CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24818/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le note conclusive a firma del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 luglio 2022, la Corte di appello di Roma ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali (capo b) e confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stato riconosciuto responsabile per i reati di violazione di domicilio, aggravati dalla violenza alle persone. 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in un unico motivo, con il quale è denunziata violazione di legge penale in riferimento alla ritenuta aggravante del comma 4 dell'art. 614 cod. pen. L'aggravante della violenza alle persone non può dirsi integrata né dalla violenza psicologica o verbale e né, come invece sostenuto dalla Corte, da qualsivoglia "forma di aggressione fisica", che deve essere riconducibile alle lesioni (art. 582 cod. pen.) o alle percosse (art. 581 cod. pen.), in virtù dei principi di determinatezza ed offensività, non verificatesi nel caso di specie. Inoltre, il riferimento della Corte territoriale alla "contiguità temporale" tra la richiesta di allontanamento e i fatti di aggressione, indice del nesso teleologico, non è afferente al caso di specie, non essendo stata la violenza esercitata per entrare o intrattenersi nel domicilio altrui. Una volta riconosciuta l'esclusione dell'aggravante contestata, la difesa evidenzia la mancanza della querela e, pertanto, chiede di dichiararsi il difetto della condizione di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta dell'imputato sia riconducibile nella fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 614 cod. pen., in relazione alla quale, anche alla stregua della riforma di cui al d.lgs n. 150/2022 non è necessaria la querela. In base alla ricostruzione della vicenda, è emerso che la persona offesa avesse chiesto con forza allo Zuccaro di uscire dalla sua proprietà e "come, in risposta, l'imputato l'avesse spintonata e fatta cadere a terra" (pag. 2 della sentenza). La violenza, quindi, è stata posta in essere per intrattenersi nella proprietà altrui. Orbene, nel delitto di violazione di domicilio, l'aggravante della violenza sulle persone non richiede affatto che siano state causate delle lesioni o sia configurabile il reato di percosse e, peraltro, presuppone che la violenza si manifesti in uno qualsiasi dei diversi momenti nei quali si estrinseca la fase esecutiva del reato; pertanto, essa ricorre anche quando - come nella specie- non sia usata inizialmente per l'illecita introduzione nella "privata dimora", ma successivamente per intrattenersi nel domicilio contro la volontà dell'avente diritto (Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Rv. 252260; Sez. 5, 5 febbraio 1988, n. 8750; Sez. 5, 26 ottobre 1983, n. 10531). In altri termini, l'aggravante della violenza sulle persone nel delitto di violazione di domicilio sussiste quando l'energia fisica o un altro mezzo, esclusa la minaccia, sia adoperato da un soggetto su un altro per annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione; essa deve essere contestuale e collegata da un nesso teleologico con la violazione di domicilio (Sez. 1, n. 27542 del 27/05/2010, Rv. 247709), ma può manifestarsi in uno qualsiasi dei diversi momenti nei quali si estrinseca e si fraziona la fase esecutiva del condotta. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme