CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09595/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9845/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato al seguente indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL], –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, domiciliata ex legein Roma, Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA],n. 6710 / 2019 , depositata il 09 / 0 9 /201 9 ; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti dell ’Agenzia delle entrate-Riscossione, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello delcontribuente ed accolto l’appello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Salerno – la quale aveva rigettato il ricorso spiegato avverso cartella di pagamento , relativa a debiti erariali del 2010,che il contribuente assumeva non essergli stata notificata – ed ha compensato le spese di lite. 2. Il contribuente impugnava la cartella esattoriale emessa a seguito della contestazione di omesso versamento dell’Irpef dovuta per l’anno di imposta 2010 su redditi soggetti a tassazione separata; assumeva che quest’ultima non gli era stata notificata e che ne era venuto a conoscenza dall’estratto ruolo esattoriale eseguito presso gli uffici. La C.t.p. accoglieva il ricorso, annullando la cartella ed il ruolo per omessa notificae compensava le spese. 3. Avverso detta sentenza proponeva appello il contribuente lamentando l’ingiusta ed immotivata compensazione delle spese ed appello incidentale l’Agenzia dolendosidell’annullamento della cartella. La C.t.r., dopo aver ritenuto regolare la costituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro , così statuiva: «Ritiene non meritevole di accoglimento l’appello principale in quanto già dalla documentazione prodotta in 1° (estratto di ruolo) si evinceva l’avvenuta notifica, ed in questo grado di giudizio vi è la prova della stessa. Ritiene invece di accogliere l’appello incidentale dell’ufficio alla luce della prova offerta in questo grado». Considerato che: Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 1. Con il primo motivo il contribuentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello incidentale nonostante l’omessa indicazione degli specifici motivi di impugnazionee l’inammissibilità dei documenti prodotti solo in secondo grado nonostante la mancanza di uno specifico motivo di appello. 2. Con il secondo motivo denuncia la violazionee falsa applicazione degli artt. 25, 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 60 lett. b- bis) d.P.R. 29 settembre1973, n. 600, degli artt. 140 e 215 cod. proc. civ. e degli artt. 2712 e 2719 cod. civ. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto provatala notifica della cartella nonostante l’espresso disconoscimento delle copie fotostatiche dei referti di notifica. 3. Il primo motivo è infondato con riferimento ad entrambe le censure. 3.1. Dalla stessa ricostruzione del giudizio di secondo grado risulta che l’Agenzia delle entrate-riscossione proponeva appello incidentale censurando la sentenza della C.t.p. nella parte in cui aveva ritenuto non provata la notifica,sebbene quest’ultima risultasse dall’estratto di ruolo. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno –non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito –il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall'art. 342, primo comma, cod. proc. civ., prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 fonda l'impugnazione; occorre, pertanto, che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle censure mosse. (tra le più recenti, Cass.25/0/2023, n. 2320). L’appello, per come ricostruito dallo stesso ricorrente conteneva esplicitazione sufficiente delle ragioni dell’impugnazione 3.2. Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, n el processotributario, l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al quale in grado d'appelloè fatta salva la facoltà delle parti di produrrenuovi documenti. Ciò deriva dal principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima, sicché non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma cod. proc. civ. (Cass. 26/05/2021, n. 14567). A ciò si è aggiunto che il principio di ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del detto decreto» (Cass. 04/04/2018, n.8313). Con particolare riferimento a fattispecie analoga a quella in esame, è stato detto che nel giudizio tributario è ammessa la produzione per la prima volta in appello delle cartelle notificate (e delle quali era contestata dal contribuente l'avvenuta notifica), in quanto questa costituisce una mera difesa, concernendo il divieto di cui all’art. 57 d.lgs . n. 546 del Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 1992, solo le eccezioni in senso stretto (Cass. n. 14567 del 2021 cit. Cass. 25/06/2012, n. 10567). 4.Rigettato il primo motivo , astrattamente riconducibile alle c.d. exceptiones litis ingressum impedientes, i l secondo motivo è inammissibile, dovendo rilevarsi di ufficio l’inammissibilità del ricorso originario. 4.1. Ilgiudizio ha ad oggetto impugnativa di cartella, che si assume non notificata, a seguito dell'avvenuta cognizione della medesima per l'acquisizione di un estratto ruolo. 4.2.Sul punto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, novellando l'art. 12d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ha inserito il comma 4-bis, ed ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui alD.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui aldecreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». 4.3. La Corte, a S ezioni unite, ( Cass., Sez. U., 06/09/2022, n.26283) ha affermato, i seguenti principi di diritto: -in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis d.l. 146 del 2021 si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agliartt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost. , quest'ultimo con riguardo all'art. 6 dellaCEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; -in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l' art. 12, comma 4-bis, d .P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall' art. 3 - bis cit. ), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura ‘‘dinamica ‘ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazioneex art. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. 4.4. Nel caso di specie, l'originaria ricorrente nulla ha dedotto, nemmeno in vista di questa adunanza camerale, in ordine al proprio interesse ad agire. 5. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che liquida in Euro 5.500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente