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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30856/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 9 ottobre 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di euro 750 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 255, comma 1, del d.

Igs. n. 152 del 2006.

Fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 11 18 e il 31 marzo 2025.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, censura il giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dal giudice di merito, il quale ha richiamato le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate presso la S.S. 113, da cui è emerso che l'imputato, in due distinte occasioni, ha abbandonato rifiuti in [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], essendo state spiegate in maniera pertinente nella sentenza impugnata (pagina 3) le ragioni per le quali deve ritenersi configurabile nel caso di specie la contravvenzione di cui all'art. 255, comma 1, del d.

Igs. n. 152 del 2006, in luogo dell'illecito amministrativo ex art. 15 del Codice della Strada.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 9 ottobre 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di euro 750 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 255, comma 1, del d. Igs. n. 152 del 2006. Fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 11 18 e il 31 marzo 2025. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, censura il giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dal giudice di merito, il quale ha richiamato le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate presso la S.S. 113, da cui è emerso che l'imputato, in due distinte occasioni, ha abbandonato rifiuti in [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], essendo state spiegate in maniera pertinente nella sentenza impugnata (pagina 3) le ragioni per le quali deve ritenersi configurabile nel caso di specie la contravvenzione di cui all'art. 255, comma 1, del d. Igs. n. 152 del 2006, in luogo dell'illecito amministrativo ex art. 15 del Codice della Strada. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M
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