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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 45100/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Cort d'appello di Roma ha confermato la condanna per il reato previsto dall'at.589 cod.pen..

Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen. e in riferimento all'art.591, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., data la tardività del deposito dell'impugnazione.

Difatti, la sentenza impugnata è stata emessa il 21/02/2024, con fissazione di un termine di giorni novanta per il deposito della motivazione (poi tempestivamente avvenuto), con la conseguenza che - ai sensi dell'art.585, comma 2, lett.c), cod.proc.pen. - il termine per la proposizione dell'impugnazione iniziava a decorrere dal 21/05/2024 (martedì).

Ne consegue che, al momento della effettiva proposizione del ricorso (23/07/2024), il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art.585, comma 1, lett.a), cod.proc.pen., era già decorso.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Cort d'appello di Roma ha confermato la condanna per il reato previsto dall'at.589 cod.pen.. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen. e in riferimento all'art.591, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., data la tardività del deposito dell'impugnazione. Difatti, la sentenza impugnata è stata emessa il 21/02/2024, con fissazione di un termine di giorni novanta per il deposito della motivazione (poi tempestivamente avvenuto), con la conseguenza che - ai sensi dell'art.585, comma 2, lett.c), cod.proc.pen. - il termine per la proposizione dell'impugnazione iniziava a decorrere dal 21/05/2024 (martedì). Ne consegue che, al momento della effettiva proposizione del ricorso (23/07/2024), il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art.585, comma 1, lett.a), cod.proc.pen., era già decorso. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45100/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris