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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2022

Cassazione n. 01746/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Htenute che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in :--",ede di legittimità perché replica un profilo di censura- legato alla riqualificazione del fatto ai ensi dei comma 5 dell'ad 73 TUS - già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti ounwaii e giuridicamente corretti dalle due sentenze di merito, facendo leva non solo su! :-.(31.ivo della sostanza detenuta ma anche sulle modalità dell'attività di spaccio legata a 2iiiieHa detenzione ( emerse dalle dichiarazioni della moglie e del padre dell'imputato), tali da .;:i_pitii-icare capacità di approvvigionamento e di successiva collocazione sul mercato non mgatibili con ipotesi lieve rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. e n.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese .9Hocessuaii e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Jc deciso il 1.9 dicembre 2022.

Coesigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Angelo gocanzo 4-- P () IN 18 9, 023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Htenute che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in :--",ede di legittimità perché replica un profilo di censura- legato alla riqualificazione del fatto ai ensi dei comma 5 dell'ad 73 TUS - già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti ounwaii e giuridicamente corretti dalle due sentenze di merito, facendo leva non solo su! :-.(31.ivo della sostanza detenuta ma anche sulle modalità dell'attività di spaccio legata a 2iiiieHa detenzione ( emerse dalle dichiarazioni della moglie e del padre dell'imputato), tali da .;:i_pitii-icare capacità di approvvigionamento e di successiva collocazione sul mercato non mgatibili con ipotesi lieve rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. e n. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese .9Hocessuaii e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Jc deciso il 1.9 dicembre 2022. Coesigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Angelo gocanzo 4-- P () IN 18 9, 023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01746/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris