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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07028/2026

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ero di raccolta generale 7028/2026Data pubblicazione 24/03/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 3DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 23745/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti;controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso come in atti (controricorrente);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;Numero registro generale 23745/2025Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 7028/2026Data pubblicazione 24/03/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 3DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 23745/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti;controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso come in atti (controricorrente);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 20.03.2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ott.

Stefano OlivaP.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 20.03.2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ero di raccolta generale 7028/2026Data pubblicazione 24/03/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 3DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 23745/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti;controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso come in atti (controricorrente);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;Numero registro generale 23745/2025Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 7028/2026Data pubblicazione 24/03/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 3DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 23745/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti;controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso come in atti (controricorrente);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 20.03.2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ott. Stefano OlivaP.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 20.03.2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]
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