Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 36165/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28600/2021r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.tiGiuseppa Cannizzaro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 233/2021 pubblicata in data 11/05/2021, n.r.g. 1082/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato presso [OSCURATO:PERSONA] spa dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30/09/2005 in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l’agenzia di lavoro [OSCURATO:SOCIETA], la quale lo aveva inviato presso [OSCURATO:PERSONA] spa come utilizzatrice della prestazione lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] (unitamente ad altro lavoratore) aveva adìto il Tribunale di Roma per ottenere la declaratoria di nullità della somministrazione di lavoro a tempo OGGETTO: somministrazione a tempo determinato - clausola di contingentamento – violazione – deduzione - onere della prova - determinato e la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] spa, nonché la condanna di tale società al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dall’estromissione fino alla riammissione in servizio. 2.- Il Tribunale aveva rigettato le domande, ritenendo intervenuta la risoluzione del contratto per mutuo consenso. 3.- La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 04/07/2004, aveva rigettato il gravame interposto dal Burgio. 4.- Questa Corte, con ordinanza n. 7180/2019 del 13/03/2019, aveva accolto il quarto ed il sesto motivo di ricorso proposto dal Burgio, cassato la sentenza d’appello e rinviato alla medesima Corte territoriale. 5.- Riassunto tempestivamente il processo, la Corte d’Appello, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento del gravame, dichiarava esistente fra il Burgio e [OSCURATO:PERSONA] spa un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e condannava la società a pagare al Burgio l’indennità risarcitoria pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e spese.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) nell’ordinanza rescindente della Corte di Cassazione si legge che, in relazione al quarto motivo di ricorso per cassazione (violazione e falsa applicazione dell’art. 22, co. 2 e 4, ccnl [OSCURATO:DATA_NASCITA]), l’art. 22, al secondo comma, prevede una media annua dei lavoratori in servizio su base regionale dell’8 ovvero del 10 per cento e nel quarto comma, per il caso di contemporaneo ricorso a contratti di somministrazione a tempo determinato e a contratti a tempo determinato, la percentuale complessiva non superioreal 14% del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della regione alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, sicché sussiste un doppio limite, che non consente di prescindere dal limite esterno riferito al complessivo numero dei lavoratori in servizio e non alla media, prevista solo dal secondo comma;b) nel caso di specie il ricorso di primo grado conteneva la contestazione relativa al mancato rispetto del limite esterno percentuale del 14% e tanto basta ad escludere l’eccepita decadenza; c) il prospetto doc. 6 prodotto da [OSCURATO:PERSONA] spa fa riferimento solo al numero medio dei lavoratori temporanei presso la regione Sicilia nell’anno 2005 rapportato al personale in organico a tempo indeterminato al 31/12/2004; d) nessun elemento di prova ulteriore è stato invece dato sul rispetto della percentuale indicata nella pronunzia rescindente, ossia del limite esterno del 14% del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della regione al 31 dicembre dell’anno precedente; e) tale prova era invece necessaria, perché, secondo la Corte di legittimità, la percentuale va calcolata sul numero dei lavoratori in servizio e non sulla media; f) quindi [OSCURATO:PERSONA] spa non ha provato il rispetto del limite quantitativo esterno del 14% dei lavoratori in servizio. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. 7.-[OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente denunzia nullità della sentenza a causa della motivazione solo apparente, per avere la Corte territoriale ritenuto che il Burgio avesse contestato specificamente nel ricorso introduttivo la violazione del limite percentuale del 14% previsto dall’art. 22 CCNL Poste.

Il motivo è inammissibile perché precluso dal giudicato interno implicito.

Con la precedente pronunzia, questa Corte aveva dato al giudice di rinvio il compito di accertare l’eventuale violazione del limite del contingentamento, proprio sul presupposto che quell’eccezione fosse stata sollevata dal Burgio.

In ogni caso, dalla sentenza impugnata e in particolare dall’ultimo capoverso della pagina 5 (con prosieguo alla pagina 6) si evince che la Corte territoriale ha specificamente esaminato il contenuto del ricorso di primo grado, tanto da riportarne uno stralcio tra virgolette, e sulla base di questo contenuto (in cui veniva richiamato espressamente l’art. 22, co. 4, ccnl e la relativa percentuale del 14%) ne ha tratto il convincimento che la specifica deduzione della violazione di quella percentuale fosse stata avanzata dal Burgio nella sua domanda giudiziale.

Dunque, contrariamente all’assunto della ricorrente, la sentenza d’appello contiene una motivazione nient’affatto apparente, perché rende chiaramente percepibile il fondamento logico - giuridico della decisione. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta sia un travisamento delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, sia l’utilizzo di un’informazione probatoria contraddetta dal dato testuale del ricorso introduttivo.

Il motivo è infondato.

Già dall’esame delle conclusioni del ricorso introduttivo, riportate da [OSCURATO:PERSONA] spa (v. ricorsoper cassazione, p. 14), si evince chiaramente che la domanda di accertamento della nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro era stata avanzata anche “per il mancato rispetto del limite percentuale degli assunti a termine rispetto agli assunti a tempo indeterminato”.

Quindi esattamente la Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di inammissibilità della riassunzione per mutamento della domanda, perché risultato inesistente.

La stessa società ricorrente finisce per ammettere che l’eccezione di nullità era stata sollevata dal Burgio nel ricorso di primo grado, sebbene ritenga che fosse stata “formulata con una inammissibile genericità” (v. ricorso per cassazione, p. 15, 3^ cpv.).

Lamenta, quindi, che di tale genericità non si sarebbe avveduta la Corte territoriale.

E tuttavia, questa Corte ha già affermato che “In tema di clausola di contingentamento dei contratti di lavoro a termine di cui all'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'onere della prova dell'osservanza del rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine previsto dalla contrattazione collettiva, da verificarsi necessariamente sulla base dell'indicazione del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, è a carico del datore di lavoro, sul quale incombe la dimostrazione, in forza dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 230, dell'oggettiva esistenza delle condizioni che giustificano l'apposizione di un termine al contratto di lavoro” (Cass. 10/03/2015, n. 4764; in termini anche Cass. n. 14284/2011).

Dunque, trattandosi di un obbligo imposto dal contratto collettivo e, quindi, di responsabilità contrattuale , al lavoratore subordinato è sufficiente dedurre l’inadempimento, spettando al datore di lavoro (debitore di quell’obbligo) eccepire e dimostrare l’avvenuto adempimento (art. 1218 c.c.).Quindi per il lavoratore, nella sua domanda di accertamento della nullità, è sufficiente dedurre come causa petendi la violazione del limite massimo di assumibili a tempo determinato, spettando quindi al datore di lavoro dare la prova del rispetto di quel limitee, quindi, della legittimità del termine finale ai sensi dell’art. 3 L. n. 230/1962.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28600/2021r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.tiGiuseppa Cannizzaro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 233/2021 pubblicata in data 11/05/2021, n.r.g. 1082/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato presso [OSCURATO:PERSONA] spa dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30/09/2005 in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l’agenzia di lavoro [OSCURATO:SOCIETA], la quale lo aveva inviato presso [OSCURATO:PERSONA] spa come utilizzatrice della prestazione lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] (unitamente ad altro lavoratore) aveva adìto il Tribunale di Roma per ottenere la declaratoria di nullità della somministrazione di lavoro a tempo OGGETTO: somministrazione a tempo determinato - clausola di contingentamento – violazione – deduzione - onere della prova - determinato e la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] spa, nonché la condanna di tale società al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dall’estromissione fino alla riammissione in servizio. 2.- Il Tribunale aveva rigettato le domande, ritenendo intervenuta la risoluzione del contratto per mutuo consenso. 3.- La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 04/07/2004, aveva rigettato il gravame interposto dal Burgio. 4.- Questa Corte, con ordinanza n. 7180/2019 del 13/03/2019, aveva accolto il quarto ed il sesto motivo di ricorso proposto dal Burgio, cassato la sentenza d’appello e rinviato alla medesima Corte territoriale. 5.- Riassunto tempestivamente il processo, la Corte d’Appello, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento del gravame, dichiarava esistente fra il Burgio e [OSCURATO:PERSONA] spa un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e condannava la società a pagare al Burgio l’indennità risarcitoria pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e spese. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) nell’ordinanza rescindente della Corte di Cassazione si legge che, in relazione al quarto motivo di ricorso per cassazione (violazione e falsa applicazione dell’art. 22, co. 2 e 4, ccnl [OSCURATO:DATA_NASCITA]), l’art. 22, al secondo comma, prevede una media annua dei lavoratori in servizio su base regionale dell’8 ovvero del 10 per cento e nel quarto comma, per il caso di contemporaneo ricorso a contratti di somministrazione a tempo determinato e a contratti a tempo determinato, la percentuale complessiva non superioreal 14% del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della regione alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, sicché sussiste un doppio limite, che non consente di prescindere dal limite esterno riferito al complessivo numero dei lavoratori in servizio e non alla media, prevista solo dal secondo comma;b) nel caso di specie il ricorso di primo grado conteneva la contestazione relativa al mancato rispetto del limite esterno percentuale del 14% e tanto basta ad escludere l’eccepita decadenza; c) il prospetto doc. 6 prodotto da [OSCURATO:PERSONA] spa fa riferimento solo al numero medio dei lavoratori temporanei presso la regione Sicilia nell’anno 2005 rapportato al personale in organico a tempo indeterminato al 31/12/2004; d) nessun elemento di prova ulteriore è stato invece dato sul rispetto della percentuale indicata nella pronunzia rescindente, ossia del limite esterno del 14% del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della regione al 31 dicembre dell’anno precedente; e) tale prova era invece necessaria, perché, secondo la Corte di legittimità, la percentuale va calcolata sul numero dei lavoratori in servizio e non sulla media; f) quindi [OSCURATO:PERSONA] spa non ha provato il rispetto del limite quantitativo esterno del 14% dei lavoratori in servizio. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. 7.-[OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente denunzia nullità della sentenza a causa della motivazione solo apparente, per avere la Corte territoriale ritenuto che il Burgio avesse contestato specificamente nel ricorso introduttivo la violazione del limite percentuale del 14% previsto dall’art. 22 CCNL Poste. Il motivo è inammissibile perché precluso dal giudicato interno implicito. Con la precedente pronunzia, questa Corte aveva dato al giudice di rinvio il compito di accertare l’eventuale violazione del limite del contingentamento, proprio sul presupposto che quell’eccezione fosse stata sollevata dal Burgio. In ogni caso, dalla sentenza impugnata e in particolare dall’ultimo capoverso della pagina 5 (con prosieguo alla pagina 6) si evince che la Corte territoriale ha specificamente esaminato il contenuto del ricorso di primo grado, tanto da riportarne uno stralcio tra virgolette, e sulla base di questo contenuto (in cui veniva richiamato espressamente l’art. 22, co. 4, ccnl e la relativa percentuale del 14%) ne ha tratto il convincimento che la specifica deduzione della violazione di quella percentuale fosse stata avanzata dal Burgio nella sua domanda giudiziale. Dunque, contrariamente all’assunto della ricorrente, la sentenza d’appello contiene una motivazione nient’affatto apparente, perché rende chiaramente percepibile il fondamento logico - giuridico della decisione. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta sia un travisamento delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, sia l’utilizzo di un’informazione probatoria contraddetta dal dato testuale del ricorso introduttivo. Il motivo è infondato. Già dall’esame delle conclusioni del ricorso introduttivo, riportate da [OSCURATO:PERSONA] spa (v. ricorsoper cassazione, p. 14), si evince chiaramente che la domanda di accertamento della nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro era stata avanzata anche “per il mancato rispetto del limite percentuale degli assunti a termine rispetto agli assunti a tempo indeterminato”. Quindi esattamente la Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di inammissibilità della riassunzione per mutamento della domanda, perché risultato inesistente. La stessa società ricorrente finisce per ammettere che l’eccezione di nullità era stata sollevata dal Burgio nel ricorso di primo grado, sebbene ritenga che fosse stata “formulata con una inammissibile genericità” (v. ricorso per cassazione, p. 15, 3^ cpv.). Lamenta, quindi, che di tale genericità non si sarebbe avveduta la Corte territoriale. E tuttavia, questa Corte ha già affermato che “In tema di clausola di contingentamento dei contratti di lavoro a termine di cui all'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'onere della prova dell'osservanza del rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine previsto dalla contrattazione collettiva, da verificarsi necessariamente sulla base dell'indicazione del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, è a carico del datore di lavoro, sul quale incombe la dimostrazione, in forza dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 230, dell'oggettiva esistenza delle condizioni che giustificano l'apposizione di un termine al contratto di lavoro” (Cass. 10/03/2015, n. 4764; in termini anche Cass. n. 14284/2011). Dunque, trattandosi di un obbligo imposto dal contratto collettivo e, quindi, di responsabilità contrattuale , al lavoratore subordinato è sufficiente dedurre l’inadempimento, spettando al datore di lavoro (debitore di quell’obbligo) eccepire e dimostrare l’avvenuto adempimento (art. 1218 c.c.).Quindi per il lavoratore, nella sua domanda di accertamento della nullità, è sufficiente dedurre come causa petendi la violazione del limite massimo di assumibili a tempo determinato, spettando quindi al datore di lavoro dare la prova del rispetto di quel limitee, quindi, della legittimità del termine finale ai sensi dell’art. 3 L. n. 230/1962. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ric
Sentenza Cassazione n. 36165/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris