CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28566/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26074/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma,Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata ex lege, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma,Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata ex lege, [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 REGIONE CALABRIA, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino, 12, presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.CALABRIA, n. 246 8 / 20 22 , depositata il 03/08/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti d ell’Agenzia delle entrate , dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e della Regione Calabria, che resistono tuttecon controricorso, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. harigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Crotone che aveva rigettatoil ricorso da questi proposto avverso l’intimazione n.13320199004546846000 , per la somma di euro 232.580,04,emessa in ragione de l mancato pagamento di diverse cartelle relative all’Irpef,per gli anni dal 2004 al 2013, e a lla tassa automobilistica. Considerato che: 1. Con l’unico motivo ilcontribu ente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., « omesso esame di un fatto storico e di risultanze istruttorie aventi carattere decisivo». Censura la sentenza impugnata per non aver dedotto alcunché sulla decadenza e sulla nullità della intimazione e per aver attestato erroneamente la regolare notifica delle cartelle e degli atti interruttivi, rigettando l’eccepita prescrizione; per essersi basata solo sulle controdeduzioni del riscossore senza visionare gli allegati; per non aver rilevato che l’intimazione di pagamento n° 13320169002283765000 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era stata notificata per irreperibilità ass oluta del destinatario, con conseguente maturare della prescrizione delle tasse automobilistiche della Regione Calabria per decorso del termine triennale e degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle entrate per decorso del termine quinquennale, spettando a questa Corte chiarire l’operare della prescrizione breve; per non aver rilevato che a riprova delle notificazioni degli avvisi di accertamento l’Ufficio aveva prodotto ricevute di ritorno prive di riferimento, ossia cartoline senza la stampigliatura dei presunti atti notificati, sicché l e uniche valide notificazioni eranorisalenti nel tempo, ossia agli anni 2010 e 2012; per non essersi pronunciata sulla nullità dell’intimazione in quanto priva del calcolo degli interessi. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1. Il contribuente ha ricondotto le plurime censure articolate nell’unico motivo al paradigma di cuiall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. denunciando omesso esame di un fatto storico e di risultanze istruttorie aventi carattere decisivo. 2.2. La Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 processuale tra le parti e la sua «decisività (tra le tante, Cass.13/06/2022 n. 19049). Il motivo in esame difetta dell’indicazione di tali elementi. 2.3. Questa Corte, inoltre, ha anche di recente chiarito (cfr. Cass.13/01/2017, n. 743; 14/12/2018, n. 32436; 14/12/2018, n. 32437) che nell’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.(nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) -deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.» (Cass. 22/12/2016, n. 26774; in senso conforme: Cass. Sez. U. 21/09/2018, n. 22430). Nella specie le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto (c.d. doppia conforme), si fondano sulle medesime ragioni di fatto, ovvero la regolare notifica delle cartelle sottese alla intimazione e l’interruzione della prescrizione. 2.4. A ciò deve aggiungersi che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 14/05/2018, n. 11603). Si è, altresì, precisato che l’esposizione cumulativa delle questioni non è consentita ove rimetta al giudice di legittimità il compito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili; viceversa la formulazione del motivo deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera tale da consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 23/10/2018, n. 26790). 2.5. Anche a voler prescindere dal riferimento in ricorso ad un vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. il motivo non risponde a questi principi. Le critiche, avverso la sentenza impugnata sono formulate sotto una molteplicità di profili tra loro confusi, inestricabilmente combinati, non riconducibili al paradigma di cui al n. 5 e nemmeno con chiarezza alle altre ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, facendosi confuso riferimento, a violazioni di legge, omessa pronuncia, omessa motivazione, omesso esame di documenti. Pertanto, il motivo è articolato in violazione del principio di specificità e di chiarezza di cui all’art. 366 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 04/02/2020, n. 2477). 3. In conclusione,il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere a ciascuna delle parti controricorrenti le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 5.800,00 ciascuna , oltre spese prenotate a debito. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unif