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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26745/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

004avverso la sentenza del 05/12/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi, proposti con separati atti di [OSCURATO:PERSONA] DanielViorel;rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che con unico motivo hasostenuto che la decisione è stata assunta sulla base di modulo prestampato,senza quindi soffermarsi esaurientemente sui motivi di fatto e di dirittoriguardanti la sentenza – è inammissibile, attesa la richiesta di pena concordatain appello introdotta dal ricorrente a mezzo del proprio procuratore speciale e inpresenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.;che il motivo proposto, oltre che totalmente generico nel suo contenuto, nonè consentito atteso che in tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod.proc. pen. sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sianotrasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limitiedittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello,Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso proposti dal [OSCURATO:PERSONA] inpunto di accertamento della responsabilità risultano privi di concreta specificità,oltre che meramente reiterativi (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4,1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di confronto con le logiche e noncensurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendono quindi a prefigurareuna rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fattimediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito,estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinenteindividuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudicanti;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soloper la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, percome ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condannaampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamenteanalizzando la portata delle testimonianze assunte in dibattimento e delmateriale documentale a riscontro (si vedano pagg. 7 e seg. dove sono statiampiamente valorizzati i contenuti degli atti acquisiti in sede di giudizioabbreviato, con particolare riferimento alle dichiarazioni della teste oculare e delverbale di arresto);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputatesono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità,dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senzala puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e deicorrelati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;osservato che terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il trattamentosanzionatorio con riferimento agli artt. 81, 62-bis e 133 cod. pen. ritenendo lamotivazione apparente, è, oltre che generico, manifestamente infondato, inpresenza di una chiara e logica motivazione, nella quale sono statecompiutamente considerate le componenti della pena cin riferimento allaparticolare gravità delle condotte poste in essere e al complessivo disvalore deifatti (pag. 8);che deve essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione dellapena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che,nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione).

Il giudice, infatti,nel realizzare il giudizio di determinazione della pena “non è tenuto ad unaanalitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma puòlimitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, laquale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici diragionamento”. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5,n’intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n.1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
004avverso la sentenza del 05/12/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi, proposti con separati atti di [OSCURATO:PERSONA] DanielViorel;rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che con unico motivo hasostenuto che la decisione è stata assunta sulla base di modulo prestampato,senza quindi soffermarsi esaurientemente sui motivi di fatto e di dirittoriguardanti la sentenza – è inammissibile, attesa la richiesta di pena concordatain appello introdotta dal ricorrente a mezzo del proprio procuratore speciale e inpresenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.;che il motivo proposto, oltre che totalmente generico nel suo contenuto, nonè consentito atteso che in tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod.proc. pen. sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sianotrasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limitiedittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello,Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso proposti dal [OSCURATO:PERSONA] inpunto di accertamento della responsabilità risultano privi di concreta specificità,oltre che meramente reiterativi (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4,1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di confronto con le logiche e noncensurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendono quindi a prefigurareuna rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fattimediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito,estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinenteindividuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudicanti;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soloper la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, percome ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condannaampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamenteanalizzando la portata delle testimonianze assunte in dibattimento e delmateriale documentale a riscontro (si vedano pagg. 7 e seg. dove sono statiampiamente valorizzati i contenuti degli atti acquisiti in sede di giudizioabbreviato, con particolare riferimento alle dichiarazioni della teste oculare e delverbale di arresto);considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova della penaleresponsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotte imputatesono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità,dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senzala puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e deicorrelati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;osservato che terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il trattamentosanzionatorio con riferimento agli artt. 81, 62-bis e 133 cod. pen. ritenendo lamotivazione apparente, è, oltre che generico, manifestamente infondato, inpresenza di una chiara e logica motivazione, nella quale sono statecompiutamente considerate le componenti della pena cin riferimento allaparticolare gravità delle condotte poste in essere e al complessivo disvalore deifatti (pag. 8);che deve essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione dellapena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che,nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti,nel realizzare il giudizio di determinazione della pena “non è tenuto ad unaanalitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma puòlimitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, laquale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici diragionamento”. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5,n’intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n.1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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