CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23680/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.1699/2023 depositata il 27/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Pisa1. I contribuenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentavano l’attodi aggiornamento catastale in cui proponevano, per l'unità immobiliareidentificata al foglio 140 particella 670 subalterno 511, la categoria A/7Classe 4 vani 13,5 e la rendita catastale pari a € 2.021,93 mentre l’Ufficio,Numero registro generale 12368/2023Numero sezionale 5107/2026Numero di raccolta generale 23680/2026Data pubblicazione 21/07/2026con l’atto oggetto dell’odierno giudizio, rettificava il classamento propostoaccertando la categoria A/7 Classe 7 - Vani 16 e rendita pari a € 3.883,76,notificando ai sensi dell’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, aipredetti, il relativo avviso di accertamento catastale.2. A seguito dell’impugnazione da parte dei contribuenti, l’avviso de quoveniva annullato, con la sentenza n. 17/01/2019, dalla CTP di Roma.3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenzan. 1699/08/2023, depositata in data 27 marzo 2023, rigettava l’appellodell’Ufficio confermando la pronunzia di primo grado che aveva accoltol’impugnazione proposta dai contribuenti sul presupposto che l’atto inquestione non fosse adeguatamente motivato.4. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di ununico motivo illustrato con successiva memoria, l’Ufficio.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo l’Ufficio lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n241/1990, delle disposizioni in materia di catasto edilizio urbano: d.m. n701/91, r.d.l. 13 Aprile 1939, n.652 convertito con modificazioni nella legge11 Agosto 1939, n. 1249 e successivamente variato con d.lgs. 8 Aprile1948, n 514, d.P.R. del 1 Dicembre 1949, n. 1142, art. 11 del d.l. del 14Marzo 1988, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988,n. 154, nonché art. 54 del D.P.R. n. 1142 del 1949 assumendo, inparticolare, che la sentenza in esame era stata emessa in violazione dellenorme di cui sopra nella parte in cui aveva affermato che l’avviso diaccertamento in esame sarebbe stato privo di adeguata motivazione aseguito di omessa visita di sopralluogo dell’immobile e di contraddittorioendoprocedimentale preventivo.2. Il ricorso è da ritenere inammissibile per le ragioni appresso specificate.Numero registro generale 12368/2023Numero sezionale 5107/2026Numero di raccolta generale 23680/2026Data pubblicazione 21/07/20262.1. Invero i giudici di appello, dopo avere (erroneamente) affermato chenel caso in esame occorreva la previa "visita sopralluogo" prevista dall'art.54 del D.P.R. n. 1142 del 1949 dell'Ufficio competente nonchél’instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale con i destinataridell’accertamento finalizzato proprio ad acquisire quei chiarimenti necessariper la definizione del procedimento, nel richiamare giurisprudenza di questaCorte (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 14/10/2021, n. 27957) hanno ribaditoche l’atto in questione non era adeguatamente motivato, evidenziando,(anche) fra l’altro che l’intervenuta maggiorazione del numero dei vanicomportava non già una mera insignificante rettifica, ma proprio unadiversa ricostruzione di elementi estimativi di origine prettamente fattuale.Tale conclusione, peraltro, si pone in linea con la più recente giurisprudenzadi questa Corte secondo cui l’avviso, in una simile ipotesi, anche serinveniente da procedura DOCFA, doveva essere specificamente motivato:infatti in caso di rendita attribuita mediante dichiarazione del contribuentecon la cd. procedura DOCFA, l'avviso di accertamento derivante dallarettifica del numero dei vani catastali dichiarati non può essere motivatocon la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, poiché ladeterminazione del vano utile, che incide su classe e rendita catastaledell'unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati fattuali che, a variotitolo, concorrono alla sua identificazione, in ragione della destinazionefunzionale, della connotazione strutturale e della stessa estensionesuperficiaria del vano, dovendo l'amministrazione dare specifico conto dellarelativa rettifica (Cass. 26/06/2024, n. 17624).2.2. L’Ufficio, nel formulare il motivo, si è limitato a richiamare i principigenerali in tema di motivazione della rettifica catastale in ipotesi di DOCFAsoffermandosi esclusivamente sulla questione relativa alla insussistenza diun obbligo di sopralluogo dell’immobile e di instaurazione di contraddittorioendoprocedimentale preventivo, senza, tuttavia, confrontarsi con talespecifica ratio decidendi inerente l’insussistenza di una adeguataNumero registro generale 12368/2023Numero sezionale 5107/2026Numero di raccolta generale 23680/2026Data pubblicazione 21/07/2026motivazione, nel caso di specie, in ragione della intervenuta modifica deidati fattuali di cui al DOCFA, non potendo motivarsi la rettifica del numerodei vani catastali dichiarati (nella specie da 13,5 a 16) con la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.3. Invero ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte edautonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente agiustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esserende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre,la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione nonimpugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento dellasentenza (Cass. Sez. 1, 27/07/2017, n. 18641), da ciò derivando lainammissibilità del ricorso che non si confronta con tutte le rationesdecidendi.4. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, essendo [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 24giugno 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]