della verifica dellasussistenza di una ragione perequativo compensativo di* il collegio che l assunzione di tali spese da parte del coniugerientra nell ambito dei doveri primari di solidarietà e reciprocacontribuzione ai bisogni della famiglia art.143 c.c. durante lacomunione di vita coniugale e non può essere isolatamente vagliataai fini che qui interessano considerandola prova del contributo datoalla formazione del patrimonio dell altro la moglie invero hacontribuito nel 2000 2001 alle spese di ristrutturazionedell immobile che comunque è stato dal marito proprietarioesclusivo messo a disposizione sino quantomeno all epoca dellaseparazione della coppia nel 2013 . * i coniugi hannogoduto sino a quando è perdurata la convivenza delle migliorieapportate nell immobile.2.5. In definitiva il giudice del merito investito della domanda dicorresponsione di assegno divorzile deve accertare l impossibilitàdell ex coniuge richiedente di vivere autonomamente edignitosamente ovvero nella registrata sussistenza di unosquilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nellaintrapresa vita matrimoniale per scelte fatte e ruoli condivisi lanecessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostridi avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell altroconiuge durante la vita matrimoniale l assegno divorzile infattideve essere adeguato anche a compensare il coniuge10 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/2023Numero di raccolta generale 9144/2023economicamente più debole del sacrificio sopportato per averData pubblicazione 31/03/2023rinunciato a realistiche occasioni professionali reddituali che ilconiuge richiedente l assegno ha l onere di dimostrare nel giudizioal fine di contribuire ai bisogni della famiglia rimanendo in talcaso assorbito l eventuale profilo assistenziale *38362/2021 .* il vincolo coniugale in linea di principio ciascun ex coniugedeve provvedere al proprio mantenimento tuttavia tale principio èderogato in base alla disciplina sull assegno divorzile oltre chenell ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi anche nelcaso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamentopatrimoniale dall uno all altro coniuge «ex post» divenutoingiustificato spostamento patrimoniale che in tal caso deve esserecorretto attraverso l attribuzione di un assegno in funzionecompensativo perequativa. Pertanto ove ne ricorrano i presuppostie vi sia una specifica prospettazione in tal senso l assegno deveessere adeguato a compensare il coniuge economicamente piùdebole in funzione perequativo compensativa del sacrificiosopportato soprattutto per aver rinunciato a realistiche occasioniprofessionali reddituali che il coniuge richiedente l assegno hal onere di dimostrare nel giudizio al fine di contribuire ai bisognidella famiglia rimanendo in tal caso assorbito l eventuale profiloassistenziale * 24250/2021 * 23583/2022 .Non può di per sé essere considerata prova del contributo datodal coniuge richiedente l assegno alla formazione del patrimoniodell altro l assunzione in tutto o in parte delle spese diristrutturazione dell immobile adibito a casa coniugale di proprietàesclusiva dell altro coniuge rientrando tali spese come la messa adisposizione dell immobile da parte del coniuge titolare del diritto diproprietà nell ambito dei doveri primari di solidarietà e reciprocacontribuzione ai bisogni della famiglia art.143 c.c. durante lacomunione di vita coniugale .11 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21222/2021Numero sezionale 1533/20233. Per tutto quanto sopra esposto in accoglimento del ricorso neiNumero di raccolta generale 9144/2023sensi di cui in motivazione va cassata la sentenza impugDnaatat paub bcliocanzio ne 31/03/2023rinvio alla Corte d appello di Roma in diversa composizione.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spesedel presente giudizio di legittimità. *La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d appello di Roma indiversa composizione anche in ordine alla liquidazione delle spesedel presente giudizio di legittimità.Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso didiffusione del presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.La Presidente12 di 12* **La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d appello di Roma indiversa composizione anche in ordine alla liquidazione delle spesedel presente giudizio di legittimità.Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso didiffusione del presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.La Presidente12 di 12* *