CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03332/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 14865-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3582/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 25/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14865 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- Rg. n. 14865/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA], titolarre della ditta individuale Ludi sport di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, che ha rigettato l'appello, in contenzioso su impugnazione di avviso di accertamento anno 2009, emesso ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. D) dpr 600/73 (col quale, a fronte dell'omessa presentazione della dichiarazione, era stato accertato un reddito di 174.845,81), sulla base di versamenti e prelevamenti non giustificati su conto corrente. [OSCURATO:PERSONA], per quanto ancora rileva, premesso che i conti correnti erano intestati alla ditta individuale della Necatu, ha ritenuto che sulle movimentazioni bancarie la stessa non ha fornito prova che le somme transitate sui conti della ditta fossero riferibili unicamente al convivente [OSCURATO:PERSONA], senza che sulla inconsapevole movimentazione dei conti sia stato provato alcunchè. Rileva che la prospettazione penalistica della vicenda (reato di riciclaggio, dal quale è stata assolta non essendo stato raggiunta la prova dell'elemento soggettivo del reato) non contrasta con l'attribuzione di somme alla stessa Necatu, essendo questa comunque nella sua disponibilità. Si costituisce con controricorso L'Agenzia delle entrate. Considerato che: 1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 39 e 32 DPR 600/1973 e degli artt. 654 e 116 c.p.c. anche per mancanza/illogicità della motivazione sulla presunta efficacia vincolante del processo penale. 2. Il motivo è inammissibile, in quanto formulato in violazione dell'art. 366, comma 1, nr. 6 c.p.c. (difetto di "autosufficienza"). [OSCURATO:PERSONA], nel passaggio motivazione finale si è soffermata sulla interferenza tra il procedimento penale -che vedeva la contribuente imputata dei delitti di cui agli artt. 648 bis e ter c.p., e la controversia tributaria scaturente dall'impugnazione dell'avviso di accertamento, affermando che la Necatu è stata assolta per il mancato raggiungimento della prova dell'elemento soggettivo del reato. Dunque, per i giudici di appello l'esito della vicenda penalistica non ha affatto escluso la riferibilità formale e sostanziale dei conti correnti intestati alla ditta della Necatu e la disponibilità da parte di quest'ultima della valuta che ivi è affluita, nonché la riconducibilità alla Necatu dei prelievi effettuati. A fronte di tale accertamento, la contribuente contrappone una diversa ricostruzione dei fatti, sostenendo che il giudice penale avrebbe escluso che i conti correnti e le somme ivi giacenti fossero nella sostanziale disponibilità della contribuente (V. Cass. n. 25950/2022, n. 25986/2022 aventi ad oggetto medesima controversia intercorsa tra le stesse parti del presente giudizio). 2.1. Ciò premesso, per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 29093/2018, Cass. 19048/2016; Cass.25950/2022; Cass n. 25986/2022), il ricorrente, quando intenda dolersi della non corretta valutazione di un atto o di un documento da parte del giudice di merito, ai sensi degli artt. 366, comma 1, nr. 6, e 369, comma 2, nr.4, c.p.c., deve innanzitutto indicare la sede in cui gli atti sono stati depositati e riprodurli o riassumerli nel corpo del ricorso. 2.2. Nel caso di specie, la contribuente non ha versato in atti la sentenza n. 6707/2018 emessa dal Tribunale di Milano, non ha indicato la sede dove reperirla, né ha provveduto a trascrivere nel corpo del ricorso, neanche per estratto, il contenuto della pronuncia giudiziale, impedendo a questa Corte la verifica dei suoi assunti. 3. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n, 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 19 ottobre 2022 Pre