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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24936/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 8 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 28 ottobre 2022 del GIP del Tribunale di Palermo che gli aveva applicato la misura cautelare degli arresti donniciliari per il reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione in concorso di complessivi 34,83 grammi di cocaina.

2. Il difensore del Palmisio ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché non era stata dichiarata la nullità dell'ordinanza per violazione degli art. 125, 292, comma 2, lett. c), e 309 cod. proc. pen.

Evidenzia che il GIP, dopo aver riportato l'intera richiesta del PM e descritto il fatto che aveva portato all'arresto dell'indagato, aveva osservato che la misura richiesta era adeguata e commisurata alle esigenze cautelari, senza un'autonoma valutazione degli elementi a sostegno.

Con il secondo eccepisce la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in merito ai gravi indizi di colpevolezza perché il Tribunale del riesame aveva seguito il ragionamento del GIP senza rispondere alle deduzioni difensive e senza tener conto del fatto che nulla era stato documentato in merito a eventuali episodi di cessione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché formulato in maniera contraddittoria e perplessa: da un lato lamenta che il Tribunale del riesame aveva colmato il deficit motivazionale del GIP, dall'altro che ne aveva seguito il percorso argomentativo, disattendendo le deduzioni della memoria difensiva e gli elementi a discarico evidenziati.

Sta di fatto che nell'ordinanza impugnata la sintesi dei motivi di riesame non menziona eccezioni di nullità dell'ordinanza del GIP né la difesa ha lamentato un'omessa motivazione sul punto nel ricorso per cassazione.

Inoltre, sempre nell'ordinanza è descritto un quadro indiziario grave: il procedimento aveva tratto origine, in seguito a una segnalazione da fonte confidenziale, da una perquisizione domiciliare a Lampedusa, che aveva dato esito positivo per la presenza di 34,38 grammi di cocaina, di due bilancini di precisione, dello strumentario per il confezionamento e di euro 10.000 in contanti di cui non era giustificata la provenienza.

A differenza di quanto dedotto dalla difesa, il Tribunale del riesame ha dato conto della memoria difensiva attinente alla gravità indiziaria e l'ha motivatamente disattesa alla stregua delle risultanze processuali.

Viceversa, la difesa non si è confrontata con la ricostruzione della vicenda nella sua interezza, insistendo sull'assenza di episodi di cessione, allorché il Tribunale del riesame ha specificamente osservato che i beni sequestrati erano altamente indicativi di una detenzione ai fini di spaccio.

Inconsistente è anche la censura in merito all'insussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati della stessa indole per cui si procede, perché correttamente il Tribunale del riesame ha fondato il rigetto dell'istanza sulla gravità della condotta, indicativa dell'inserimento in un contesto criminale dedito in modo professionale allo spaccio degli stupefacenti con elevato rischio di recidiva nontutelabile se non con misura non custodiale (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785 - 01).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 30 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 8 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 28 ottobre 2022 del GIP del Tribunale di Palermo che gli aveva applicato la misura cautelare degli arresti donniciliari per il reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione in concorso di complessivi 34,83 grammi di cocaina. 2. Il difensore del Palmisio ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché non era stata dichiarata la nullità dell'ordinanza per violazione degli art. 125, 292, comma 2, lett. c), e 309 cod. proc. pen. Evidenzia che il GIP, dopo aver riportato l'intera richiesta del PM e descritto il fatto che aveva portato all'arresto dell'indagato, aveva osservato che la misura richiesta era adeguata e commisurata alle esigenze cautelari, senza un'autonoma valutazione degli elementi a sostegno. Con il secondo eccepisce la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in merito ai gravi indizi di colpevolezza perché il Tribunale del riesame aveva seguito il ragionamento del GIP senza rispondere alle deduzioni difensive e senza tener conto del fatto che nulla era stato documentato in merito a eventuali episodi di cessione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché formulato in maniera contraddittoria e perplessa: da un lato lamenta che il Tribunale del riesame aveva colmato il deficit motivazionale del GIP, dall'altro che ne aveva seguito il percorso argomentativo, disattendendo le deduzioni della memoria difensiva e gli elementi a discarico evidenziati. Sta di fatto che nell'ordinanza impugnata la sintesi dei motivi di riesame non menziona eccezioni di nullità dell'ordinanza del GIP né la difesa ha lamentato un'omessa motivazione sul punto nel ricorso per cassazione. Inoltre, sempre nell'ordinanza è descritto un quadro indiziario grave: il procedimento aveva tratto origine, in seguito a una segnalazione da fonte confidenziale, da una perquisizione domiciliare a Lampedusa, che aveva dato esito positivo per la presenza di 34,38 grammi di cocaina, di due bilancini di precisione, dello strumentario per il confezionamento e di euro 10.000 in contanti di cui non era giustificata la provenienza. A differenza di quanto dedotto dalla difesa, il Tribunale del riesame ha dato conto della memoria difensiva attinente alla gravità indiziaria e l'ha motivatamente disattesa alla stregua delle risultanze processuali. Viceversa, la difesa non si è confrontata con la ricostruzione della vicenda nella sua interezza, insistendo sull'assenza di episodi di cessione, allorché il Tribunale del riesame ha specificamente osservato che i beni sequestrati erano altamente indicativi di una detenzione ai fini di spaccio. Inconsistente è anche la censura in merito all'insussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati della stessa indole per cui si procede, perché correttamente il Tribunale del riesame ha fondato il rigetto dell'istanza sulla gravità della condotta, indicativa dell'inserimento in un contesto criminale dedito in modo professionale allo spaccio degli stupefacenti con elevato rischio di recidiva nontutelabile se non con misura non custodiale (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785 - 01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 30 gennaio 2
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