CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17093/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IBERTA' di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 27 ottobre 2025 il Tribunale di Cagliari ha rigettatol’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] per l’effettoconfermando l’ordinanza del Gip del locale Tribunale del 23 settembre 2025 conla quale era stata applicata all’istante la misura della custodia cautelare incarcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre1990 n. 309 (capo 47 dell’incolpazione provvisoria).2. Nell’ambito di una più complessa indagine che lumeggiava la presenza di dueassociazioni criminali volte al traffico di sostanze stupefacenti, al [OSCURATO:PERSONA],commerciante di Sant’Antioco, veniva contestato di avere detenuto illecitamentegr. 13,506 di cocaina, fatto aggravato dall’ingente quantità e dalla partecipazionedi più soggetti in concorso tra loro; lo stesso, in particolare, sarebbe stato unodegli esecutori materiali del trasporto della sostanza stupefacente movimentandoil carico all’interno di un rimorchio acquistato da fornitori albanesi tramitel’intermediazione di [OSCURATO:PERSONA].3. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi.Con il primo deduce la violazione degli artt. 273 e 292 cod.proc.pen. e la carenzadi autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nonché la motivazioneper relationem meramente apparente.Si assume che il Tribunale del riesame ha omesso di procedere ad un effettivo edautonomo riesame della gravità indiziaria, limitandosi ad un’adesione acritica allevalutazioni contenute nell’ordinanza genetica. Mancherebbe, quindi, unavalutazione individualizzata del ruolo dell’istante nonché un’analisi critica dellefonti di prova ed una distinzione della sua posizione da quella degli altri indagati.Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 274 cod.proc.pen. perl’assenza di esigenze cautelari concrete ed attuali.Si assume che l’ordinanza impugnata ritiene la sussistenza di dette esigenze inassenza di una reale verifica della loro attualità.Con il terzo motivo deduce il difetto di motivazione rafforzata dato lo statodetentivo del ricorrente e la neutralizzazione del pericolo cautelare.Si rileva che l’imputato é già detenuto e che l’ordinanza non spiega comesussista il pericolo di reiterazione di reati.Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 125 comma 3 cod.proc.pen.per motivazione apparente e stereotipata.Si rileva che l’ordinanza impugnata si fonda su formule di stile e su richiamigenerici alla gravità del fatto.Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 275 cod.proc.pen. per lamancata valutazione di misure meno afflittive.Si assume che il Tribunale non ha valutato misure alternative alla custodiacautelare in carcere.Con il sesto motivo deduce la violazione dell’art. 13 Cost. per essere la custodiacautelare una indebita anticipazione della pena.Si assume che la permanenza della custodia cautelare in assenza di esigenzecautelari attuali si risolve in una anticipazione della pena.Con il settimo motivo deduce la violazione degli artt. 5 §§ 1, 3 e 4 CEDU, inquanto la detenzione non é fondata su motivi rilevanti e sufficienti e perl’assenza di valutazione individualizzata.Con l’ottavo motivo deduce la violazione dell’art. 5 §1 Cedu per la detenzionenon legale in senso convenzionale.Si assume che nella specie il Tribunale, a supportare la detenzione, si é limitato arichiamare la natura dei reati ed il contesto associativo, non individuando alcuncomportamento attuale ed alcun rischio concreto in mancanza di un vaglioeffettivo.Con il nono motivo deduce la violazione del principio di sussidiarietà e l’obbligo diinterpretazione conforme sotto il profilo della violazione dell’art. 117 Cost.Si assume che il giudice é tenuto ad interpretare la normativa interna in modoconforme alla Convenzione EDU e che nella specie ha adottato un’impostazioneincompatibile con gli standard europei.3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.E' principio consolidato quello per cui in tema di misure cautelari personali, ilricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunaledel riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente algiudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti chead esso ineriscono, la sola verifica delle censure circa la adeguatezza delleragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di dirittoche governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quellecensure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dalgiudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).L’ordinanza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, ha datoconto della contestazione elevata nei confronti dell’indagato e del compendioprobatorio costituito da intercettazioni da cui emerge che il [OSCURATO:PERSONA] ha collaboratoveniva imbarcato a Genova e scaricato in Sardegna.2. Il secondo motivo di ricorso é fondato con assorbimento delle ulterioridoglianze.Va invero rilevato che la valutazione operata dal Tribunale di Cagliari in ordinealla sussistenza delle esigenze cautelari nonché in ordine alla adeguatezza dellamisura soffre di un evidente errore di impostazione che si individua nel ritenereapplicabile la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen., cheopererebbe sull’erroneo presupposto che il reato contestato all’odierno ricorrentesia quello di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 e non già quello di cui all’art. 73d.p.r. cit.3. Ne consegue, pertanto, che l’ordinanza impugnata va annullata limitatamenteal profilo della valutazione delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudiziosul punto al Tribunale di Catania. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata limitatamente al giudizio relativo alle esigenzecautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari competente ai sensidell’art. 309, comma 7, cod.proc.pen.. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,disp.att..cod.proc.pen.Così deciso in Roma, il 5 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]